Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica - incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi al tribunale) - allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'eventuale illeggibilità della firma non inficia la validità della procura stessa allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti già esistenti al momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GRUPPO ANDIDERO FINANZIARIO IMMOBILIARE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l'avvocato DOMENICO BONAIUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MIRIZZI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO L. FREGOLI 8, presso l'avvocato ROSARIO SALONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati SABATINO MINUCCI e ROSA DIPIERRO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 319/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata l'01/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo
Con contratto principale del 22 settembre 1981, e con proroga del 25 settembre 1984, l'Amministrazione provinciale di Bari affidò in appalto a IC s.r.l., con sede in Bari, la bonifica e la disinfezione dei comuni della provincia, con esclusione del capoluogo, nonché la pulizia delle strade provinciali e vicinali della zona centro-sud.
Con citazione notificata il 6 febbraio 1991 la società IC convenne in giudizio la detta Amministrazione provinciale davanti al Tribunale di Bari, esponendo che l'8 gennaio 1991 le era stata corrisposta la somma di lire 667.776.125, oltre i.v.a., a saldo della revisione prezzi definitiva, senza gli interessi maturati ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato dall'art. 12 del capitolato speciale per quanto non previsto nella disciplina contrattuale. L'attrice, pertanto, chiese che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di lire 567.43.3.703, con rivalutazione. interessi e spese. L'Amministrazione provinciale chiese il rigetto della pretesa azionata, eccependo in via principale che l'art. 8 del contratto di appalto non prevedeva il diritto agli Interessi per espressa rinunzia agli stessi, in via subordinata, che in ogni caso era maturata la prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4, cod. civile. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica il Tribunale adito, con sentenza depositata il 13 aprile 1996, qualificata come vessatoria la clausola 8 del contratto e ritenuta l'inefficacia della medesima in quanto non approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 co. 2^ cod. civ., accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di lire 711.062.561, a titolo d'interessi decorrenti dal 6 febbraio 1991 al saldo, nonché al pagamento delle spese giudiziali. Con atto notificato il 3 luglio 1996 l'Amministrazione della provincia di Bari propose appello e, per resistere al gravame, si costituì il Gruppo ID Finanziario Immobiliare s.r.l., con sede in Bari, nel quale IC s.r.l. era stata incorporata. L'appellata chiese il rigetto dell'impugnazione, adducendone l'infondatezza.
La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 1^ aprile 1999, dichiarò l'inesistenza della citazione di prime cure e la conseguente nullità della sentenza appellata, compensando le spese del doppio grado.
La Corte territoriale osservò: che si doveva prescindere dall'esaminare il merito del gravame (peraltro fondato sul piano dell'inesistenza ontologica della mora, in quanto tra la delibera di riconoscimento del compenso revisionale e il relativo saldo era intercorso un lasso di tempo fisiologico), perché andava dichiarata la giuridica inesistenza dell'atto di citazione in primo grado, con conseguente nullità della pronunzia impugnata, stante l'invalidità della procura alle liti rilasciata in calce alla detta citazione, che, infatti, nella intestazione della citazione e nella procura non era indicata con i suoi estremi la persona del legale rappresentante della IC, neppure identificabile in base alla sottoscrizione essendo questa illeggibile;
che l'autentica del difensore non era idonea a dare certezza sulla persona del conferente e sulla corrispondenza della stessa con l'organo cui lo statuto della società riconosceva il potere rappresentativo, come già affermato da questa Corte. Contro la suddetta sentenza il Gruppo ID Finanziario immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante amministratore unico Domenico ID, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'Amministrazione della provincia di Bari ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norma di diritto, nonché delle norme del c.p.c. disciplinanti i poteri del giudice (artt. 83, 125, 372 c.p.c.). La tesi fatta propria dalla Corte distrettuale sarebbe errata, alla luce della documentazione in atti.
In giurisprudenza sarebbe pacifico che non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura, nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, quando risulti documentato - mediante la produzione di atti già esistenti al momento del rilascio della procura stessa - il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica.
Nel caso di specie agli atti del giudizio di primo grado sarebbero stati allegati documenti, con data certa anteriore al rilascio della procura (avvenuta il 1^ febbraio 1991), dai quali sarebbe risultato che il legale rappresentante di IC era Domenico ID, e tale documentazione (citata in ricorso) non sarebbe stata presa in esame dalla Corte di merito.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con sentenza del 5 febbraio 1994 n. 1167, resa a sezioni unite (richiamata anche nella sentenza impugnata, che però non sembra averne colto l'esatto significato), ha affermato il principio che, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige quindi che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma non è leggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica.
Il principio, cui si è conformato l'orientamento successivo di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., 18 maggio 1995, n. 5455; 24 febbraio 1997, n. 1681; 20 maggio 1998, n. 5023; 14 febbraio 2000, n. 15971), è stato affermato in prevalenza con riguardo all'ammissibilità del ricorso per cassazione (di qui il richiamo all'art. 372 c.p.c.). Esso, tuttavia, è applicabile anche all'atto di citazione e alla procura iniziale (v., per un'applicazione nel giudizio di appello, Cass., 10 ottobre 1998, n. 10072), perché la ratio su cui si fonda - comune ai gradi di inerito ed al giudizio di cassazione - è che l'incertezza sulla persona fisica, conferente la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica o di un ente collettivo, resta esclusa quando risulti documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, che la suddetta qualità è riferibile ad una ben individuata persona fisica, tenendo peraltro conto che anche l'illeggibilità della firma non inficia la procura allorché sia comunque dato identificare aliunde la persona che ha apposto la sottoscrizione (così Cass., n. 1681 del 1997). Il collegio condivide il principio ora esposto. al quale ritiene di dover dare continuità. Di esso la sentenza impugnata non ha fatto buon governo.
Va premesso che si verte in tenia di error in procedendo, in relazione al quale questa Corte ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, al fine di verificarne la sussistenza. Orbene, come risulta dagli atti, la citazione introduttiva del giudizio fu proposta dalla "IC s.r.l.", in persona del legale rappresentante. Nel contesto della citazione si richiamavano (tra gli altri atti) il contratto principale stipulato il 22 settembre 1981 e il contratto aggiuntivo in data 25 settembre 1984, nonché (punto f) una dichiarazione del 17 dicembre 1990, registrata a Bari lo stesso giorno, con la quale la società IC aveva accettato la somma liquidata a titolo di revisione definitiva dei prezzi sul lavori oggetto degli indicati contratti. Tale dichiarazione, avente data certa di poco anteriore alla citazione introduttiva (notificata il 6 febbraio 1991), risulta prodotta insieme con gli altri atti indicati in calce alla medesima citazione (doc. n. 7 dell'elenco). Essa è redatta dal "sottoscritto ID Domenico nato a [...] il [...]..., legale rappresentante della ditta IC s.r.l., con sede in Bari alla via Dante Alighieri n. 87...". Reca in calce il timbro della detta società sotto il quale si trova una firma non leggibile ma simile a quella che figura sotto la procura speciale, rilasciata il primo febbraio 1991 in calce alla citazione. La dichiarazione de qua, già esistente al momento del conferimento della procura, era dunque idonea a documentare che la qualità di legale rappresentante dell'attrice era riferita ad una ben individuata persona fisica, cioè al nominato Domenico ID (il cui nome come amministratore unico della società figura anche nel contratti del 1981 e del 1984). Pertanto non vi era alcuna incertezza sulla persona del conferente, onde la Corte distrettuale ha erroneamente ravvisato la invalidità della procura per il suddetto profilo, altrettanto erroneamente traendone l'inesistenza della citazione introduttiva e la conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo, diretto a censurare la pronunzia della Corte di Bari per non aver considerato che, comunque, in appello l'attività svolta in primo grado era stata ratificata dal Gruppo ID, rimane assorbito.
Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe scesa a valutare nel merito la domanda (soltanto con un breve inciso), ritenendo che, nel caso di specie, "gli interessi sul compenso revisionale, a seguito della delibera n. 2933 del 12.12.90, con la quale l'Amministrazione provinciale dispose l'erogazione del suddetto compenso, vanno conteggiati dalla data di detta delibera, elle costituirebbe il riconoscimento operato da parte avversa".
Tale doglianza è inammissibile in questa sede (il tema resta affidato al giudice del rinvio).
Infatti l'affermazione della Corte di Bari, secondo cui il gravame della Provincia sarebbe stato fondato nel merito "sul piano della inesistenza ontologica della mora", non costituisce un'autonoma ragione della pronuncia bensì un mero obiter dictum privo di ogni valenza decisoria. Ciò risulta con chiarezza dalla stessa sentenza impugnata, la quale - in apertura di motivazione - ha cura di premettere che "occorre prescindere dall'esame del merito"; e, peraltro, si desume dall'intero tenore della decisione, che si è basata e si è esaurita su una questione pregiudiziale di rito, ossia sulla (presunta) invalidità della procura, non essendo stata indicata la persona del legale rappresentante della società, non identificabile attraverso la sottoscrizione perché illeggibile. Conclusivamente: in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari che, uniformandosi ai principi sopra enunciati, procederà all'esame degli ulteriori temi della controversia e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Resta assorbito il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo.
P.Q.M.
La Corte accoglie Il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002