Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' TRAZIONE E POL39131-11 ( TRA DICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA -- - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Rindier di face045 96 /03 Composta dagli I Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 20436/0: - Consigliere Cron. 10412 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.31/01/03 - - C.C.Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA - sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore On. le EP Chiaravalloti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso la sede di Roma della Regione + Calabria, difesa dall'avvocato ALDO GALLO con studio - 1'AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA presso in 88100 CATANZARO VIA DEI FILIPPIS 280, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2003 NI ES;
- intimata 248 -1- avversO la sentenza n. 498/00 del Giudice di pace di BIANCO, emessa il 31/07/00 e depositata il 07/11/00 (R.G. 280/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. + -2- Svolgimento del processo Con citazione dell'8.2.2000, TA RE conveniva davanti al giudice di pace di Bianco, la regione Calabria. affinchè fosse condannata al pagamento degli interessi legali, per il ritardato pagamento degli indennizzi nascenti dall'uccisione di bestiame da parte di animali protetti, perché in via di estinzione (1 ri Calabria n. 03/1986). La regione non si costituiva. Il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di f.
1.055.452. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la regione Calabria. Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione 1.I.a ricorrente lamenta con l'unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi in rapporto a vincolanti norme 0 principi di diritto. La ricorrente assume il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla decorrenza della mora, ex art. 1224 C. C. I in quanto trattandosi di obbligazione di natura querable, poiché trattasi di debito della p.a., occorreva q 3 un'intimazione scritta a гогла dell'art. 1219 C.C., che nella fattispecie è mancata.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Va, anzitutto, premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per ammesso solo per i) mancato rispetto delle cassazione regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di галдо superiore alla legge apparenza della ordinaria) e per carenza assoluta 0 mera motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, поп essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, per quanto prospettato sotto il profilo di vizio di motivazione, con il suddetto motivo si fa valere la falsa applicazione di norme di diritto, il che rende lo stesso inammissibile. Quando il motivo esposto nel ricorso per cassazione è per una qualsiasi ragione insuscettibile di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la Corte di cassazione pronuncia il rigetto - come si desume dall'art. 375 c.p.c. - dovendo del ricorso comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e ΟΠ ne dichiara invecc l'inammissibilità, la quale 4 l'inosservanza di norme che regolano presuppone del processo davanti alla Corte, i) che l'introduzione preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso (Cass 5 aprile 1995, n. 3999). Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 11 31 gennaio 2003. Il Presidente Il cons. est. Sudanio segreto IL CE IE S usta DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MHR/2003 IL CANCELLIERE C1 IN TA