Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell'incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta del procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l'ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza, potendo tale vizio essere rilevato soltanto dal giudice "ad quem", adito attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Difensore sbaglia PEC, restituzione nel termine? (Cass. 26465/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022
Il fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, può essere integrato anche da erronee o fuorvianti informazioni ricevute dalla cancelleria, da dimostrare secondo gli ordinari oneri di allegazione: è quindi irragionevole escludere l'incolpevole affidamento del difensore per il deposito dell'impugnazione ad un indirizzo PEC in precedenza comunicato dalla cancelleria. Nel segnare il passaggio all'esclusiva modalità di deposito telematico delle impugnazioni, in concomitanza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento impone un approccio ermeneutico ispirato ad agevolare nella massima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2012, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/05/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 1474
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 41113/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IC N. IL 04/07/1939;
avverso l'ordinanza n. 781/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RILEVATO IN FATTO
A seguito di incidente di esecuzione, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza in data 20.1.2011, aveva disposto nei confronti di PA IC la restituzione nel termine ad impugnare la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 12.5.2010. A seguito di richiesta del Procuratore generale di Venezia in data 14.2.2011, la suddetta Corte, con ordinanza in data 16.3.2011, revocava la propria ordinanza del 20.1.2011, ritenendo che giudice funzionalmente competente a decidere sulla restituzione nel termine fosse, nel caso di specie, la Corte di cassazione, alla quale ordinava che fossero trasmessi gli atti per quanto di competenza. Avverso l'ordinanza del 16.3.2011 ha proposto ricorso per cassazione il difensore, eccependo l'abnormità della revoca di una ordinanza soggetta ad impugnazione, la quale poteva essere revocata solo a seguito di riforma ad opera del giudice dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello, dopo aver emesso a seguito di incidente di esecuzione un provvedimento di restituzione in termini per impugnare, ha revocato su richiesta del Procuratore generale detto provvedimento, senza neppure convocare le parti.
Oltre alla violazione del principio del contraddittorio, vi è stata anche la violazione del principio generale secondo il quale non si possono revocare i propri provvedimenti soggetti ad impugnazione, essendo rimessa al giudice ad quem l'eventuale riforma del provvedimento. Nel caso di specie, peraltro, la mancata impugnazione dell'ordinanza non potrebbe avere alcun effetto vincolante per il giudice dell'impugnazione, poiché la suddetta decisione della Corte d'appello non impedisce al giudice dell'impugnazione, in virtù del combinato disposto dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 5, (per il quale l'ordinanza che concede la restituzione nel termine - a differenza di quella che la nega - può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione) e dell'art. 670 cod. proc. pen., comma 2 (per il quale la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione), di disattendere il suddetto provvedimento, in quanto ritenuto affetto da nullità, e di dichiarare inammissibile il gravame che, in forza del medesimo, sia stato proposto (V. Sez. 5 sentenza n. 4449 del 18.12.2007, Rv. 238346).
Pertanto, il provvedimento impugnato, emesso al di fuori dei poteri della Corte d'appello, deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere restituiti alla Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013