Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2007, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/11/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1401
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 007409/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GI AR, N. IL 27/05/1978;
avverso SENTENZA del 04/07/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. MA DI GI ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stato dichiarato responsabile del delitto di favoreggiamento per avere aiutato gli ignoti autori del furto di un motorino, sottratto a MA NC, a ottenere dal derubato la somma di L. 300.000 per la restituzione del mezzo.
2. La Corte d'appello ha escluso che gli elementi acquisiti potessero costituire prova del concorso di DI GI nel delitto di estorsione, in quanto, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, la condotta di DI GI non è tale da dimostrare un inequivoco atteggiamento di minaccia estorsiva per conto terzi. DI GI avrebbe bensì manifestato la condotta del soggetto che, conoscendo l'autore del furto e il derubato, prospetta un accomodamento nel senso di far "conseguire al ladro il provento del reato......con il minor danno il recupero della refurtiva". Il giudice d'appello rileva che agli atti non vi sono elementi di prova in base ai quali si possa affermare che DI GI ebbe a minacciare il derubato della definitiva perdita del motorino se non avesse versato la somma di danaro e, in ogni caso, non risulta avere mai rappresentato che la minaccia fosse riferibile a se. In mancanza di tali elementi, l'alternativa prospettabile è che DI GI abbia agito per "amicizia" ovvero abbia voluto favorire gli autori del furto a ottenere la somma richiesta per la restituzione. La Corte di merito ha ritenuto corretta tale ultima ipotesi, da un lato, perché DI GI e NC "ben si conoscevano" e "addirittura vi era un legame affettivo con la madre del teste LE;
dall'altro che in concreto DI GI avesse "una buona conoscenza degli autori del fatto e da conoscitore degli usi e costumi della strada, suggeriva la necessità di versare una somma di danaro per ottenere dai ladri la restituzione".
3. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 379 c.p., in quanto non vi è prova che DI GI abbia avuto la consapevolezza di aiutare gli autori del furto.
Ciò, ad avviso del ricorrente, è confermato dagli stessi elementi posti in rilievo nella sentenza impugnata là dove in conclusione si afferma che, in base alle dichiarazioni dei testi, è coerente ravvisare una condotta di favoreggiamento reale piuttosto che quella di estorsione e, nel contempo, si rileva che furono gli stessi derubati a rivolgersi a DI GI che, per esclusivo spirito di amicizia e solidarietà, ebbe ad accettare l'incarico. DI GI non conosceva i ladri, semplicemente immaginava che fossero e ha fatto il possibile per aiutare la vittima a recuperare la refurtiva. Ogni altra ricostruzione è una forzatura della realtà processuale.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La qualificazione giuridica attribuita al fatto all'esito del giudizio d'appello non è corretta. Il delitto di favoreggiamento, personale o reale, può configurarsi la dove sia completata la commissione del reato, nel senso che il contributo causale della condotta di uno dei concorrenti non si inquadri più nell'elemento oggettivo del reato presupposto e si distingui quale autonoma condotta agevolatrice degli autori di esso.
Questa Corte si è espressa nel senso che sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa e, in particolare, nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un "posterius" rispetto alla commissione del reato (Sez. 2, 25 gennaio 2002, dep. 14 marzo 2002, n. 10778). In base alla corretta riqualificazione del fatto quale concorso nel delitto di estorsione, occorre verificare se, in base alle prove acquisite, si abbia certezza che la condotta del correo in concreto, oltre al contributo causale alla verificazione dell'evento, sia connotata dall'indispensabile consapevolezza di consentire in via esclusiva agli autori del furto i quali, suo tramite, avevano formulato la richiesta di danaro per la restituzione della cosa sottratta, di ottenere il danaro.
È principio pressoché uniforme che colui che, per i legami con l'autore del furto, conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell'interesse del ladro, contribuendo in tal caso con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato oppure sia intervenuto nelle trattative per lucrare una somma di danaro (Sez. 2, 27 aprile 1988, dep. 25 luglio 1989, n. 10491; Sez. 2, 8 aprile 1988, dep. 19 ottobre 1988, n. 10176). Ne discende che non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.
Il quadro probatorio ricostruito dalla Corte d'appello, sintetizzato nei punti significativi in narrativa, non fornisce elementi che al di là di ogni ragionevole dubbio possano far ritenere DI GI responsabile del delitto di concorso in estorsione, in tal senso riqualificato il fatto. Egli aveva un rapporto di conoscenza con il derubato MA NC e legato da un legame affettivo con la madre di IM GH, fidanzato della sorella di NC, e gli ulteriori elementi acquisiti escludono si afferma in sentenza che egli fosse autore del furto ovvero avesse, previo specifico accordo con i possessori del motorino, assunto il ruolo, consapevole e volontario di portatore della specifica minaccia estorsiva. DI GI si limitò a riferire " non è che lo restituiscono per niente". In altri termini, la Corte a ben definito in fatto il ruolo di DI GI il quale, conoscendo l'autore del furto e il derubato, prospetta un accomodamento nel senso di far "conseguire al ladro il provento del reato.....con il minor danno il recupero della refurtiva".
Se, per un verso, vi è la certezza che DI GI si sia adoperato per far restituire il motorino al derubato, per altro verso, manca la prova che egli abbia agito anche per trarre un utile personale o per fare raggiungere agli autori del furto il risultato voluto. Pertanto, il quadro probatorio, come descritto e rivalutato nella sentenza impugnata, non offre elementi di certezza per ritenere "al di là di ogni ragionevole dubbio" che DI GI non abbia agito nell'esclusivo interesse dei suoi conoscenti che avevano subito il furto e abbia concorso nel delitto di estorsione.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché manca la prova sulla sussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008