CASS
Sentenza 1 settembre 2023
Sentenza 1 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2023, n. 25611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25611 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1963-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati IO TA, IE RE, NT OI, EMANUELE DE ROSE, RL D'ALOISIO;
- ricorrente -
contro Oggetto Gestione separata INPS Prescrizione Contributi Rilievo ufficio R.G.N. 1963/2021 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25611 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE LL Data pubblicazione: 01/09/2023 LO TI NZ, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NF CASTROGIOVANNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 240/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. LL MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'ingegnere Vincenzo Lo Presti avente ad oggetto un avviso di addebito e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi dall’INPS, in favore della Gestione Separata, in relazione al reddito prodotto, nell’anno 2009, per l’attività libero professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente. 1.1. La Corte territoriale ha reputato dirimente l'eccezione di prescrizione formulata dal professionista. Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l'unico atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza dell’ingegnere Lo Presti il 1° luglio 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. 1.2. La Corte di merito ha giudicato non rilevante il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, emanato in base all’art. 12 del D.Lgs nr. 241 del 1997. A parte i dubbi di legittimità del decreto presidenziale in oggetto, per la Corte di merito, l’INPS non aveva provato gli elementi per la sua applicabilità alla fattispecie concreta. La Corte di appello ha, inoltre, escluso il doloso occultamento del debito, in ragione dell’omesso riempimento del riquadro RR, osservando come la situazione di cui all’art. 2941 nr. 8 cod.civ. presuppone la consapevolezza di essere debitore, condizione insussistente nell’ipotesi di causa. 2. L'INPS ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, con ricorso affidato a un solo motivo. 3. Ha resistito, con controricorso, il professionista. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, richiamando Cass. nr. 11934 del 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS denuncia -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione dell'art. 2935 cod.civ. e dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011, al D.Lgs. nr. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, comma 1. 5.1. Assume l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per avere escluso la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, nel caso di omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi, specificamente dedicato alla determinazione dei contributi. 6. Il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi. 7. La questione, devoluta alla Corte dall’Inps con l’unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento. 7.1. In proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi (16 giugno 2010). Ha, quindi, giudicato tardiva la richiesta di pagamento del 1° luglio 2015, perché intervenuta oltre il quinquennio. Ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva. 8. Osserva questa Corte che effettivamente la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022). 9. Tuttavia, come si è, altresì, chiarito, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi). 9.1. Invero, l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. 9.2. Il D.P.C.M. (ratione temporis applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati). 10. La Corte si è occupata, poi, di precisare il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11). 11. La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha considerato rilevante la situazione soggettiva del professionista e non l’attività professionale svolta, per la quale sussistono studi di settore. 12. Tale rilievo -ed è questo l’aspetto di maggiore interesse che presenta la fattispecie concreta- non è precluso dal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano il profilo della sospensione della prescrizione. 13. La Corte si è già pronunciata in argomento (Cass. nn. 31685, 31485 e 32685 del 2022) formulando il principio di diritto, secondo cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo». 13.1. A tale principio il Collegio intende assicurare continuità. Rinviando all’ampio supporto argomentativo degli arresti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., in questa sede giova ribadire i passaggi fondamentali dell’iter motivazionale adottato: ✓ l’elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., nr. 10955 del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v. Cass., S.U., nr. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente); ✓ la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza nr. 10955 del 2002). Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. nr. 24047 del 2022, punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10); ✓ l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass. nr. 30303 del 2021; Cass. nr. 15631 del 2016), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice (iura novit curia). Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata;
✓ una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); ✓ oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi della prescrizione;
✓ pertanto, qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla. Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante;
✓ conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione: la sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio. 14. Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. 15. Alla stregua delle regole così identificate, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. 16. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso. 17. La causa va rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce degli enunciati principi di diritto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
- ricorrente -
contro Oggetto Gestione separata INPS Prescrizione Contributi Rilievo ufficio R.G.N. 1963/2021 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25611 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE LL Data pubblicazione: 01/09/2023 LO TI NZ, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NF CASTROGIOVANNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 240/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. LL MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'ingegnere Vincenzo Lo Presti avente ad oggetto un avviso di addebito e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi dall’INPS, in favore della Gestione Separata, in relazione al reddito prodotto, nell’anno 2009, per l’attività libero professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente. 1.1. La Corte territoriale ha reputato dirimente l'eccezione di prescrizione formulata dal professionista. Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l'unico atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza dell’ingegnere Lo Presti il 1° luglio 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. 1.2. La Corte di merito ha giudicato non rilevante il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, emanato in base all’art. 12 del D.Lgs nr. 241 del 1997. A parte i dubbi di legittimità del decreto presidenziale in oggetto, per la Corte di merito, l’INPS non aveva provato gli elementi per la sua applicabilità alla fattispecie concreta. La Corte di appello ha, inoltre, escluso il doloso occultamento del debito, in ragione dell’omesso riempimento del riquadro RR, osservando come la situazione di cui all’art. 2941 nr. 8 cod.civ. presuppone la consapevolezza di essere debitore, condizione insussistente nell’ipotesi di causa. 2. L'INPS ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, con ricorso affidato a un solo motivo. 3. Ha resistito, con controricorso, il professionista. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, richiamando Cass. nr. 11934 del 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS denuncia -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione dell'art. 2935 cod.civ. e dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011, al D.Lgs. nr. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, comma 1. 5.1. Assume l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per avere escluso la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, nel caso di omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi, specificamente dedicato alla determinazione dei contributi. 6. Il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi. 7. La questione, devoluta alla Corte dall’Inps con l’unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento. 7.1. In proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi (16 giugno 2010). Ha, quindi, giudicato tardiva la richiesta di pagamento del 1° luglio 2015, perché intervenuta oltre il quinquennio. Ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva. 8. Osserva questa Corte che effettivamente la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022). 9. Tuttavia, come si è, altresì, chiarito, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi). 9.1. Invero, l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. 9.2. Il D.P.C.M. (ratione temporis applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati). 10. La Corte si è occupata, poi, di precisare il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11). 11. La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha considerato rilevante la situazione soggettiva del professionista e non l’attività professionale svolta, per la quale sussistono studi di settore. 12. Tale rilievo -ed è questo l’aspetto di maggiore interesse che presenta la fattispecie concreta- non è precluso dal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano il profilo della sospensione della prescrizione. 13. La Corte si è già pronunciata in argomento (Cass. nn. 31685, 31485 e 32685 del 2022) formulando il principio di diritto, secondo cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo». 13.1. A tale principio il Collegio intende assicurare continuità. Rinviando all’ampio supporto argomentativo degli arresti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., in questa sede giova ribadire i passaggi fondamentali dell’iter motivazionale adottato: ✓ l’elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., nr. 10955 del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v. Cass., S.U., nr. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente); ✓ la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza nr. 10955 del 2002). Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. nr. 24047 del 2022, punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10); ✓ l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass. nr. 30303 del 2021; Cass. nr. 15631 del 2016), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice (iura novit curia). Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata;
✓ una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); ✓ oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi della prescrizione;
✓ pertanto, qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla. Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante;
✓ conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione: la sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio. 14. Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. 15. Alla stregua delle regole così identificate, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. 16. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso. 17. La causa va rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce degli enunciati principi di diritto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della