Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
È abnorme, in quanto collocato al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari richiesto di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art.415 cod.proc.pen., esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione, configuri ed attribuisca ad una persona altro fatto-reato, ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò in quanto il potere del g.i.p. di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nell'anzidetto registro, presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il p.m., reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione. (Fattispecie nella quale il g.i.p., a fronte di una richiesta di archiviazione formulata per una ipotesi di illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di soggetto identificato, aveva configurato a carico di quest'ultimo il reato di acquisto-detenzione di sostanza stupefacente, ordinandone l'iscrizione nel registro di cui all'art.335 cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1999, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 12.11.1999
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N.3714
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Consigliere N.5953/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia AVVERSOl'ordinanza del 21 gennaio 1999 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 21 gennaio 1999 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 1990 n. 309 e 586-590 cod. pen. in danno di RI MO, ordinava l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di RI MO per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 1990 n. 309, riservandosi di provvedere all'esito dell'avvenuta iscrizione in ordine alla richiesta di archiviazione.
Avverso detta ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità sul rilievo che il giudice per le indagini preliminari può ordinare l'iscrizione prevista dall'art. 415, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nel caso in cui ritenga che il reato, per il quale il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, sia da attribuire a persona già individuata.
p.
2. Il ricorso è fondato.
In tema di archiviazione richiesta dal pubblico ministero contro ignoti, il giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 415 cod.proc.pen., può disporre l'archiviazione con decreto motivato,
oppure, nel caso che ritenga il reato attribuibile a persona già individuata, può ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
Nel caso concreto il giudice per le indagini preliminari, esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione (l'illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di RI MO), ha configurato e attribuito al predetto RI un altro fatto-reato (l'acquisto- detenzione di sostanza stupefacente), ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome fosse iscritto nel registro delle notizie di reato. Con ciò il giudice per le indagini preliminari ha posto in essere un provvedimento che si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale, sia perché il potere, spettante al giudice per le indagini preliminari, di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il pubblico ministero, reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione, sia perché l'ordine di iscrizione nella fattispecie adottato costituisce l'atto conclusivo dell'usurpato esercizio, da parte del giudice, dell'azione penale, il cui promovimento è riservato in via esclusiva al pubblico ministero.
Pertanto il provvedimento impugnato, discostandosi non solo dalla previsione dell'art. 415 cod. proc. pen, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, deve essere qualificato come abnorme e, quindi, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999