Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 Oggetto oppos en a divritesпрожити SEZIONE SECONDA CIVILE 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisti ingruutinto 7 6 Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 4336/99 - Cron.19773 8 Rel. Consigliere- Dott. Enrico SPAGNA - Dott. Olindo CHETTINO Rep. 3080 - Consigliere -- Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 15/02/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente 239 SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA CO, elettivamente domiciliato in ROMA Урабочи presso lo studio dell'avvocato VLE DELLE MILIZIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RIENZI CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE D'ANGELO RAFFAELLA, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti L. 6000 - ricorrente 2-5-GIU 2001. IL CANCELLIERE
contro
COMUNE PAGANI in persona del Sindaco p.t.; CANCELLERIA - intimato avverso la sentenza n. 1616/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 15/10/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 284 udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento il primo motivo in persona del Sostituto Procuratore Umberto APICE che ha concluso per Протоколь del secondo e terzo motivo, assorbito del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito del ricorso monitorio dell'avv. Francesco Cantalupo il pretore di Salerno ingiunse al Comune di Pagani di pagare al ricorrente la somma di £. 7.753.520, oltre alle spese del procedimento, per l'opera professionale prestata in favore di quell'ente territoriale in tre giudizi, dinanzi al tribunale di quella città ed al pretore di Nocera Inferiore, nei confronti di ER AR, di RD LL e di SO BA. Al decreto si oppose sotto vari profili il professionista dedusse l'infondatezzaComune; il Прабан dell'opposizione e ne chiese il rigetto;
a tanto provvide il pretore di Salerno con sentenza del 26 marzo 1997. Adito con il gravame del Comune, cui resistette il professionista, il tribunale di Salerno, con sentenza del 15 ottobre 1998, in riforma della pronunzia impugnata ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Il tribunale sulla scorta delle acquisizioni istruttorie ha così ricostruito la vicenda sostanziale. Con delibera del 12 marzo 1993 il Comune affidò a due legali del foro di Napoli, gli avvocati Famiglietti e Piscione, cui conferì 3 "procura ad litem" l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nei tre giudizi dinanzi al tribunale di Salerno ed al pretore di Nocera Inferiore;
detti avvocati elessero domicilio nello "studio" del Cantalupo al quale, con successiva delibera del 30 aprile 1993, fu esteso l'incarico professionale senza che gli fosse stata conferita "procura ad litem" così che costui non si costituì validamente in quei giudizi pur avendo espletato l'attività professionale. La mancata costituzione del Comune, che aveva Tradem conferito la procura "ad litem" ai soli procuratori "extra districum", in quei procedimenti con il districum", ministero di un procuratore "intra aveva determinato la nullità degli atti opposizione aintroduttivi dei tre giudizi di decreto ingiuntivo ed a precetto: il che, nel caso che occupava, era rilevante sotto il solo profilo dell'esistenza dell'obbligo del Comune di corrispondere all'avvocato Cantalupo il compenso per le prestazioni svolte. respingersi l'eccezione di Doveva dell'appello non essendosi in inammissibilità dovendosiquesto proposte nuove eccezioni;
considerare che già in prime cure il Comune aveva 4 chiesto accertarsi la "carente costituzione" del professionista in quei giudizi anche sotto il profilo della mancanza di una comparsa di costituzione e del conferimento della procura "ad litem". Doveva rilevarsi che questa accertata carenza di una valida costituzione dell'avv. Cantalupo in detti procedimenti, rendeva inutile la prestazione professionale ed impediva di ritenere il Comune debitore del compenso per il solo fatto di avergli Spadom conferito l'incarico con la delibera del 30 aprile 1993. Invero se il professionista non era tenuto a garantire l'esito del giudizio nondimeno doveva espletare l'incarico con la necessaria diligenza, quindi avendo cura delle forme richieste, nella specie pretermesse, con la conseguente assoluta irriferibilità al Comune delle prestazioni giudiziali in ragione della sola delibera di conferimento dell'incarico. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre l'avvocato Cantalupo;
non espleta attività difensiva l'amministrazione comunale intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la nullità della pronunzia per inosservanza dell'art. 112 c.p.c., la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2230 nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il tribunale - osserva il professionista - ha rigettato l'eccezione concernente la carenza di procura "ad litem" osservando che il Comune sin dall'inizio aveva dedotto detta carenza in uno con quella del deposito della comparsa di costituzione;
non si trattava quindi di nuova eccezione. врални Non si è avveduto quel giudice che con l'atto di opposizione l'ente territoriale aveva dedotto che "l'avv. Cantalupo officiato procuratore non aveva svolto alcuna attività difensiva in forza di valida costituzione intendendo di aver imputato all'odierno ricorrente l'aver omesso di costituirsi nei giudizi per i quali era stato officiato. Il giudice dell'appello ha attribuito rilevanza ad una questione nuova non solo travalicando i limiti del giudizio richiestogli dell'esistenza ○ non del credito professionale poiché la validità della costituzione in quei giudizi per mancanza di idonea procura era indagine esclusivamente devoluta 6 ai rispettivi giudici, ma altresì attribuendo al negozio processuale la fonte del credito professionale e non secondo l'art. 2230 C.C. a quello sostanziale di conferimento dell'incarico. Queste censure non trovano consenso. Non considera il ricorrente che il Comune di Pagani nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo eccepì una "carente e/ omessa costituzione" dell'avv. Cantalupo, per l'ente medesimo, nei tre giudizi instaurati dinanzi al pretore di Nocera Inferiore ed al tribunale di Salerno nei confronti di RD LL, di ER AR e di SO BA con una formula talmente ampia da comprendere la mancanza del conferimento dello "ius postulandi" con il necessario rilascio della "procura ad litem” ed il conseguente mancato deposito di una valida 'comparsa di costituzione" del preteso "nuovo procuratore". Nella implicita considerazione della latitudine di questa specifica deduzione difensiva il Comune come è dato desumere nell'atto di appello dalla esposizione dei "fatti di causa e non espressamente professionista nella comparsanegato dal di costituzione nel giudizio di impugnazione 7 precisò, nel corso del procedimento pretorile, che con quella "carente e/ omessa costituzione" eccepita nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si era inteso evidenziare che la dedotta carenza di valida costituzione del preteso "nuovo procuratore" in quei tre giudizi era "anche all'assenza immediatamente attribuibile della procura "ad litem". Non considera comunque il ricorrente che il Араконь mancato conferimento dell' "ius postulandi”, conseguente a quello della procura "ad litem", non costituiva una nuova eccezione nel giudizio di appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353). Con il secondo motivo in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. il professionista denunzia la violazione degli artt. 1387 e segg. c.c. Con la delibera del 30 aprile, atto pubblico avente efficacia anche nei confronti di terzi, 'amministrazione comunale aveval'a successivamente esteso all'odierno ricorrente l'incarico professionale, concernente quei tre giudizi, originariamente conferito ai due professionisti, gli avvocati Famiglietti e Piscione del foro di 8 Napoli. Questa delibera era stata prodotta in quei giudizi dall'odierno ricorrente onde in quell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi avrebbe dovuto rinvenirsi non solo lo strumento idoneo a ricondurre alla parte conferente gli effetti degli compiuti ma anche la fonte del rapporto professionale costituente il titolo del credito del compenso. Con il terzo motivo, in relazione al n. 3 Harbou dell'art. 360 c.p.c. il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2230 c.c. Non ha considerato il tribunale che l'amministrazione comunale con la delibera del 30 aprile 1993 "per mero errore nell'incarico affidato per le vertenze de quo fu omessa la nomina del dr. Proc. Francesco Cantalupo", riparò ad una "svista" precedente compiuta ed all'errore di aver nominato procuratori extra districum tuttavia conferendo l'incarico professionale "ab initio" all'odierno ricorrente. Adempiendo poi all'obbligazione assunta egli aveva prestato la propria opera professionale con la dovuta diligenza anche promovendo la conciliazione delle liti talchè nelle loro sentenze 9 che avevano determinato la soccombenza dell'amministrazione comunale i giudici non avevano all'odierno ricorrente alcuna attribuito trascuratezza. La Corte dissente anche da questi motivi. Non avrebbe potuto il giudice del merito ritenere espletata per il Comune l'attività professionale dell'odierno ricorrente nell'ambito di quei tre procedimenti in virtù della sola deliberazione consiliare del 30 aprile 1993 - con la quale l'organo deliberante dell'ente If it does territoriale si determinò a conferirgli l'incarico della rappresentanza processuale nei tre giudizi pendenti nei confronti del LL, del AR e del BA dinanzi a giudici del distretto della corte d'appello di Salerno e già affidato a procuratori "extra districtum", avuto riguardo di quell'atto amministrativo all'efficacia alla pubblica amministrazione di "interna" provenienza e di per sé inidoneo a conferire lo "ius postulandi” attribuibile solamente con il negozio processuale di conferimento del potere di rappresentanza in giudizio, la procura "ad litem", posto in essere dall'organo dotato del potere rappresentativo dell'ente territoriale. 10 Ne consegue l'irrilevanza dell'asserita diligenza impiegata nello svolgimento dell'attività processuale peraltro correttamente censurata dal giudice del merito sotto il profilo della consapevolezza della carenza dello "ius postulandi" dovendo la questione dell'esistenza del credito del compenso nei confronti del Comune risolversi con l'accertamento, conclusosi con esito negativo, della giuridica riferibilità all'ente territoriale 60000 di quella prestazione professionale. 310000 Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimato espletato attività difensiva. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data-7 NOV. 2001.
P.Q.M.
Serie 4 al n. 49299 versate §. 310.000 La Corte (lire trecentodiecimile - rigetta il ricorso. p. Il Dirigante Areas LIPPO) Servici (Dott.ssa Maria Grazi Il Responsabile Septo Atti Gludiziari (Dr. M. FACCIOHINI) Roma, il 15 febbraio 2001 A norma dell'art. 132 ultimo comma Cod. Proc. Civ. la presente senienza vinae sottoscritia del soto Presidente, perché nella mare delle copiatura & de- eduto l'estens Consignere Hague so RI PA IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Cota 2 coDEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 telezco 11