Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 31 17 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO Imposte registro e in.v.im.: rettifica del valore;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE parametri di riferimento SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA Usta dai Magistrati: REALE R.G. N. 19616/99 Dott. Pasquale Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Stefano MONACI Cron. 22352 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 16.1.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19616 R.G. 1999, proposto da AN EN, NF PA, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. prof. Francesco D'AYALA VALVA, domiciliatario in Roma alla via Boccioni 4;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- intimato -
89 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria in data 2 luglio 1998, depositata col n. 77/9/98 il 29 luglio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. d'Ayala Valva per i ricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con rogito notarile del 3 giugno 1986, CE UC e LA NF permutarono un loro lotto edificabile con fabbricati da costruire ad opera della Immobiliare Lago Azzurro;
con atto notificato il 31 maggio 1998, l'Ufficio del Registro di Crotone elevò il valore dichiarato da 40 a 210 milioni di lire, riducendo quello iniziale da 28 a 14 milioni. Le impugnative dei contribuenti - fondate sulla illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione e sulla incongruità dei valori accertati - furono, sulla resistenza dell'Ufficio, accolte dalla Commissione Tributaria di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente accogliendo il gravame dell'Amministrazione, ha determinato in lire 140 milioni il valore finale. Per la cassazione ricorrono il UC e la NF, con due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Amministrazione finanziaria non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti, col primo mezzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 42 del 2 d.P.R. 600/1973. Rilevano, da un lato, come il giudice 'a quo', modificando i limiti della pretesa erariale, abbia adottato un unico criterio di valutazione (della natura ed ubicazione dell'immobile) in ordine a beni distinti (suolo ed erigendo fabbricato); censurano, dall'altro, la decisione impugnata, per avere operato una 'scelta' del parametro (che sembra riferirsi solo al suolo), mentre, una volta riscontrata l'illegittimità del criterio adottato dall'Ufficio, avrebbe dovuto limitarsi all'annullamento dell'atto impositivo. Deducendo, poi, il difetto di motivazione, censurano la stessa conclusione del provvedimento impugnato, che, dopo aver dato atto della incongruità del valore accertato dall'Ufficio tanto più che il suolo permutato non era stato poi utilizzato a fini edificatori -, non consente di apprezzare la ragione della minore variazione in aumento, sorretta dal mero riferimento alla natura ed ubicazione dell'immobile. Il ricorso -avuto riguardo alle richieste conclusive del P.M. - è ammissibile. E' vero che esso non è stato notificato alla permutante S.n.c. Lago Azzurro, parte nei gradi di merito, ma l'omissione può unicamente comportare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ovvero la notificazione dell'impugnazione, a mente del successivo art. 332, disciplina complessivamente applicabile al processo tributario, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 49 del d.lgs. 546/1992. E, poiché nel caso in esame si verte in una ipotesi di obbligazione solidale, si è in presenza di cause scindibili, onde 3 l'impugnazione di alcuno dei condebitori va notificata a quello rimasto assente solo se l'impugnazione medesima non risulti per lui preclusa o esclusa, ai sensi del cit. art. 332. Con la conclusiva conseguenza che non deve disporsi la notifica, in quanto, pubblicata la sentenza impugnata il 29 luglio 1998, il termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione, da parte della Società Lago Azzurro, è ormai decorso. Venendo al merito, il ricorso risulta infondato. I motivi d'impugnazione vanno esaminati congiuntamente, atteso che, con il primo, si denunzia la violazione di legge, consistita nell'avere, il giudice del merito, operato una autonoma scelta, nell'individuare il parametro di valutazione dei beni - peraltro unico, malgrado la disomogeneità degli oggetti (suolo ed erigendo fabbricato) -, e, col secondo, si critica la mancanza di collegamento logico fra la riconosciuta incongruità del valore accertato dall'Ufficio e l'affermato (minore) incremento rispetto a quello dichiarato. Il primo profilo è sfornito di pregio, inteso come appare a censurare la scelta del parametro della natura e dell'ubicazione dell'immobile, senza dare esplicita ragione di quello che si assume- diverso- prescelto nella propria rettifica dall'Ufficio. Peraltro i ricorrenti, nella memoria illustrativa, trascrivendo il contenuto dell'avviso d'accertamento di maggior valore, mostrano in positivo come non sia configurabile la denunziata variazione del parametro. Nel provvedimento si fa riferimento ad "un lotto edificabile compreso in un comparto di continua espansione edilizia” (della quale si 4 forniscono le caratteristiche ritenute rilevanti), mentre, per i fabbricati da edificare, si richiamano i costi di costruzione ed i prezzi di mercato per la futura vendita. Ed, in relazione a tanto, il criterio di valutazione risulta invariato, sia con riguardo alla 'natura' (edificatoria) che relativamente alla 'ubicazione' (in zona di continua espansione edilizia), fermo restando che non si è in presenza di beni diversi, per essere stati, i fabbricati da costruire, assunti come indici di valutazione della edificazione possibile. Né, una volta esclusa la violazione degli artt. 112 seg. c.p.c., appare casuale il richiamo all'art. 42 del d.P.R. 600/1973, che rivela la finalità di rimettere in discussione la legittimità dell'atto impositivo, e non, invece, della sentenza impugnata. A conclusioni non dissimili si perviene in ordine al secondo profilo. Esso, infatti, mostra di non considerare che la riduzione del valore finale, da 210 milioni di lire dell'accertamento impugnato a 140 milioni, non è affatto priva di riscontro, risultando invece operata con riguardo alla minore convenienza economica effettiva dell'operazione, desunta dalla circostanza che, nella zona medesima, “le concessioni edilizie non sono state utilizzate e sono scadute di validità". Si tratta di motivazione congrua ed immune da vizi logici, che mostra come il giudice del merito abbia verificato l'incidenza negativa della suddetta circostanza, sul valore stimato dall'ufficio, in ragione di un terzo. Essa, persino prescindendo dal sostanziale carattere di merito, non è scalfita, sul piano quantitativo, dai rilievi dei ricorrenti, avuto riguardo alle caratteristiche della 5 zona, richiamate nell'avviso di accertamento e tenute in concreto presenti, nella sentenza impugnata, sotto il profilo della 'ubicazione' del lotto edificabile trasferito. Ne deriva, per ogni verso, il rigetto del ricorso, senza statuizioni sulle spese, per l'assenza dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002. Il Presidente II Cons. estensore AS RE - - Enrico -> DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 GIU. 2002 6