Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
i j REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E09 1 5 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ogramma televisivo;
lesione dell'onere e del SEZION TENZA CIVILE, decoro di una persona;
diffamazione; risarcimento del] danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4292/99 Dott. Manfredo GROSSI Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 23535 Dott. NI SEGRETO Consigliere 3727 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 15/06/01 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA Richiesta op o d -ISOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: por dinth L. 6000 0.7 AGO 2001 BAGNASCO ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo difende anche disgiuntamente CORTE SUPREMA CASSAZIONE all'avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. AMA l per diritti L.6000 contro 11.08-08-01 LUBRANO ANTONIO, RA SPA in persona del Direttore per IL CANCE RE gli Affari Legali Avv. Rubens Esposito, entrambi CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA CSO V EMANUELE II 308, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO, che li 2001 difende, giusta delega in atti;
2 1331 E VARIE DCV controricorrenti - avverso la sentenza n. 2536/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/06/98 e depositata il 20/07/98 (R.G. 3020/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MO DE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RA GN, con atto di citazione del 30 novembre 1992, ha convenuto in giudizio davanti al tri- bunale di Roma la spa RA, Radiotelevisione Italiana, ed NI AN, chiedendone la condanna al risarci- mento dei danni che aveva subito per le proposizioni diffuse nel corso di una puntata del programma televi- sivo "Mi manda AN". L'attore ha dichiarato che la trasmissione era de- dicata all'analisi degli investimenti finanziari, detti fondi comuni d'investimento, e che, in questo contesto, era stata rappresentata la vicenda del fondo "Europrogramme", da lui creato e gestito, mettendo in evidenza l'insuccesso dell'iniziativa ed accostandola a quella di altri personaggi che, nella tesi del presen- 2 tatore NI AN, non avevano brillato per onestà ed avevano tradito la fiducia dei loro clienti. Nella rappresentazione dei fatti, secondo l'attore, erano stati tenuti toni offensivi del suo onore e del suo decoro ed era stata data di lui una falsa immagine e reputazione professionale, anche perché, mentre scor- reva la scritta "Chi rapina i nostri risparmi?", egli era stato così descritto: "Un uomo d'affari genovese, RA GN, inventa il fondo immobiliare di dirit- to svizzero Europrogramme, Mattone svizzero;
con questi due assi nella manica GN incontra la fiducia di 75 mila risparmiatori, costruisce un impero immobiliare di 1000 miliardi senza violare le leggi, ma viene tra- dito dall'ambizione: cerca di comperare il Corriere della Sera e di prendere la guida del Banco Ambrosiano. Nel frattempo l'inflazione comincia a rallentare ed il valore degli immobili a scendere. Piovono le richieste di riscatto: GN non riesce a farvi fronte e così, nel 1985 le autorità svizzere mettono in liquidazione Europrogramme. Salgono poi personaggi più spregiudicati .]". I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato la domanda.
2. Il tribunale ha rigettato la domanda e la deci- sione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma き 3 con sentenza del 20 luglio 1998. La Corte di appello ha ritenuto che la menzione del GN e del fondo Europrogramme in una trasmissione criticamente impostata nella presentazione dei forti rischi degli investimenti alternativi a quelli classi- ci, a causa della realtà e notorietà della iniziativa della persona nel campo della raccolta del pubblico ri- sparmio e dell'investimento alternativo, era giustifi- cata e pertinente. Quanto al modo della presentazione, la Corte romana ha ritenuto che il solo fatto dell'indicazione del Ba- gnasco non costituiva diffamazione, perché si era volu- to far rilevare al pubblico, oltre agli aspetti truf- faldini e comunque illeciti di altri personaggi, l'aspetto aleatorio e rischioso degli investimenti. Il riferimento all'ambizione del GN nel campo banca- rio e dell'editoria, secondo la Corte di appello, aveva voluto alludere solo ad altri interessi sopravvenuti, i quali, nell'economia delle notizie date, erano un dato di contorno, che non ne alterava il reale contenuto, perché quell'ambizione non era stata collegata alla causa dell'illiquidità di Europrogramme. L'accostamento del GN ad altri soggetti, le cui operazioni finanziarie erano dichiarate truffaldi- 2 ne, è stato considerato dalla Corte di appello come SO- vrimpressione casuale, generale e volta a provocare la partecipazione del pubblico. Infine, la visione del GN in un ambiente giu- diziario, secondo la Corte di appello, di per se sola, non indicava il soggetto come colpito da problemi giu- diziari di rilevanza penale, perché tutto il contesto del discorso che lo riguardava era indicato come non contrario alle leggi ed era attribuito alle cause dell'illiquidità del fondo.
3. Per la cassazione di questa sentenza RA Ba- gnasco ha proposto ricorso. Resistono con controricorso la RA ed NI Lu- brano, che hanno depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione del- l'art. 21 della Costituzione e degli artt. 2043 cod. civ. e 595 cod. pen. e vizi di motivazione su punto de- cisivo della controversia. Il ricorrente premette che l'insuccesso della sua iniziativa era stato determinato da ragioni non imputa- bili alla società di gestione, ma ad una crisi di li- quidità che aveva determinato la messa in liquidazione del patrimonio immobiliare acquisito per rimborsare i sottoscrittori. Dichiara, quindi, che una delle ragioni per le qua- 5 5 li si era ritenuto diffamato era stata quella di essere stato menzionato in un contesto in cui si trattavano iniziative che si erano tradotte in truffe in danno de- gli investitori. L'altra ragione della diffamazione è stata indicata in quella che nella trasmissione erano state create as- sociazioni offensive tra le attività degli altri perso- naggi menzionati e le sue. RA GN lamenta che la risposta data dalla Corte di appello alle sue censure è insufficiente, per- ché non era stata data ragione del processo interpreta- tivo con il quale era stato ritenuto che la trasmissio- ne non si occupava solo di iniziativa truffaldine dagli esisti disastrosi. Ed aggiunge che, quand' anche vi fos- se stata una qualche ragione per menzionarlo nella tra- smissione, per evitare offensive associazioni sarebbe dovuto risultare esplicitamente che egli non aveva truffato o rapinato nessuno, come emergeva dal fatto che aveva restituito il denaro ai sottoscrittori e da quello che la correttezza del suo operato era stata da tempo accertata. Secondo il ricorrente l'affermazione, che la sua iniziativa non poteva essere assimilata a quelle degli altri imprenditori, era incentrata sul ragionamento aprioristico che "era palese al pubblico" che la illi- 6 quidità del fondo risaliva al fenomeno economico del rallentamento dell'inflazione: quanto tutto ciò non fosse palese al pubblico, sostiene il ricorrente, emer- stato tradito geva dalla frase che egli era dall'ambizione. Con il secondo motivo è di nuovo fatto riferimento all'accostamento del GN ad altri soggetti, le cui operazioni finanziarie erano dichiarate truffaldine. Il ricorrente sostiene che l'accostamento di noti- zie vere о comunque non offensive, ma che non avevano attinenza tra di loro, era un esempio di esposizione contraria alla leale chiarezza. Ed aggiunge che l'uso dell'espressione "Salgono poi personaggi ancora più era offensiva per il suo signifi-spregiudicati. cato in sé e per la conferma del collegamento stabilito tra di lui e gli altri personaggi. Il GN lamenta anche che nella sentenza impu- gnata sono violati i principi che regolano la libertà di stampa ed il principio della continenza come espres- sione della leale chiarezza, giacché, quando possono avere un senso falso ed offensivo ed uno no, determina- te espressioni non possono essere giustificate. Il terzo motivo si riferisce alla valutazione data al fatto che il GN era stato inquadrato mentre compariva la scritta interrogativa "Chi rapina i nostri 7 risparmi?". Il ricorrente, oltre a ripetere che la giustifica- zione data è il corollario di una precedente ed aprio- ristica affermazione ed è priva di adeguata motivazio- ne, sostiene che essa è anche contraria ai principi in materia di diffamazione a mezzo stampa, i quali stabi- liscono che la valenza diffamatoria o ingiuriosa di un messaggio articolato in più componenti deve essere va- lutata in un contesto congiunto, per evitare che una serie di affermazioni al limite dell'offesa siano giu- stificate anche se determinano un effetto complessivo dilaniante. Il ricorrente, infine, ritiene che la sua visione in un ambiente giudiziario era anch'essa offensiva, perché non doveva trascurare la parte introduttiva del- la trasmissione e la scritta in sovrimpressione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. non 2. Prima di esaminare analiticamente i motivi del ricorso è necessario mettere in evidenza che la senten- za impugnata contiene la seguente premessa sulla licei- tà dell'informazione giornalistica potenzialmente lesi- va dell'altrui onore e reputazione. Quell'informazione è lecita, secondo la Corte romana, quando risponde ad un apprezzabile interesse sociale alla diffusione della 8 ° comunque alla rilevanza pubblica della notizia data medesima;
la stessa deve essere vera ed obbiettiva ed essere esposta in forma continente e corretta. Alla premessa si deve aggiungere che la valutazione del carattere offensivo o non di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto: falsifi- cazione о manipolazione della considerazione che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale. Nel compiere questa valutazione il giudice ha l'ob- bligo di dare una ragione sufficiente al suo convinci- mento. Egli, cioè, è libero di scegliere il convinci- mento che ritiene più giusto, ma deve fondarlo rispet- tando i canoni metodologici che, in maniera espressa о implicita, l'ordinamento pone. Il canone metodologico adottato non comporta, in genere, sindacato per violazione di legge, ma è sempre soggetto alla regola indicata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il quale dispone che la decisione impugnata deve essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò implica che il sindacato di legittimità è cir- coscritto alla violazione del canone metodologico in sé E ed è esclusa ogni rivalutazione del fatto rappresenta- 9 to;
una rivalutazione, cioè, del convincimento che sul fatto si è formato nella coscienza di chi l'ha formula- to. Per stare alla fattispecie in esame, quindi, quello che in questa sede può essere valutato non è il mezzo della rappresentazione o la forte attenzione che questa ha destato nell'opinione pubblica, sui quali si è trat- tenuta la difesa del ricorrente anche nella discussione del ricorso, e neppure l'avvenuta alterazione dell'opi- nione sociale sull'onore di una determinata persona, ma il metodo seguito dal giudice del merito, ovvero le re- gole sul metodo del giudizio di fatto che è stato con- cretamente formulato per giungere alla soluzione criti- cata.
3. La censura contenuta nel primo motivo del ricor- SO non tiene conto dei limiti del giudizio di legitti- mità ora indicati. Infatti, la sentenza impugnata innanzitutto si è trattenuta diffusamente ad esaminare il contesto intero della trasmissione televisiva, soffermandosi sul fatto che "il programma si apriva in modo molto polemico nel confronto degli investimenti alternativi a quelli clas- sici". In secondo luogo la sentenza ha sottolineato che, ! nel contesto dell'esposizione del carattere aleatorio e 10 rischioso degli investimenti finanziari in genere, era stata bene "sottolineata" la diversità delle operazioni del GN dalle altre illustrate, in quanto il pre- sentatore si era richiamato al fatto che i fenomeni di illiquidità del fondo Europrogramme erano stati deter- minati dal rallentamento dell'inflazione, dalla discesa dei valori immobiliari e non da fenomeni di distrazioni illecite di danaro. Come si diceva in premessa, gli esami compiuti ed i richiami svolti non possono essere ripetuti in questa sede di legittimità e sono, quindi, elementi sufficien- ti per individuare il giudizio espresso dalla Corte di appello, che è un giudizio diffuso sul convincimento di quel giudice non essere risultato alcun accostamento della persona del GN agli altri personaggi rap- presentati nella trasmissione. Il che vale a dire che le conclusioni del giudice del merito sugli aspetti fin qui esaminati sono motiva- te e come tali non sindacabili in questa sede.
4. Il secondo motivo si riferisce al diritto di cronaca per come questo è stato inteso dalla sentenza impugnata e pone il problema della continenza del- l'esercizio di questo diritto nel suo contenuto (conti- nenza sostanziale) e nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale). 11 Continenza sostanziale è quella per la quale i fat- ti narrati debbono corrispondere a verità. E' evidentemente che la verità di cui si parla non è quella assoluta, ma è la verità soggettiva, perché la cronaca, il racconto, la rappresentazione di accadimen- ti, sono soggettivamente veri quando sono il riflesso soggettivo che la narrazione non si riferisce a fatti immaginari. Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Questa coincide con i limiti al diritto di cronaca, la quale deve esse- strettamente necessari al- re contenuta negli spazi l'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni o le immagini adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare. Può anche accadere, peraltro, che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opi- nioni (critiche) di chi la compie, in modo da costitui- re allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi la valutazione della continenza (so- stanziale e formale allo stesso tempo) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali prima indi- 12 cati, ma si attenua per lasciare spazio all'interpreta- zione soggettiva dei fatti che sono rappresentati e per svolgere le censure che in generale si vogliono espri- mere. La Corte di appello di Roma, nel valutare i fatti rappresentati, ha fatto applicazione di questi princi- pi. Infatti, le rappresentazioni offerte sono state confrontate, insieme agli elementi già indicati, con il riferimento alla notorietà della iniziativa del Bagna- SCO, la quale di per sé escludeva ogni malevola inter- pretazione. Il che giustifica la conclusione del carattere le- gittimo, sotto il profilo della continenza sostanziale : e formale, della rappresentazione data dal presentatore " della trasmissione incriminata, come questa Corte ha già ritenuto: sentenze 22 gennaio 1996, n. 465; 27 aprile 1998, n. 4285; 24 gennaio 2000, n. 747. S'intende dire che, quando è dichiarato che la tra- smissione si occupava del fenomeno degli investimenti a forte rischio finanziario, nella sentenza impugnata è dato atto che la rappresentazione dei fatti non era fantastica e, quindi, non vera. Cioè, che i canoni del- la continenza erano stati rispettati.
5. Quanto al profilo del difetto di motivazione, 13 - contenuto nel terzo motivo, il Collegio rileva che le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata non sono frutto di ragionamento aprioristico e contrario ai principi in materia di diffamazione. Basta leggere i seguenti punti della motivazione: a) "quanto al modo della presentazione del medesimo GN non si può convenire con l'appellante che que- sti [. .] possa essere ritenuto soggetto diffamato [. .], vale a dire quale truffatore e rapinatore del pubblico risparmio senza differenziazione rispetto agli altri personaggi menzionati nella stessa trasmissione e che in effetti avevano commesso dei veri e propri abusi ai danni dei risparmiatori, atteso che si voleva far rilevare al pubblico, comunque, oltre gli aspetti truf- faldini e comunque illeciti del fenomeno incentrati soggettivamente negli altri personaggi mentovati, l'aspetto aleatorio e rischioso dello stesso, esempli- ficato dal fondo Europrogramme del GN.... "; b) il "riferimento all'ambizione del GN nel campo bancario e dell'editoria .) allude semplice- mente ad altri interessi sopravvenuti ..], che nel- l'economia delle notizie che costituivano l'oggetto della trasmissione costituiva un mero dato di contorno e non ne alterava il reale contenuto atteso che alla detta ambizione non era ricollegata la causa della il- 14 j liquidità.. c) "la locuzione dello speaker circa il salire di personaggi più spregiudicati che identificandosi in quei soggetti che a danno dei risparmiatori avevano operato dei veri e propri abusi, indicano conseguente- mente il GN quale soggetto non operante similar- mente...". Queste sono giustificazioni che svolgono in pieno funzione della completezza e della logicità della la motivazione già accennata nel corso di questa sentenza.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in lire. 315.000, oltre onorari liquidati in lire 6 milioni in favore di ciascuno dei controricor- renti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15 giugno 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. leapinfur hus Il Presidente 15 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositată In Cancelleria oggi, lì =7 AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ри 109T 250.000 458T 80000 ТОТ. 330000 8061 12,00 82,43 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in defa 1..SEL 200 erie 4 oin 107456 € 1.8243 CENTOTTANTA DUE $43 p. Dirigento Area Cervizi (euro (Doissa Maria Gracia DI FAPPO) Responsabile Svizio A Giunziari (Dr. M. RACE CLINI "... +