Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10903 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
DIRITTI DI 1 09 03/01 DIRI IN NOME L PO LIRE 1000 CANCELLER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto lincolozionp SEZIONE TERZA CIVILE shodole. scontro tra Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Veicole AU762891 R.G.N. 22347/99 Dott. Paolo VITTORIA Cron. 23523 Presidente e Relatore Rep. 3718 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere AU762897 DURANTE - Consigliere - ud.28/06/01 Dott. Bruno - Consigliere - Dott. Alberto TALEVI AMATUCCI - Consigliere Dott. Alfonso - Fichiesta IC SOLE 24 OBE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti L.6000 SENTENZA 07 AGO. 2001 sul ricorso proposto da: DR IA AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RENATO CANCELLERIA ANGELONE con studio in 80128 NAPOLI VIA F. BLUNDO 54, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, STARACE IA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION intimate UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 1955/98 della Corte d'Appello Rilasciata copia lega al Sig. ANGELO 2001 di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 15/07/98 e per diritti e- X - 1431 depositata il 23/09/98 (R.G. 3249/95); DIRITTI DI IL CANCELLIE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/01 dal Consigliere Dott. Paolo Vittoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 1. 23.9.1998, ha confermato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, che AR ON EA aveva proposto contro la società Winterthur Assicurazioni S.p.A. e AR RA, con la citazione loro notificata il 12.8. ed il 2.9.1992. L'attrice aveva sostenuto che, in uno scontro tra veicoli, una motocicletta di sua proprietà aveva subìto danni per colpa esclusiva della RA, che provenendo da un piazzale posto sul lato destro della strada, s'era immessa su questa con una manovra di conversione a sinistra, senza darle la precedenza. La corte d'appello ha ritenuto che la localizzazione dei danni sui veicoli era tale da escludere che lo scontro fosse avvenuto nel modo sostenuto dalla parte: ha considerato che esso era avvenuto quando l'automobile aveva già completato la manovra d'immissione nel flusso della circolazione, mentre il motociclista, per la velocità con cui procedeva, non era riuscito a controllare il mezzo, rovinato sulla vettura che oramai marciava sulla corsia di sua competenza. 2. - AR ON EA ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 2.11.1999. Il ricorso è stato depositato il 22.11.1999. 3 Con il ricorso non stata depositata l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, che, presentata alla cancelleria della corte d'appello 1'1.12.1999, è stata poi trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 9.3.2001. Le altre parti non si sono costituite. Il fascicolo di ufficio non è pervenuto. Motivi della decisione Il ricorso non è improcedibile. 1. - Il terzo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. dispone che l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio deve essere depositata insieme al ricorso, ma l'inosservanza di questo dovere non è sanzionata con l'improcedibilità del ricorso, invece prevista dal secondo comma, per il caso che, insieme con il ricorso, non siano depositati gli altri atti lì indicati. fonda su documentiNondimeno, quando il ricorso si costituiti da atti del processo e il dovere non è stato osservato, il corso del giudizio di cassazione non può essere ostacolato dal fatto che la competente cancelleria non abbia trasmesso il fascicolo di ufficio e la corte di cassazione non è posta in condizione di verificare se il vizio di legittimità della sentenza denunciato nel motivo sussiste: sicché, in questi limiti, i motivi restano non esaminabili, non diversamente da quanto avviene nel caso che non siano depositati gli atti e documenti, estranei al processo, su cui il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). I motivi del ricorso saranno dunque esaminati nei soli limiti in cui essi constano della denuncia di vizi rilevabili in base alla motivazione della sentenza impugnata. 2. - Il ricorso contiene due motivi. Ambedue denunziano vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102, settimo comma, D. P.R. 15 giugno 1959, n. 393, il primo, all'art. 2054 cod. civ., il secondo). Nei limiti e per le ragioni di seguito indicate sono fondati. ف ر ص ر 3. - Il giudice di secondo grado non ha escluso che il conducente dell'autoveicolo abbia compiuto una manovra di conversione a sinistra, partendo da una piazzola posta sulla destra del senso di marcia del motociclista. Ha escluso che nel farlo l'automobilista abbia mancato di dare la precedenza al motociclista. s'era prodotto,E questo perché, quando lo scontro l'automobilista era stato già in grado di assumere una posizione di marcia non più ortogonale, ma parallela a quella del motociclista, nell'opposto senso di marcia. 50 Di qui la conclusione che l'incidente era avvenuto, per colpa del motociclista, il quale aveva tenuto un comportamento imprudente ed una velocità non adeguata alle condizioni del traffico e, per l'elevata velocità, non aveva saputo padroneggiare il veicolo ed era andato a rovinare contro l'autovettura. Mentre la ricostruzione dei fatti non denunzia per sé vizi logici, essa non è idonea a sorreggere il giudizio che sulla colpa dei conducenti è stato dato, sicché la sentenza appare presentare il vizio di violazione di norme di diritto denunciato con il motivo.
4. Quando due veicoli si scontrano, per stabilire se la responsabilità per i danni che ne derivano sia da imputare in diversa misura ai due conducenti o ad uno solo di essi, è necessario valutare il comportamento di ciascuno in rapporto alla condotta che avrebbe dovuto osservare. La responsabilità può essere attribuita in modo esclusivo ad uno dei conducenti anziché in eguale o diversa misura ad entrambi, non per il fatto che uno d'essi sia stato in colpa, ma perché, a fronte della colpa dell'uno, nessuna ne sia attribuibile all'altro. Orbene, la situazione rispettiva dei veicoli, data dal fatto che la motocicletta marciava sulla strada e l'automobile vi si immetteva con una manovra di conversione a sinistra provenendo da una piazzola sita sulla destra del 6 senso di marcia della motocicletta, imponeva al conducente della vettura di uniformare il suo comportamento alla regola di condotta dettata dal settimo comma dell'art. 105 del codice della strada del 1959. Il conducente della vettura, poiché si accingeva a compiere una manovra di immissione nel flusso della circolazione, doveva dare la precedenza agli altri veicoli, tra i quali appunto la motocicletta. Il conducente tenuto a dare la precedenza ad un altro non è necessariamente obbligato ad attendere che passi, se può oltrepassare il punto di intersezione delle traiettorie prima che sia impegnato dall'altro. Nell'avviarsi a passare per primo, deve però valutare in modo avvertito la situazione concreta e può determinarsi a farlo solo quando sia sicuro di poter completare la manovra senza apprezzabile intralcio per il conducente preferito: questo significa che deve prima rendersi conto di dove si trovano ed a che velocità sopravvengono i veicoli che marciano sulla strada e può poi intraprendere la manovra solo se può essere completata senza recare intralcio o pericolo alla circolazione;
questo non esclude la possibilità di fare affidamento su un comportamento del conducente favorito ispirato alla normale prudenza, su un comportamento cioè che, senza esporlo a pericolo, consista 7 nell'apportare alla propria velocità e posizione sulla strada correzioni agevolmente attuabili. In tema di precedenza cronologica о di fatto, del resto, la Corte ha già in altre occasioni enunciato il principio di diritto per cui la precedenza può essere legittimamente fruita solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione della altrui traiettoria di marcia, con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza (Cass. 20 dicembre 1995 n. 12892). Orbene, che lo scontro si sia determinato, come la d'appello ha accertato, in un momento in cui la corte manovra di immissione nel flusso della circolazione si presentava completata, non può essere considerata per sé prova del fatto che il comportamento del conducente della vettura sia stato in tutto conforme alla regola di condotta appena richiamata: lo scontro può essere stato infatti conseguenza dell'avere l'automobilista errato nel fare affidamento sulla possibilità di completare la manovra nonostante la velocità con cui il motociclista sopraggiungeva ovvero sulla possibilità che il motociclista avesse di agevolarne il passaggio senza esporsi a pericolo, 8 sì da averlo costretto ad una manovra nell'eseguire la quale, per imprudenza od inesperienza, il motociclista abbia finito col perdere il controllo del veicolo, e di qui l'urto. E che la decisione della corte d'appello sia frutto di un'applicazione erronea del precetto sin qui commentato si evince dal passo della sentenza dedicato a descrivere il comportamento del motociclista. Il passo è il seguente: Dalle dichiarazioni del conducente della moto ai Carabinieri emerge anche che egli comportamento imprudente ed una velocità nontenne un adeguata alle condizioni del traffico. Egli, infatti, ammise che aveva avvistato la vettura, mentre questa aveva ormai impegnato la propria carreggiata, dopo essersi fermata quasi al centro della strada per dare la precedenza ad altro veicolo, proveniente dalla sua destra e che proseguì la marcia attingendo la Fiat UN frontalmente, anziché fermarsi. In realtà, la velocità sostenuta impedì al conducente della moto di controllare il mezzo, che rovinò sulla vettura marciante in senso opposto nella corsia di sua competenza>. Dal passo riportato emerge che, secondo la sua descrizione, il motociclista si avvide della vettura che impegnava la strada, ma dovette calcolare di arrivare sul punto dopo che l'automobile era passata e quindi proseguì; 9 ma, fermatasi la vettura per farne passare un'altra che sua destra, il motociclista, per la proveniva dalla non seppe determinarsivelocità con cui sopraggiungeva, sulla opportuna condotta da tenere. Orbene, la regola di comportamento che il motociclista avrebbe dovuto osservare non era quella di fermarsi per far passare l'autovettura, ma quella di adeguare la velocità alla situazione percepita (art. 102, primo comma, codice della strada del 1959) sì da porsi nelle condizioni di padroneggiarla. Sicché, nel comportamento del motociclista, quale preso in considerazione dalla corte d'appello sulla base He dichiarazioni, avrebbe potuto ravvisarsi un delle sue comportamento anch'esso colpevole, ma, alla stregua dei dati di fatto posti a base della motivazione, non il solo comportamento che aveva dato causa allo scontro. 5. - La decisione della corte d'appello, in conclusione, presenta il vizio costituito dal non aver impostato la decisione ponendo a raffronto gli elementi di fatto che riteneva accertati con i comportamenti che i due conducenti avrebbero dovuto tenere nella concreta situazione di traffico, in base alle pertinenti norme sopra richiamate, nell'intraprendereil conducente dell'automobile la manovra, quello del motociclo nel farvi fronte, in modo da poter stabilire se il conducente dell'autoveicolo avesse 10 no posto in essere e con colpa un necessario antecedente dello scontro, ancorché a causarlo potesse aver concorso un comportamento colposo del motociclista o se invece nessuna colpa potesse essere ravvisata nel comportamento dell'uno o dell'altro conducente.
6. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Napoli, cui è rimesso di provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il giorno 28 giungo 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore e presidente. Hru 109T 250 000 456T 60000 IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista TOT. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Depositata in Cancelleria - 7 AGO, 2001 OTT. 2001. .000 oggi, fi Ordo 4 Registrato in IL CANCELLIERE C1 43.244 Giovanni Giambattista trecentoale do al n. Servi 1 Dirigent ITO i (Dott.ssa Maus D Responsabile Serviz p. (Dr. M. RACCICH