Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di agenti di Polizia i quali avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell'Ordine, si era limitato alla "fugace" esibizione di un documento di identità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2015, n. 22529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22529 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 431
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 52017/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI AX N. IL 02/12/1988;
SI IM N. IL 02/07/1987;
avverso la sentenza n. 34/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 12/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 giugno 2014, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Bolzano ha condannato ER MA e GA TR per il reato di cui agli artt. 110 e 337 c.p., commesso il 20 aprile 2008.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Canestrini Nicola, difensore di fiducia di entrambi gli imputati, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 e 339 bis c.p., per avere la Corte d'appello argomentato in modo illogico l'insussistenza dei presupposti dell'atto arbitrario, dovendosi ritenere che l'identificazione degli assistiti ex art. 349 c.p.p., comma 4, fosse già stata compiutamente espletata in loco senza necessità di accompagnare ER in Questura.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Il patrono degli imputati lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto insussistenti, a giustificazione della contestata resistenza, i presupposti per la causa scriminante dell'atto arbitrario dei pubblici ufficiali.
2. Preliminarmente, deve essere evidenziato come agli imputati sia contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per essersi opposti all'atto legittimo degli operanti di Polizia teso ad accompagnare ED MA nei loro uffici per identificazione, posto in essere, da quest'ultimo, spintonando ed aggredendo i poliziotti, da TS TR, usando violenza in danno degli agenti al fine di impedire che il correo fosse condotto in Questura. Nel confermare il giudizio di penale responsabilità a carico dei ricorrenti, il Collegio di merito ha evidenziato come non possano ritenersi sussistenti nella specie i presupposti dell'arbitrarietà dell'atto dei poliziotti atteso che la "fugace esibizione di un documento di identità (da parte del ED), mentre tutto attorno gli altri giovani presenti rumoreggiano ed inveiscono contro gli Agenti di Polizia, non può essere qualificata in senso proprio come "identificazione", sicché la decisione di procedere più serenamente alla identificazione del ED presso gli uffici della vicina Questura, immobile che si trova a poche centinaia di metri dal cafè Teatro di via Cappuccini, non appare assolutamente come arbitraria, bensì pienamente giustificata in considerazione della particolarità della situazione creatasi presso il pubblico esercizio". Esclusa l'arbitrarietà della condotta dei pubblici ufficiali, la Corte ha dunque stimato del tutto ingiustificati la reazione violenta all'atto posta in essere dall'imputato ER e, per conseguenza, anche il comportamento - altrettanto violento - tenuto dal TS, attivatosi per impedire agli agenti di polizia di caricare il correo sulla macchina di servizio.
3. Ritiene il Collegio che nessun rilievo di ordine logico o giuridico possa essere fondatamente mosso all'apparato argomentativo svolto a sostegno della decisione. I giudici di merito hanno invero ben esplicitato le ragioni per le quali nella specie non possano essere ravvisati gli estremi dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, con argomentazioni aderenti alle risultanze degli atti, conformi a logica ed a condivisibili massime d'esperienza nonché ai consolidati principi espressi da questo giudice di legittimità in materia.
4. Mette conto chiarire come, nella specie, non venga in rilievo l'art. 349 c.p.p., - che consente alla polizia giudiziaria, di accompagnare nei propri uffici per la identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti -, bensì l'istituto disciplinato dalla L. n. 191 del 1978, art. 11, che - con finalità chiaramente preventive e dunque a prescindere dalla commissione di un reato - consente agli ufficiali e agli agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione allorché la persona rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ricorrano sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false ovvero che i documenti esibiti siano falsi.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva, ma l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta (Cass. Sez. 5^, n. 38229 del 24/06/2008 - dep. 07/10/2008, P.C. in proc. Mossa, Rv. 241237).
5. Giova altresì rammentare come, secondo i principi espressi da questo giudice di legittimità, ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dal D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, (attualmente, art. 393 bis c.p.), sia necessaria un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Cass. Sez. 6^, n. 23255 del 15/05/2012 Negro e altri Rv. 253043). In un caso sovrapponibile a quello di specie, si è inoltre chiarito che il riconoscimento dell'esimente in parola è legato al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta: ai fini della verifica dell'eventuale arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 c.p.p. (Cass. Sez. 6^, n. 18957 del 30/04/2014, Bellino, Rv. 260704).
6. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice altoatesino allorché ha escluso la sussistenza della denunciata arbitrarietà dell'atto, con argomentazioni che si devono ritenere esaustive e congrue: l'invito dei poliziotti al ER a seguirli nella vicina Questura per essere identificato, dopo che questi aveva velocemente esibito il documento identificativo, in un contesto nel quale v'era un assembramento di giovani che inveivano contro gli operanti e che dunque non consentiva di procedere ad una verifica più approfondita della documentazione, non può invero costituire un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, in quanto il comportamento non fuoriesce dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. In altri termini, non può ritenersi arbitrario l'esercizio della discrezionalità da parte del pubblico ufficiale, il quale - tenuto conto delle condizioni e delle modalità con le quali si sia svolto l'atto - stimi come non adeguatamente compiuta l'identificazione, non essendo revocabile in dubbio che la veloce esibizione del documento d'identità in una situazione che, per obbiettivi motivi di ordine pubblico - correlati alla presenza di una moltitudine di persone in atteggiamento ostile ed il rischio di gravi disordini -, non consenta l'esame attento delle generalità della persona indicate sul documento ne' l'eventuale redazione di un verbale.
D'altra parte, in considerazione della situazione obbiettiva nella quale gli agenti si trovarono ad operare, la richiesta rivolta dai poliziotti al ER di seguirli nella vicina Questura per essere identificato in sicurezza ed il conseguente accompagnamento coattivo del prevenuto non possono ritenersi sproporzionati rispetto alla finalità legittimante l'atto, il che esclude, anche sotto tale aspetto, la ricorrenza della scriminante rispetto la reazione violenta posta in essere dagli imputati.
7. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015