Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, omette un intervento diretto a impedire l'evento. (Nella specie, relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della figlia minore e personalmente constatati dalla madre, la Corte ha affermato che l'obbligo di intervento imponeva a quest'ultima di denunciare il marito).
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale ai danni dei figli: gli obblighi di protezione e diClaudia Schmiedt · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2010, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 260
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29141/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. R.G., nato a (OMISSIS);
2. M.P., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 22.04.2009 che ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., nn. 1 e 5, commesso in danno della figlia E. (nata il (OMISSIS)), loro ascritto, quanto ai fatti commessi fino al (OMISSIS);
perché estinto per prescrizione e nei confronti della M., quanto ai fatti commessi dal (OMISSIS), perché,
riqualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 378 c.p., non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. e riduceva la pena, per R., ad anni 13 mesi 4 di reclusione e, per M., ad anni 6 di reclusione;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Colaiacono Graziella, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 13.05.2008 il GIP del Tribunale di Rovigo, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava i coniugi R. G. e M.P. colpevoli del reato continuato loro rispettivamente ascritto ex art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art.609 ter c.p., nn. 1 e 5 (per avere, R., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti sessuali sulla figlia minore E. (nata il (OMISSIS)); per avere costretto e indotto la medesima a compiere su di lui atti sessuali, anche con minacce (in (OMISSIS)); per averla costretta a compiere e a subire atti sessuali (rapporti orali e anali), in talune occasioni con uomini di colore anche riprendendo l'amplesso, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica della stessa (in (OMISSIS), in (OMISSIS) e in località
imprecisate della (OMISSIS) dal (OMISSIS))
e per avere, M., essendo a conoscenza degli abusi sessuali subiti dalla figlia, anche quando era minore, tollerato detti abusi e, comunque, non impediti) omettendo di denunciarli, anzi ponendo in essere una pressante condotta volta a costringere la figlia a ritrattare le accuse) e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, li condannava alle pene di anni 16 ( R.) e 10 ( M.) di reclusione.
Con sentenza in data 2.04.2009 la Corte d'Appello di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti, quanto ai fatti commessi fino al (OMISSIS) per essere il reato estinto per prescrizione e nei confronti della M., quanto ai fatti commessi dal (OMISSIS), perché, riqualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 378 c.p., non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. e riduceva la pena, per R., ad anni 13 mesi 4 di reclusione e, per M., ad anni 6 di reclusione.
La Corte, riportandosi alle argomentazioni della sentenza di prime cure, riteneva assolutamente veridica la narrazione d'accusa, neppure contestata dall'imputato, riscontrata dai dati oggettivi raccolti, tra cui il contenuto delle intercettazioni telefoniche. Sussistevano gli abusi sessuali anche per il periodo compreso tra il (OMISSIS) per avere R. costretto la figlia, dissenziente, a subire plurimi toccamenti delle parti intime e un bacio sulla bocca.
La responsabilità della madre, sicuramente a conoscenza degli abusi fin dal (OMISSIS), veniva confermata per non avere essa impedito la commissione dei reati, pur avendo l'obbligo di farlo. L'influsso negativo della personalità dominante del marito non la scriminavano avendo essa il preciso obbligo (a lei imposto, quale genitore, dall'art. 40 cpv. c.p.) d'impedire l'evento. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato R. denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione:
1. con riferimento agli art. 157 e 160 c.p. perché il reato era stato dichiarato prescritto per il periodo antecedente l'emissione del provvedimento cautelare (sino al 21.05.2007), mentre rilevava la data di deposito dell'ordinanza (22.05.2007) dato che l'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice;
2. con riferimento all'art. 81 c.p. perché non era stato indicato il reato su cui era stata riferita la pena base ne' erano stati calcolati i singoli aumenti per i vari reati avvinti dal vincolo della continuazione (essendo ciò rilevante ai fini della prescrizione) specie considerando che gli ultimi "costituirebbero comunque fatto di particolare lievità";
3. con riferimento all'art. 62 c.p., n. 6 sussistendo l'attenuante per avere i coniugi ceduto l'unico immobile di proprietà alla figlia che aveva tacitamente revocato la costituzione di parte civile;
4. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato per la fase successiva al mese di (OMISSIS), periodo in cui E., ritornata a casa, era maggiorenne, posto che R. aveva, seppur erroneamente, ritenuto di avere il suo consenso;
5. In ordine alla ritenuta sussistenza del reato dal (OMISSIS) in poi perché l'imputato non aveva commesso in danno della figlia alcun fatto con matrice sessuale perché qualche toccamento o carezza possono rientrare nell'ambito dei normali rapporti esistenti nell'ambito familiare;
6. sul giudizio di equivalenza delle circostanze consentendo la cessione dell'immobile alla figlia e l'incensuratezza di dichiarare prevalenti le attenuanti generiche.
Proponeva ricorso anche l'imputata M. che denunciava violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., perché per la tutela dei figli non occorre, come affermato dalla Corte territoriale, "presentare denuncia nei confronti del coniuge abusante e ottenere la separazione con addebito" essendo sufficiente che essa avesse cercato di far superare alla figlia nel modo meno traumatico l'esperienza degli abusi che aveva subito vigilando parallelamente sul marito e ciò essa aveva fatto rivolgendosi alla psicologa Ma.. Denunciava la predetta anche le violazioni legge e i vizi di motivazione di cui ai n. 1 (tempo della prescrizione del reato) n. 2 (continuazione), n. 3 (attenuante ex art. 62 c.p., n. 6), n. 6 (giudizio di comparazione tra circostanze) dei motivi del ricorso del coimputato.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Vanno, anzitutto, trattati, per ragioni sistematiche, i motivi attenenti alla conferma dell'affermazione di responsabilità. R. restringe la doglianza al periodo che va dal
(OMISSIS) asserendo di non aver commesso in danno della figlia alcun fatto con matrice sessuale perché qualche toccamento o carezza possono rientrare nell'ambito dei normali rapporti esistenti nell'ambito familiare, sicché tali condotte sono penalmente irrilevanti.
Mancherebbe, comunque, l'elemento psicologico del reato perché, in quel periodo E., ritornata a casa, era maggiorenne, ed egli aveva agito, seppur erroneamente, ritenendo di avere il suo consenso. Il ricorrente, quindi, lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente qualificato il fatto utilizzando, non già concreti elementi di prova, ma argomentazioni illogiche, come segnalato nei motivi d'appello.
Vane, però, sono le censure dirette a mettere in discussione la configurabilità del reato essendo stato ritenuto, con congrua e incensurabile motivazione, che gli approcci tattili e verbali in danno della figlia, specificamente descritti alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, erano dettati dall'impulso sessuale dell'agente con invasione della libertà di determinazione del soggetto passivo.
Infatti, tra gli atti sessuali, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, "devono essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica" (Cassazione Sezione 3, n. 44246/2005, Borselli, RV. 232901; Cassazione Sezione 3, PU 9.01.2007, Qachach). Con adeguata motivazione è stato, altresì, escluso che R. abbia agito in buonafede avendo egli commesso gli abusi sebbene la figlia avesse accettato di riprendere la convivenza a seguito della promessa di "essere lasciata in pace" con ciò manifestando totale dissenso da qualsiasi intrusione sessuale che potesse rinverdire le passate sofferenze.
La responsabilità della M. è stata correttamente affermata ex art. 40 cpv. c.p., a tenore del quale l'agente con la sua omissione cagiona un evento naturalistico che non si sarebbe dovuto verificare.
Ha affermato questa Corte che "in tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento: dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento" (Cassazione Sezione 4, n. 8217/1998 RV. 212144) e, inoltre, che "anche per I reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere)" (Cassazione Sezione 3, n. 6208/1997, Ciciani, RV. 208804). Sulla ricorrente, quale madre di E. ed esercente potestà sulla stessa, incombeva, per il rapporto familiare, l'obbligo di protezione e di educazione, sicché essa era tenuta, onde impedire l'evento, a denunciare il marito, autore di abusi sessuali sulle figlie, a lei noti per averlo personalmente costatato.
Una volta accertato che l'imputata era al corrente dei plurimi abusi commessi dal marito, era da lei esigibile, ai fini dell'esclusione della responsabilità, un intervento idoneo ad impedire l'evento. Quindi, l'assenza di reazione, non giustificabile per essere essa stessa vittima delle intemperanze del coniuge, rispetto alla posizione di garanzia non esclude la sua responsabilità integrata dall'omessa tenuta di un comportamento doveroso efficiente nella sicura consapevolezza che i devastanti abusi che la figlia subiva imponevano di esperire efficaci misure interdittive. In conclusione, non è ravvisatale alcun vizio di motivazione che sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, quando l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.
Gli altri motivi, comuni ai ricorrenti, non sono puntuali. Quello in tema di prescrizione del reato, che richiama il principio affermato dalle SU di questa Corte nella sentenza n. 13390/1998 PM in processo Boschetti, RV. 211904 ("Nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione - che deve individuarsi in quella in cui l'atto si e perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555 c.p.p., comma 1, lett. h) - e non già dalla data della sua notificazione"), è inammissibile perché privo di rilevanza pratica non potendo la posticipazione di un giorno della data di decorrenza della prescrizione arrecare alcun vantaggio agli imputati. Sul motivo attinente alla continuazione dei reati, va osservato che "l'omessa indicazione de, criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, ne' una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità l'anzidetto omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale" (Sezione 4, n. 6853/2009 RV 242867). Però, la circostanza che il giudice non abbia indicato il reato più grave non viziala motivazione.
Essendo il criterio per determinare il reato più grave, non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Cassazione Sezioni Unite n. 748/1994, RV. 195805), va osservato che, nella specie, la Corte territoriale (che non ha ritenuto che quelli commessi per ultimi fossero di minore gravità) ha dovuto prendere atto che erano contestati al ricorrente abusi sessuali di pari gravità e che l'indeterminatezza dei tempi e dei luoghi dei vari episodi criminosi non consentiva di procedere a specificazioni in tema di aumento per la continuazione, che inevitabilmente è stato globalmente calcolato.
L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 è stata negata con motivazione incensurabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "presupposto indefettibile per lo concessione dell'attenuante del risarcimento del danno è che tale risarcimento avvenga prima del giudizio, cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado" (Sezione 4, n. 30802/2008 RV. 241892); "Ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62 c.p., comma 1, n. 6) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua onte", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato" (Sezione 5 n. 46866/2005 RV. 233048).
Nella specie ciò non (avvenuto essendo stato accertato che la cessione di un immobile alla parte lesa, unico cespite di proprietà degli imputati (del valore di circa Euro 300.000), non consentiva l'integrale ristoro dei danni subiti dalla parte lesa. Manifestamente infondata è la censura sulla declaratoria di equivalenza delle circostanze adottata dai giudici di merito prendendo in considerazione tutti gli elementi menzionati in ricorso (cessione del cespite;
incensuratezza; tentativo di recupero) e ritenendoli inidonei a superare l'eccezionale gravità del delitto commesso in danno della figlia.
Grava sui ricorrenti l'onere del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010