Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 2
Non integra il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 la mera detenzione di giocattoli privi della marcatura CE, salvo che le circostanze e le caratteristiche della detenzione medesima preludano all'immissione in circolo, a qualsiasi titolo, del giocattolo la cui sicurezza non sia stata certificata in base alla legge.
In tema di sicurezza dei giocattoli, anche a seguito di pronuncia assolutoria dal reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca di quelli privi di marcatura CE, in quanto "res" intrinsecamente ed obiettivamente criminose e pericolose, la cui alienazione è comunque vietata. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che il termine "alienazione" deve essere inteso in senso lato come "circolazione").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2009, n. 16755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16755 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 32497/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VA, nata a [...] il [...];
imputata D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Aosta, 28 aprile 2008;
Sentita la relazione del cons. Dott. MULLINI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il Giudice di Pace di Aosta ha condannato l'odierna ricorrente perché trovata in possesso (in parte, mentre li trasportava sul proprio furgone per introduci in Italia attraverso il traforo del Gran San Bernardo, ed in parte, custoditi in magazzino) giocattoli privi della marcatura "CE" oppure con marcatura non conforme alle prescrizioni. Avverso tale decisione, la SA ha proposto ricorso deducendo. 1) inosservanza della legge penale e mancanza contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. al D.Lgs n. 313 del 1991, art. 11). Il punto focale della censura riguarda la presunzione di vendita dei giocattoli che - dice il ricorrente - è cosa diversa dalla messa in vendita e la norma, a riguardo, ha un tenore letterale evidente. A prescindere, poi, dall'ulteriore rilievo che non sarebbe stato onere dell'imputata dimostrare la diversa finalità della detenzione e del trasporto dei giocattoli, si osserva che, in ogni caso, anche la S.C. con decisioni del 2004 (4 giugno, n. 38780 e del 6.11.03 n. 48492) ha escluso la configurabilità del reato in questione nel fatto della mera detenzione in magazzino di giocattoli privi del marchio CE "atteso che la norma, punendo l'immissione in commercio, la vendita e la distribuzione al pubblico, richiede atti concreti di disposizione ovvero un rapporto, in atto o già avvenuto, con soggetti terzi, rispetto alla situazione statica della detenzione della merce in deposito".
Conclude, pertanto, invocando l'annullamento della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono. Già nel giudizio di primo grado, la difesa aveva contestato le accuse evidenziando che il reato ascrittole si integra nel fatto di "porre in commercio" mentre, nella specie, non vi sarebbe stata alcuna condotta cosi qualificabile e nessuna prova vi sarebbe del fatto che quei giocattoli sarebbero, poi, stati commercializzati. Il problema posto dalla ricorrente circa i contenuti da dare alla condotta delineata nella fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs.27 settembre 1991, n. 313, art. 11 è stato risolto dalla giurisprudenza di questa S.C. in maniera tale per cui, se è vero, come evocato nello stesso atto di impugnazione, che la mera detenzione di giocattoli privi del marchio CE in un magazzino non da luogo all'ipotesi criminosa in esame, è anche vero che è stata affermata (sez. 3^ 18.110 2, Rv. 222625) la necessità di un "apprezzamento di fatto dei giudici di merito, risultanti dagli accertamenti dei verbalizzanti in ordine alle caratteristiche, alle istruzioni, alle modalità di messa in vendita, nonché alle indicazioni relative al bene in esame"; ciò in quanto, il fine della norma - tutela concreta della sicurezza dell'utilizzatore del bene - impone (quando non siano evidenti l'immissione in commercio, o la vendita o la distribuzione gratuita) di non fermarsi al mero dato formale della "detenzione" ma di analizzare le circostanze e caratteristiche della stessa per evitare che essa preluda ad una sostanziale immissione in circolo (a qualunque titolo) dell'oggetto la cui sicurezza non sia stata certificata secondo legge. Orbene, nella specie, è agevole ritenere, per il quantitativo di giocattoli (in parte già accantonato in magazzino ed, in parte in corso di immissione nello Stato) che la destinazione finale di tutti i suddetti giocattoli fosse la loro alienazione. In ciò, il ragionamento del giudice di merito aveva una sua logica e pregnanza. Il primo giudicante aveva, infatti, obiettato che, dalle informative, era risultato che la SA svolge l'attività di venditrice ambulante e che la detenzione ed il trasporto di tutti quei giocattoli (129 trasportati e 1491 detenuti in magazzino) non poteva trovare altra giustificazione se non nella finalità di una loro messa in vendita.
Non è, tuttavia, corretta la conclusione assunta nella sentenza perché, se è vero che il reato in questione è un reato di pericolo a consumazione anticipata e sanziona tutte quelle condotte che mirano prodromicamente a mettere in commercio, vendere o comunque distribuire al pubblico dei prodotti, è anche vero che tale "prodromicità" non può essere affermata già nella semplice detenzione occorrendo qualche elemento oggettivo che conforti il convincimento circa la destinazione alla vendita. Diversamente si finirebbe per dilatare il raggio di azione di una norma che descrive, invece, solo condotte di alienazione non anche di semplice detenzione.
Nella specie la condotta della ricorrente era sicuramente "sospetta" perché non si esauriva in una detenzione passiva e presentava peculiarità tali da giustificare ampiamente l'idea che si trattasse di un'attività idonea e diretta in modo non equivoco ad una successiva cessione dei giocattoli. Essa è stata, però, interrotta in una fase che, al massimo, avrebbe potuto integrare gli estremi del tentativo senza che ciò possa, però, dar luogo ad alcuna sanzione non essendo contemplato, nel nostro sistema, il tentativo in un reato contravvenzionale.
A tale stregua segue inevitabilmente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va però disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2 perché i giocattoli, che la sentenza ha mantenuto in sequestro, sono cose intrinsecamente ed obiettivamente criminose che costituiscono un sostanziale o potenziale pericolo sociale la cui alienazione è comunque vietata ed, ai fini di tale disposizione, l'"alienazione" deve intendersi in senso lato, come "circolazione" (cosa certamente già avvenuta nel momento in cui la SA aveva ricevuto i giocattoli).
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
dispone la confisca dei giocattoli dei quali la sentenza ha mantenuto il sequestro.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009