Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15668 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5668/03 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONE SESSORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Marstra Dott. Mario SPADONE R.G.N. 23107/00 Cron. 31849 Dott. Alfredo MENSITIE I Consigliere - Rep. 4122 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 29/05/03 - ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente 2 SENTENZA ༣ sul ricorso proposto da: ZA MA RO, EG AN, ZA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato AN EG, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LI MA, ER GG, CA GRAZIELLA ved.TOCCHIO, TO NT ved. UBER, UBER ROBERTA, quali eredi di UBER REMO, elettivamente 2003 domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio 908 dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li -1- difende unitamente all'avvocato CARLO CHELODI, giusta delega in atti;
-
- controricorrenti -
nonchè
contro
SIT SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 619/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 05/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Emanule MANZI deposita delega dell'Avvocato Luigi MANZI difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato Enzo FOGLIANI, deposita delega dell'Avvocato Guido ROMANELLI difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 13/5/1997 CA AR, EN GG, NI AZ e Über Remo, esponendo di essere proprietari delle pp.mm. 1 3, 4, 7 della p.ed. 1211/2 in PT 6499 CC Trento e in quanto tali compossessori delle parti comuni dell'edificio tra le quali un cortile, lamentavano che Za- nolli AR SA e AN AN proprietarie della confinante p.ed.1239/1 e OM CA, usufruttuario pro quota, dal giugno 1996 avevano iniziato a transitare sul menzionato cortile comune attraverso un cancelletto esistente nel muro divisorio e ad occupare il medesimo bene con deposito di materiali e parcheggio di veicoli. Deducevano altresì i ricorrenti che la s.p.a. SIT ave- va posizionato nel cortile in questione una tubazione per l'allacciamento del metano a servizio dell'edificio delle AN. Gli istanti invocavano quindi la tutela possessoria attraverso l'inibizione del transito e dell'occupazione del 1 loro immobile e la rimozione della tubazione del gas. Si costituivano AN AR SA e OM LL eccependo il difetto di legittimazione dei ricorrenti e contestando l'esistenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria. AN AN si costituiva separata- mente ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Con ordinanza 3/11/1997 l'adito pretore di Trento, all'esito dell'espletata istruttoria, ordinava ai resistenti la cessazione di ogni turbativa e la rimozio- ne della conduttura del gas. Avverso la detta ordinanza i soccombenti proponevano prima reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. che veniva respinto con provvedimento 11/12/1997- e poi appello ritenendo che l'atto impugnato avesse natura so- stanziale di sentenza. 3 : Resistevano al gravame CA AR, EN GG, NI L- la, OL AN e UB TO, gli ultimi due quali eredi di UB Remo. Si costituiva anche la s.p.a. SIT rilevando che nell'atto di appello non erano state rivolte domande nei suoi confronti. Il tribunale di Trento con ordinanza 26/11/1998 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e respingeva le istanze istruttorie delle parti e poi, con sentenza 5/10/1999, dichiarava la nullità del procedimento possessorio e, respinta la domanda riconvenzionale proposta dagli appellan- ti, ordinava a questi ultimi di cessare ogni molestia sul piazzale in questione evitando il deposito di cose, il parcheggio dei veicoli ed il transito anche a piedi nonché di rimuovere le tubazioni di allacciamento del gas con ripristi- no dello stato dei luoghi. Osservava il tribunale: che l'ordinanza del pretore aveva natura sostanziale di sentenza;
che il procedimento pretorile era nullo a causa dell'omissione della fase di merito;
che, non ricorrendo nella specie una delle ipotesi di cui all'articolo 354 c.p.c., occorreva esaminare il merito della causa essendovi espressa domanda delle parti in tal senso;
che la legit- timazione attiva dei ricorrenti emergeva dalla documentazione prodotta dalla quale risultava che gli stessi erano compossessori del piazzale de quo;
che tale piazzale, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non era aperto al pubblico come risultava dalle prove documentali in atti dalle quali emergeva il riconoscimento, da parte del dante causa degli appellanti e della stessa AN AR SA, della disponibilità dell'immobile in capo agli ap- - pellati;
che la tubazione del gas serviva per l'allacciamento dell'intero edifi- cio confinante, compreso l'immobile di AN AN la cui eccezione di di- 4 fetto di legittimazione passiva doveva quindi ritenersi infondata;
che, come rilevato dal primo giudice, dalla documentazione acquisita risultava corretta l'individuazione dell'epoca di inizio delle turbative nel mese di giugno 1996; che in ogni caso, come emergeva dalle risultanze istruttorie, l'occupazione del piazzale condominiale e l'esercizio del transito attraverso il cancelletto presente nel muro avevano assunto i caratteri della apprezza- bilità e continuità soltanto dal giugno 1996; che pertanto andava ritenuta la tempestività dell'azione possessoria;
che dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla prova testimoniale potevano ritenersi accertati i fatti posti a base della richiesta di tutela possessoria;
che tali fatti integravano molestie del possesso rilevanti a norma dell'articolo 1170 c.c. per cui, a conferma di quanto disposto nell'ordinanza pretorile, andava ordinata la cessazione delle turbative con lo sgombero del piazzale, il divieto di ulteriore occupazione e transito e la rimozione della conduttura del gas;
che la domanda riconven- zionale, volta ad ottenere l'eliminazione della pianta di oleandro collocata nella seconda metà del 1996 nei pressi del cancelletto, era infondata in quanto gli appellanti dall'inizio del 1996 non avevano titolo per esercitare il passaggio sulla proprietà delle controparti;
che andava confermata la valuta- zione di inammissibilità e di inutilità delle richieste probatorie formulate dalle parti per le ragioni esposte nell'ordinanza 26/11/1998; che le obiezioni sollevate dagli appellanti nelle difese conclusionali nei confronti di detto provvedimento non coglievano nel segno costituendo ius receptum che nel procedimento possessorio l'integrazione dell'istruzione probatoria nella fase successiva a quella sommaria è solo eventuale potendo essere sufficienti per la decisione (come nella specie ) gli elementi probatori acquisiti prima del 5 3 provvedimento interdittale;
che gli appellanti non avevano proposto alcuna domanda nei confronti della SIT e nemmeno gli appellati avevano impu- gnato incidentalmente il provvedimento 26/11/1997 che aveva sostanzial- mente assolto la SIT da ogni responsabilità in ordine alle lesioni possessorie lamentate dai ricorrenti. La cassazione della sentenza del tribunale di Trento è stata chiesta da Za- nolli AR SA AN AN e OM LL con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. CA AR, EN GG, NI AZ, OL AN e UB TO hanno resistito con controri- corso. La s.p.a. SIT non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione - sollevata dai ricorrenti nella memoria ex articolo 378 c.p.c. - relativa all'inammissibilità del controricorso "perché la sua notificazione è avvenuta mediante consegna di una sola copia, anziché di tante copie quante sono le parti ricorrenti". Al riguardo è sufficiente il richiamo al prevalente ( e condiviso dal CO IO ) principio giurisprudenziale di questa Corte secondo cui per l'ammissibilità del controricorso per cassazione, trattandosi di atto diretto a resistere ad un'impugnazione già proposta, è sufficiente la notificazione in unica copia nei confronti di più ricorrenti che abbiano proposto l'impugnazione con unico atto e unico difensore ( sentenza 15/7/1998 n. 6916; 19/12/1991 n. 13704; 1/10/1988 n. 5667 ). Con il primo motivo di ricorso AN AR SA AN AN e Ro- mano LL denunciano violazione degli articoli 24 Costituzione, 1168 e 1170 c.c., 112, 345 e 246 c.p.c., nonché vizi di motivazione. I ricorrenti de- 60 ducono che il tribunale, pur dichiarando la nullità del procedimento posses- sorio per non essere seguita alla fase sommaria quella di merito, non ha ammesso quei mezzi di prova che il pretore aveva impedito ai convenuti di far assumere e che erano stati riproposti nell'atto di appello a norma dell'ultimo comma dell'articolo 345 c.p.c. Il tribunale ha anche omesso di esaminare i motivi di appello proposti e di motivare in ordine ad essi: nulla peraltro ha detto il giudice di appello in ordine alle richieste istruttorie. Nella sentenza impugnata il tribunale si è limitato a richiamare le ragioni di inammissibilità ed inutilità delle richieste probatorie esposte nell'ordinanza del 26/11/1998, senza tener conto che detta ordinanza era stata contestata nella comparsa conclusionale di essi ricorrenti. Inoltre nella sentenza impu- gnata non vi è alcuna motivazione che consenta di individuare l'iter logico- giuridico seguito dal tribunale per pervenire alla conferma delle statuizioni ! assunte dal pretore con l'ordinanza 26/11/1997. Il nuovo provvedimento interdittale è peraltro in parte diverso da quello del pretore e non rispon- dente alle richieste degli appellati nella loro comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado: in tali richieste l'ordine di reintegra e di manu- tenzione era stato invocato anche nei confronti della SIT. Infine nella sen- tenza impugnata non vi è motivazione sufficiente e logica in ordine alla va- lutazione di inammissibilità ed inutilità delle articolate richieste istruttorie che, se accolte, avrebbero dimostrato la fondatezza delle eccezioni sollevate, comprese quelle relative alla decadenza degli attori dal diritto di proporre l'azione possessoria per decorrenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 1170 c.c., alla mancanza di legittimazione attiva degli attori ed alla mancanza della condizione di cui al secondo comma del citato articolo. a Le dette censure non sono meritevoli di accoglimento. Occorre premettere che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile dovendo- si giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi esposti nella decisione. Adempie quindi all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui con- divida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valu- tato criticamente sia il provvedimento appellato sia le censure proposte, così consentendo un controllo sul procedimento logico seguito con possibilità di individuare la ratio decidendi (tra le tante, sentenze 25/9/2002 n. 13937; 4/3/2002 n. 3066; 17/12/2001 n. 15949; 24/10/2001 n. 13087). Costituisce altresì principio comunemente recepito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti allorché, sulla base delle risul- tanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un con- vincimento: infatti, al di fuori dei casi delle prove legali ( giuramento e con- fessione), non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove per cui i risultati di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su quelli di altre, sicché il giudice stesso resta libero di scegliere i mezzi istruttori che reputa più attendibili ed efficaci. Non è quindi censurabile in sede di legit- timità il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla superfluità della prova dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di aver già rag- giunto la certezza degli elementi necessari per decidere. Tale giudizio non deve necessariamente essere espresso potendo desumersi per implicito dal 800 complesso della motivazione. La stessa ratio decidendi, che ha risolto il me- rito della lite, può valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo ( sentenze 19/8/2000 n. 11011; 11/8/2000 n. 10719; 29/1/1993 n. 1113; 16/6/1990 n. 6078 ). Alla luce dei detti principi giurisprudenziali è evidente la correttezza della sentenza impugnata che si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: sono in- sussistenti le asserite violazioni di legge ed i lamentati vizi di motivazione. Va in proposito rilevato che il tribunale ha sia emesso un formale prov- vedimento (ordinanza collegiale del 26/11/1998) sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, sia espressamente motivato ( al contrario di quanto so- stenuto dai ricorrenti ) in ordine infondatezza delle critiche mosse dagli ap- pellanti a tale provvedimento ribadendo nella sentenza impugnata l'inammissibilità e l'inutilità delle dette richieste "alla luce dell'istruttoria espletata dal primo giudice" e ponendo in evidenza la sufficienza, ai fini della decisione, degli elementi probatori acquisiti dal pretore nella fase sommaria prima dell'assunzione del provvedimento interinale. In particolare come riportato nella parte narrativa che precede - il giu- dice di secondo grado, con ragionamento ineccepibile sorretto da argomenti adeguati e congrui, ha ritenuto di aver acquisito gli elementi probatori per decidere ed ha ampiamente dato conto di tale convincimento facendo espresso riferimento: a) alla documentazione prodotta dagli appellati (a sostegno della loro le- gittimazione attiva) relativa agli atti di cessione in favore degli stessi - con 9 contestuale trasferimento del possesso - degli immobili oggetto dell'azione possessoria;
b) alla convenzione 22/10/1987, al contratto di locazione 6/5/1987, alla richiesta rivolta da AN AR SA all'amministratore condominiale con lettera del 4/12/1995, alla lettera inviata dal legale degli appellanti all'amministratore del condominio in data 11/10/1996, alle dichiarazioni re- se da UB RO, CA TO e RL RU ( tutte prove docu- mentali e testimoniali a dimostrazione dell'infondatezza dell'eccezione sol- levata dagli appellanti relativa all'asserita insussistenza di una posizione soggettiva in capo agli appellati meritevole di tutela rispetto al piazzale in questione ); c) alle circostanze non contestate ( tubazioni del gas per allacciamento dell'intero edificio degli appellati comprensivo dell'immobile di AN AN) o accertate (intonacatura dei muri esterni del detto edificio ) a con- ferma della legittimazione passiva degli appellati e, in particolare, di AN AN;
d) alla deposizione del teste RR LO ed alla documentazione in atti (diffide dell'amministratore condominiale ) cui far riferimento per l'individuazione dell'epoca di inizio delle turbative nel mese di giugno 1996 al fine dell'accertamento detta tempestività dell'esercizio dell'azione pos- sessoria;
e) alla documentazione prodotta dalle parti ed alla prova testimoniale cir- ca le circostanze (peraltro non contestate) relative all'occupazione da parte degli appellanti di una porzione del piazzale condominiale ed al passaggio attraverso il cancelletto esistente nel muro di confine;
10 f) a quanto dedotto dagli stessi appellanti con riferimento alla data in cui era stato piantato l'oleandro in questione ( seconda metà del 1996 ). Da quanto precede risulta con immediatezza l'infondatezza di tutte le tesi in fatto e in diritto sviluppate dai ricorrenti nel motivo in esame e poste a base delle censure mosse alla decisione impugnata. E' appena il caso di evidenziare infine - in relazione alla asserita omessa pronuncia di un ordine rivolto anche nei confronti della s.p.a. SIT - che al riguardo nessun provvedimento poteva adottare il tribunale posto che, come specificamente precisato nella sentenza impugnata e non contestato dalle parti, nessuna domanda era stata proposta dagli appellanti verso la citata so- cietà. Con il secondo motivo di ricorso la sola AN AN denuncia violazio- ne degli articoli 113 e 115 c.p.c., nonché vizi di motivazione in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva di essa ricorrente. Quest'ultima sostiene che il tribunale ha affermato che l'infondatezza della detta eccezione sarebbe conseguente in primo luogo al fatto che la tubazione del gas servirebbe per l'allacciamento dell'intero edificio e, in secondo luo- go, al fatto che i lavori avrebbero riguardato anche la porzione dell'immobile di essa AN AN. Agli atti vi è però la prova documentale che l'immobile di essa ricorrente è separato ed al di fuori del perimetro e del tetto dell'edificio, di proprietà di AN AR SA, interessato dai lavori eseguiti e per i quali è stato usato il piazzale in questione. Il tribunale ha quindi affermato l'esistenza di fatti e circostanze che non hanno agli atti nessun supporto probatorio. L'infondatezza del motivo emerge con evidenza da quanto sopra esposto nell'esame del primo motivo sotto la lettera c) a conferma della legittima- zione passiva degli appellati e, in particolare, di AN AN. Le censure mosse da quest'ultima sostanzialmente presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ed insindacabilmente effettuata dal giudice del merito. Alle sopra riferite valutazioni in fatto operate dal tribunale la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito di- scutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo : esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cas- sazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi degli appellati ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi di AN AN. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non col- lima con le sue aspettative e confutazioni. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal tribunale nel ricostruire i fatti di causa sono inammissi- bili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di 12 percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giu- risprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 100,00 oltre € 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge. Roma 29 maggio 2003 Il consigliere estensore Il presidente име Практи IL CANCELLIERE 01 LO Talarico Le lezio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20.OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE 01 stez c 13