Sentenza 6 marzo 2012
Massime • 1
Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà. (cfr. Corte cost. n. 219 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2012, n. 17788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17788 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/03/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 388
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 18913/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO NO N. IL 24/06/1954;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 6/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da NO ZO intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cassazione il richiedente. Si espone che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di merito pronunziata nel giudizio di appello;
e che la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha riqualificato il fatto contestato in concorso esterno in associazione mafiosa ed ha rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorrente ha sofferto un anno e due mesi di ingiusta detenzione, essendo stato arrestato il 16 gennaio 2003 e scarcerato il 16 luglio 2007.
Si espone altresì che l'istante versava e versa in precarie condizioni di salute tanto che ha subito trapianto del rene. Il diritto alla riparazione nasce da un dovere di solidarietà verso coloro che hanno subito offesa alla libertà personale. Pertanto le condizioni personali e familiari ed il grave stato di salute avrebbero dovuto determinare l'accoglimento della richiesta. Si lamenta infine che la Corte di appello non ha tenuto conto della sentenza della Corte di cassazione n. 31416 del 10 luglio 2008 con la quale le Sezioni unite hanno affermato che nella determinazione della pena detentiva da eseguire occorre computare il periodo di custodia cautelare subito per altro reato, anche nel caso in cui per il detto periodo il condannato abbia ottenuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione.
2.1 L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata da conto della pronunzia d'appello che ha riqualificato il fatto contestato come concorso esterno in associazione mafiosa ed ha rideterminato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione con la conseguenza che il richiedente ha sofferto un periodo di custodia cautelare di un anno due mesi in eccesso rispetto alla pena irrogata. La pronunzia esclude, tuttavia, che in tale situazione vi sia titolo per l'equa riparazione. Infatti, si afferma che la domanda può essere accolta solo ove l'interessato si sia liberato dall'accusa nel merito con una delle formule catalogate dall'art. 314 c.p.p.. Il principio enunciato dalla Corte territoriale deve essere censurato. L'art. 314 c.p.p., enuncia che la domanda può essere accolta solo quando sia intervenuta pronunzia liberatoria perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. La portata della norma è stata però ampliata per effetto delle sentenza costituzionale n. 219 del 2008. Questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. Un. 30/10/2008, Pellegrino, Rv. 241855; Cass. 4, 19/2/2009, Rv. 243210) la portata della pronunzia:
in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata - nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza. Si è rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza in questione, ha risolto positivamente l'incidente di costituzionalità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". La Corte costituzionale, rifacendosi alla sua precedente giurisprudenza ed in particolare alle decisioni che avevano riaffermato la natura "servente" della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalità del processo e alla necessità di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettività e temporaneo sacrificio della libertà personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) è pervenuta a ritenere che ove "la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata evidenza che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale". E ha concluso precisando che "solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)" perché in entrambi i casi "l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo di indennizzare il pregiudizio". La naturale conseguenza di queste argomentazioni è stata la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 Cost. secondo le argomentazioni sopra indicate. Traendo le conclusioni, la richiamata pronunzia delle Sezioni unite ha testualmente e condivisibilmente affermato che "l'istituto è applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito, ed infine qualora la custodia cautelare sia stata di durata superiore rispetto alla pena irrogata con sentenza definitiva".
Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite discende, dunque, che la protrazione della detenzione cautelare per un tempo superiore alla pena inflitta può fondare il diritto all'equa riparazione, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione di libertà.
L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d'appello che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi sopra enunciati;
valutando se esistano condotte gravemente colpose oggettivamente dimostrate ed eziologicamente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della custodia, che ostino all'accoglimento della domanda. La Corte vorrà pure provvedere al regolamento delle spese tra le parti in ordine al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012