Sentenza 22 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2002, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
✓SENSI DEL D.P.R. 26/4/19 8 . 0 E N O I C.C Z A 5 I A . R 0 74 83/ 02 R N T A REPUBBLICA - S I T B G U . E B L R I L A R A , T B D A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T T A Oggetto 1 I N 3 R E 1 S SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria . É T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 12602/98 Cron. 20839 - Consigliere - Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Ud.19/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 60653 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SCATOLIFICIO D DONATO SRL;
- intimato -
Commissioneavverso la sentenza n. 35/97 della tributaria regionale di BARI, depositata il 07/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe 2687 -1- 7 FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Scatolificio D.Donato s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento della rendita catastale dell'immobile sito in Trani alla Via Barletta n. 19, sostenendo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo la riduzione della rendita. La Commissione di primo grado ha ridotto il saggio di fruttuosità dal 5% al 2,50%, e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. La società non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 15 d.p.r.n.636/72 e 18 d.lgs.n.546/92, 30 e 75 d.p.r. n. 1142/49, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia sul presupposto che nel caso di controversie estimative il ricorso deve contenere il riferimento a parametri di paragone e sul presupposto che la parte ed i giudici avrebbero tenuto conto solo di elementi convenzionali, e non avrebbero tenuto conto invece del fatto che la rendita catastale di unità immobiliari a destinazione speciale debba essere determinata per stima diretta e pertanto con riferimento ad elementi estimativi di mercato. La doglianza, al limite della inammissibilità per la sua estrema genericità, è infondata dal momento che la Commissione Regionale, confermando la decisione di primo grado, ha fatto uso del suo potere di determinare il saggio di fruttuosità con riferimento alle condizioni di fatto del bene sottoposto a valutazione. Il giudice, infatti, ha ritenuto di dovere fissare il saggio in relazione alla natura del bene, alle sue caratteristiche ed alla realtà produttiva in cui esso si colloca, e ciò ha fatto in aderenza al combinato disposto di cui agli articoli 8, 30 e 75 del d.p.r. n. 1142/49 che non prevedono la necessità di una comparazione per gli immobili a destinazione speciale. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 29 del d.p.r. n. 1142/49 e 8 del rdl n.652/1939, conv. in l. n.1249/39, dei principi generali in materia di formazione delle rendite catastali ed erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Commissione avrebbe errato nell'accogliere la tesi della parte senza addurre alcun riferimento a concreti elementi di valutazione scaturiti dal mercato immobiliare. Ritiene la Corte che anche questa doglianza è infondata dal momento che il giudice di appello ha ampiamente motivato la propria decisione, pur facendo rilevare peraltro che l'Ute in sede di appello, nell'esporre l'iter seguito nell'adottare il valore di stima, si “è limitato a riferire di avere adottato il saggio del 5%, senza nulla riferire circa i criteri che suggerirebbero tale adozione, né tantomeno confutare, sul punto, la valutazione dei primi giudici". Su tale presupposto di fatto, non può non rilevarsi come l'obbligo della motivazione è sempre correlato in sede di impugnazione ai motivi specifici che vengono addotti dall'impugnante, sicchè esso è più ampio quanto più i motivi sono specifici. Nulla va disposto per le spese non essendosi la società costituita in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19.12.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. CORTE Il Presidente E E Il cons. est. U N O Q I I Z Z Dr. Bruno Saccucci A Dr. Giuseppe Falcone 6 Jeff R 8 пино аслия 9 T 1 S 5 I / N Y N V A L D V I D I 4 . G / N IL CANCELLIERE 6 2 E . B R : Arnaldo Casan 8 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A