CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38358 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA ID nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38358 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 30/05/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di ZA DE avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 28.11.2022, aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto ZA, formulata ai sensi dell'art. 297, c.p.p. 2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame in sede di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il hiAkiitehi", denunciando violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 297, co. 3, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 7.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 25.5.2023, il difensore di fiducia del ZA, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insisteva per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati e genericamente reiterativi delle medesime doglianze già disattese dal tribunale del riesame in sede di appello, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta. Giova premettere che il ZA risulta raggiunto da due titoli cautelari, uno adottato, in seguito all'arresto in flagranza, in data 5.6.2021, nell'ambito del procedimento penale n. 7288/21 R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, c.p.; l'altro, relativo al reato di cui all'art. 416, c.p. Il tribunale del riesame in sede di appello, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di connessione qualificata ex art. 12, lett. b), c.p.p., tra il reato ex artt. 110, 624 bis, c.p., e il reato associativo, "giacché il primo reato rappresenta uno strumento di realizzazione del programma criminoso dell'associazione contestata nel presente procedimento, con conseguente riconducibilità di tutti i reati a una medesima determinazione volitiva, ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p.", ha rilevato che "sulla base degli atti dì indagine del presente procedimento prodotti dalla difesa ed anteriori al 7.6.2021", data di esercizio dell'azione penale con la richiesta di procedere a rito direttissimo per il reato di cui all'art. 624 bis, c.p., "nullatnerge in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo 1) nell'ambito del presente procedimento, né tantomeno in ordine al ruolo di capo e promotore ricoperto in seno alla stessa da Lanza DE" Da tale presupposto il giudice dell'impugnazione cautelare ha fatto discendere l'impossibilità di procedere alla retrodatazione dei termini di durata della seconda misura cautelare, ai sensi dell'art. 297, co. 3, c.p.p., posto che il pubblico ministero, alla data del 7.6.2021, non era in possesso di un "compendio documentale utile a esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 416, c.p., suscettibile di dare luogo alla richiesta di una nuova misura cautelare, invero avanzata solo in data successiva al deposito della comunicazione di notizia di reato conclusiva in data 14.7.2021" Del tutto condivisibile, pertanto, appare l'epilogo decisorio cui, sulla base di tali premesse, giunge il giudice di merito, che appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza, puntualmente richiamato dal giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Rv. 273132; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rv. 231058). E sul punto, come pure evidenziato dal giudice di merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla 2 prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351). La nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dunque, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (cfr., Sez. 4 , n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464) Orbene a fronte del limpido argomentare del giudice dell'impugnazione, cautelare, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già articolate in tale sede, affermando apoditticamente l'anteriore desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento della successiva ordinanza cautelare riguardante il reato associativo, esprimendosi, peraltro, in termini di semplice conoscibilità degli elementi, che hanno condotto all'adozione del secondo titolo cautelare, conoscibilità, come si è detto, da sola non sufficiente per giustificare l'attivazione del meccanismo di retrodatazione di cui all'art. 297, co. 3, c.p.p. 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30.5.2023.
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38358 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 30/05/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di ZA DE avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 28.11.2022, aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto ZA, formulata ai sensi dell'art. 297, c.p.p. 2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame in sede di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il hiAkiitehi", denunciando violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 297, co. 3, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 7.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 25.5.2023, il difensore di fiducia del ZA, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insisteva per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati e genericamente reiterativi delle medesime doglianze già disattese dal tribunale del riesame in sede di appello, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta. Giova premettere che il ZA risulta raggiunto da due titoli cautelari, uno adottato, in seguito all'arresto in flagranza, in data 5.6.2021, nell'ambito del procedimento penale n. 7288/21 R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, c.p.; l'altro, relativo al reato di cui all'art. 416, c.p. Il tribunale del riesame in sede di appello, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di connessione qualificata ex art. 12, lett. b), c.p.p., tra il reato ex artt. 110, 624 bis, c.p., e il reato associativo, "giacché il primo reato rappresenta uno strumento di realizzazione del programma criminoso dell'associazione contestata nel presente procedimento, con conseguente riconducibilità di tutti i reati a una medesima determinazione volitiva, ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p.", ha rilevato che "sulla base degli atti dì indagine del presente procedimento prodotti dalla difesa ed anteriori al 7.6.2021", data di esercizio dell'azione penale con la richiesta di procedere a rito direttissimo per il reato di cui all'art. 624 bis, c.p., "nullatnerge in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo 1) nell'ambito del presente procedimento, né tantomeno in ordine al ruolo di capo e promotore ricoperto in seno alla stessa da Lanza DE" Da tale presupposto il giudice dell'impugnazione cautelare ha fatto discendere l'impossibilità di procedere alla retrodatazione dei termini di durata della seconda misura cautelare, ai sensi dell'art. 297, co. 3, c.p.p., posto che il pubblico ministero, alla data del 7.6.2021, non era in possesso di un "compendio documentale utile a esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 416, c.p., suscettibile di dare luogo alla richiesta di una nuova misura cautelare, invero avanzata solo in data successiva al deposito della comunicazione di notizia di reato conclusiva in data 14.7.2021" Del tutto condivisibile, pertanto, appare l'epilogo decisorio cui, sulla base di tali premesse, giunge il giudice di merito, che appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza, puntualmente richiamato dal giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Rv. 273132; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rv. 231058). E sul punto, come pure evidenziato dal giudice di merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla 2 prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351). La nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dunque, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (cfr., Sez. 4 , n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464) Orbene a fronte del limpido argomentare del giudice dell'impugnazione, cautelare, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già articolate in tale sede, affermando apoditticamente l'anteriore desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento della successiva ordinanza cautelare riguardante il reato associativo, esprimendosi, peraltro, in termini di semplice conoscibilità degli elementi, che hanno condotto all'adozione del secondo titolo cautelare, conoscibilità, come si è detto, da sola non sufficiente per giustificare l'attivazione del meccanismo di retrodatazione di cui all'art. 297, co. 3, c.p.p. 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30.5.2023.