Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2015, n. 22529
CASS
Sentenza 18 marzo 2015

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Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di agenti di Polizia i quali avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell'Ordine, si era limitato alla "fugace" esibizione di un documento di identità).

Commentari2

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    Il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima: non vi è spazio per una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità" degli agenti della pubblica autorità. I rapporti tra cittadini ed Autorità devono rendere pertanto lecita e quindi priva di antigiuridicità la reazione del privato di fronte ad atti arbitrari della pubblica autorità, non soltanto perchè il soggetto passivo non è meritevole di tutela, ma in quanto deve essere garantito al cittadino in una concezione dello Stato di tipo democratico la facoltà di "resistere" a tutela del diritto o l'interesse privato arbitrariamente leso o …

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2015, n. 22529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22529
Data del deposito : 18 marzo 2015

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