Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione di un esposto anonimo, erroneamente iscritto nel registro delle notizie di reato, restituisca, all'esito dell'udienza camerale, gli atti al P.M. per lo svolgimento di indagini.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2006, n. 40763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40763 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 08/11/2006
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1888
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 025702/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 26/05/2005 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
lette le conclusioni del P.G. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha disposto la restituzione degli atti al P.M. allo scopo di svolgere indagini.
2. Il P.M. ricorrente lamenta che l'esposto pervenuto in Procura è un anonimo che non enuclea in realtà alcuna notizia di reato. Erroneamente l'ufficio del P.M. avrebbe registrato l'esposto a mod. 21 anziché a mod. 45 (fatti non costituenti reato). Il provvedimento del gip sarebbe, dunque, abnorme, perché reso in assenza di una notizia di reato.
3. Il ricorso è infondato. Il presupposto da cui parte il P.M. erroneo.
4. Senza entrare nel merito della questione, assume rilievo il fatto che l'esposto anonimo, rappresentando vicende idonee ad ipotizzare la commissione di un reato di abuso di ufficio ed indicando il cognome dell'ipotetico responsabile, risulta iscritto a mod. 21, nel registro "notizie di reato", gestito presso gli uffici della Procura della Repubblica. Nella fase cosiddetta pre-procedimentale l'organo inquirente è arbitro assoluto delle scelte demandategli dal legislatore. Ma, una volta esaurito tale potere, l'ordinamento non prevede alcuna possibilità di autonoma ed incontrollata modificazione. Tanto basta per legittimare l'interlocuzione dell'Autorità giudiziaria e l'eventuale imposizione delle indagini coatte. Nè il P.M. procedente può, in disaccordo, peraltro, con le determinazioni del proprio ufficio, ed in nome di una supposta erronea iscrizione nel registro, pretendere che il gip si adegui indefettibilmente alle proprie richieste. Una simile pretesa equivale a negare il controllo dell'A.G. ed a giustificare in capo all'ufficio del P.M. un non riconosciuto potere di cestinazione degli atti.
5. Nessuna abnormità, è, d'altronde, rilevabile nel comportamento del gip, avendo egli - nel rispetto della normativa vigente - dapprima provveduto motivatamente a disporre l'udienza camerale e avendo poi provveduto, in quella sede, a disporre la trasmissione degli atti al P.M. per lo sviluppo delle indagini.
6. Segue il rigetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006