Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2012, n. 1202
CASS
Sentenza 16 maggio 2012

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Massime1

È abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell'incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta del procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l'ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza, potendo tale vizio essere rilevato soltanto dal giudice "ad quem", adito attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione.

Commentario1

  • 1Difensore sbaglia PEC, restituzione nel termine? (Cass. 26465/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022

    Il fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, può essere integrato anche da erronee o fuorvianti informazioni ricevute dalla cancelleria, da dimostrare secondo gli ordinari oneri di allegazione: è quindi irragionevole escludere l'incolpevole affidamento del difensore per il deposito dell'impugnazione ad un indirizzo PEC in precedenza comunicato dalla cancelleria. Nel segnare il passaggio all'esclusiva modalità di deposito telematico delle impugnazioni, in concomitanza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento impone un approccio ermeneutico ispirato ad agevolare nella massima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2012, n. 1202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1202
Data del deposito : 16 maggio 2012

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