CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21118 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB DA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ABla Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Angela Rochira, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30/01/2024 con la quale il Tribunale di Bari, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., aveva condannato AN OR alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 9 di reclusione ed euro 500 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21118 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito la OR aveva ricevuto un assegno bancario dell’importo di circa 717 euro di provenienza furtiva che aveva poi portato all’incasso l’11/10/2017. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di ricettazione. La difesa lamenta che i Giudici di merito avevano ritenuto sussistente il reato nonostante difettasse la prova della provenienza delittuosa dell’assegno che la OR aveva portato all’incasso, posto che era stata acquisita solo una copia del titolo e non era stata effettuata alcuna perizia, sicché non era dimostrata la contraffazione dello stesso. La motivazione era anche contraddittoria in ordine al dolo del reato, in quanto non aveva considerato che l’assegno risultava intestato all’imputata, la quale, a riprova della sua buona fede, lo aveva portato all'incasso esibendo i suoi documenti di identità. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corte territoriale aveva indebitamente valorizzato, nel rigettare il motivo di appello, una condanna per reato commesso successivamente al fatto per cui si procede, e non aveva considerato che il danno arrecato (700 euro) era tenue soprattutto se valutato in rapporto alla condizione patrimoniale del danneggiato (ENEL spa). 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputata, è inammissibile perché si presenta privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca. Questa Corte ha infatti costantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli che 3 difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso in esame i Giudici di merito hanno affermato che, secondo quanto emerso dalla denuncia della persona offesa, l'assegno portato all'incasso dall'imputata originariamente era stato emesso per l'importo di 717 euro dalla società ENEL spa a favore di EL SO (poi deceduta); beneficiaria alla quale il titolo era stato spedito ma che la stessa non aveva mai ricevuto. Da ciò emergeva in maniera evidente che l'assegno era stato trafugato da ignoti durante la spedizione. Risultava altresì palese che il titolo era stato anche alterato, posto che al momento dell'incasso il titolo recava il nominativo di un soggetto diverso dal beneficiario originario. Si tratta di una motivazione del tutto logica e non contraddittoria con la quale la difesa omette di confrontarsi, limitandosi ad insistere sulla necessità di una perizia volta ad accertare la contraffazione dell'assegno che era palesemente superflua, tanto più che, come detto, il delitto presupposto non era solamente il falso in titolo di credito ma anche il furto dello stesso. Quanto invece all'elemento psicologico la Corte territoriale ha preso atto che l'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione delle modalità con le quali era entrata in possesso dell'assegno né aveva provato di vantare nei confronti di ENEL spa pretese creditorie che giustificassero l'emissione di un assegno in suo favore da parte di tale società. I Giudici di merito hanno dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120 – 01) o ne fornisca una inattendibile (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [...], Rv. 268713 – 01). Del resto, il solo dato che l'imputata si è fatta identificare all'atto dell'incasso non è elemento decisivo, atteso che tale condotta, vista la natura del bene ricettato, era necessaria ai fini del conseguimento del profitto del reato. Il motivo è quindi inammissibile in quanto, a fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa della ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifiche critica alle ragioni di fatto e di diritto a base del provvedimento impugnato. 4 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è al pari del primo inammissibile in quanto versato in fatto e aspecifico. La causa di non punibilità invocata dalla difesa della ricorrente richiede la contestuale e concorrente sussistenza di tutti gli elementi (positivi e negativi) indicati dall'art. 131bis cod. pen., in base ai quali si può affermare, da un lato, che l'offesa è particolarmente tenue e, dall’altro, che il comportamento risulta non abituale. È quindi sufficiente la presenza anche di un solo elemento ostativo ad escludere l'applicabilità dell'esimente. La Corte di appello, facendo corretta applicazione di tali principi di diritto, ha ritenuto che per la somma portata dal titolo ricettato (oltre 700 euro) il danno o il pericolo arrecato dal reato non potesse ritenersi esiguo. Si tratta di motivazione non illogica né contraddittoria, tanto più che nel caso in esame, persona offesa e danneggiata dal reato non è solo ENEL spa, come assuma la difesa, ma anche il privato cittadino beneficiario del titolo. Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte una, non consentita, diversa valutazione dei fatti accertati, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA ER SS D'IN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB DA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ABla Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Angela Rochira, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30/01/2024 con la quale il Tribunale di Bari, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., aveva condannato AN OR alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 9 di reclusione ed euro 500 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21118 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito la OR aveva ricevuto un assegno bancario dell’importo di circa 717 euro di provenienza furtiva che aveva poi portato all’incasso l’11/10/2017. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di ricettazione. La difesa lamenta che i Giudici di merito avevano ritenuto sussistente il reato nonostante difettasse la prova della provenienza delittuosa dell’assegno che la OR aveva portato all’incasso, posto che era stata acquisita solo una copia del titolo e non era stata effettuata alcuna perizia, sicché non era dimostrata la contraffazione dello stesso. La motivazione era anche contraddittoria in ordine al dolo del reato, in quanto non aveva considerato che l’assegno risultava intestato all’imputata, la quale, a riprova della sua buona fede, lo aveva portato all'incasso esibendo i suoi documenti di identità. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corte territoriale aveva indebitamente valorizzato, nel rigettare il motivo di appello, una condanna per reato commesso successivamente al fatto per cui si procede, e non aveva considerato che il danno arrecato (700 euro) era tenue soprattutto se valutato in rapporto alla condizione patrimoniale del danneggiato (ENEL spa). 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputata, è inammissibile perché si presenta privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca. Questa Corte ha infatti costantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli che 3 difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso in esame i Giudici di merito hanno affermato che, secondo quanto emerso dalla denuncia della persona offesa, l'assegno portato all'incasso dall'imputata originariamente era stato emesso per l'importo di 717 euro dalla società ENEL spa a favore di EL SO (poi deceduta); beneficiaria alla quale il titolo era stato spedito ma che la stessa non aveva mai ricevuto. Da ciò emergeva in maniera evidente che l'assegno era stato trafugato da ignoti durante la spedizione. Risultava altresì palese che il titolo era stato anche alterato, posto che al momento dell'incasso il titolo recava il nominativo di un soggetto diverso dal beneficiario originario. Si tratta di una motivazione del tutto logica e non contraddittoria con la quale la difesa omette di confrontarsi, limitandosi ad insistere sulla necessità di una perizia volta ad accertare la contraffazione dell'assegno che era palesemente superflua, tanto più che, come detto, il delitto presupposto non era solamente il falso in titolo di credito ma anche il furto dello stesso. Quanto invece all'elemento psicologico la Corte territoriale ha preso atto che l'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione delle modalità con le quali era entrata in possesso dell'assegno né aveva provato di vantare nei confronti di ENEL spa pretese creditorie che giustificassero l'emissione di un assegno in suo favore da parte di tale società. I Giudici di merito hanno dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120 – 01) o ne fornisca una inattendibile (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [...], Rv. 268713 – 01). Del resto, il solo dato che l'imputata si è fatta identificare all'atto dell'incasso non è elemento decisivo, atteso che tale condotta, vista la natura del bene ricettato, era necessaria ai fini del conseguimento del profitto del reato. Il motivo è quindi inammissibile in quanto, a fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa della ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifiche critica alle ragioni di fatto e di diritto a base del provvedimento impugnato. 4 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è al pari del primo inammissibile in quanto versato in fatto e aspecifico. La causa di non punibilità invocata dalla difesa della ricorrente richiede la contestuale e concorrente sussistenza di tutti gli elementi (positivi e negativi) indicati dall'art. 131bis cod. pen., in base ai quali si può affermare, da un lato, che l'offesa è particolarmente tenue e, dall’altro, che il comportamento risulta non abituale. È quindi sufficiente la presenza anche di un solo elemento ostativo ad escludere l'applicabilità dell'esimente. La Corte di appello, facendo corretta applicazione di tali principi di diritto, ha ritenuto che per la somma portata dal titolo ricettato (oltre 700 euro) il danno o il pericolo arrecato dal reato non potesse ritenersi esiguo. Si tratta di motivazione non illogica né contraddittoria, tanto più che nel caso in esame, persona offesa e danneggiata dal reato non è solo ENEL spa, come assuma la difesa, ma anche il privato cittadino beneficiario del titolo. Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte una, non consentita, diversa valutazione dei fatti accertati, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA ER SS D'IN