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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15738 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. PI CA, nato a [...] il [...] 2. AN TE, nato a [...] il [...] 3. LI IT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 09/11/2021 DEla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso proposto da CA PI, per il rigetto DE ricorso di TE AN e per l'annullamento DEla sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione DE ROSE !lini perché il fatto non sussiste;
uditi i difensori di CA PI, avv.ti Salvino MonDElo e Caterina Caterino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
uditi i difensori di TE AN, avv.ti Alberto Rocca e Guido Calvi, che hanno concluso per l'accoglimento DE ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15738 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza DE 16 maggio 2017 pronunciata, a seguito DEla riunione di due processi, dal Tribunale di Lucca che aveva affermato la penale responsabilità di CA PI per i DEitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti ai capi A), D), E), F) e per il DEitto di appropriazione indebita di cui al capo G) DE decreto che dispone il giudizio datato 18 aprile 2011 e, applicate l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 DE 1942 in relazione alle pluralità di condotte concernenti la medesima società dichiarata fallita e la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati relativi a società diverse, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Lucca, con la medesima sentenza, aveva pure affermato la penale responsabilità di IT LI per il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B) DE decreto che dispone il giudizio datato 8 novembre 2011 e TE AN per il solo DEitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo C) DE medesimo decreto che dispone il giudizio e, applicata a quest'ultimo la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti DE PI per il DEitto di cui al capo G) perché estinto per prescrizione e ha assolto il medesimo dall'imputazione relativa ad una DEle condotte distrattive contestate al capo A) e precisamente quella contraddistinta dalla lettera Al), riducendo la pena principale irrogata al PI, nonché quella inflitta al LI e le pene accessorie fallimentari nei confronti di tutti gli imputati. 2. A seguito DE giudizio di appello, IT LI risulta condannato per avere, quale sindaco dal 29 maggio 2006 al 30 luglio 2009 DEla CDM Paper Group s.p.a. dichiarata fallita il 22 gennaio 2010, concorso con gli amministratori DEla società a tenere le scritture contabili DEla fallita in guisa da non consentire la ricostruzione DE patrimonio e DE movimento degli affari, in particolare, omettendo di tenere qualsivoglia contabilità o registro di magazzino e di registrare in contabilità i reali valori DE magazzino, sistematicamente sopravvalutati, nonché annotando in contabilità false note di credito (capo B DE decreto DE 8 novembre 2011). CA PI risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto DEla PI Shoes s.r.I., dichiarata fallita il 31 marzo 2009, compiuto una 2 serie di condotte distrattive, descritte alle lettere da A2) ad A6) DE più ampio capo A) DE decreto DE 18 aprile 2011 nonché per avere, quale amministratore di fatto DEla PI Trading s.r.l. dichiarata fallita in data 11 giugno 2009, compiuto altra serie di condotte distrattive (capo D DE decreto DE medesimo decreto), nonché tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari (capo E DE medesimo decreto) ed infine per avere, quale amministratore di fatto DEla CDM Paper Group s.p.a., compiuto una serie di condotte distrattive dei beni sociali descritte alle lettere da Fl) a F6) DE capo F) DE medesimo decreto. TE AN è stato condannato per avere concorso con gli altri amministratori, di fatto e di diritto, DEla CDM Group s.p.a. nelle condotte distrattive indicate alle lettere da C1) a C6) DE più ampio capo C) DE decreto datato 8 novembre 2009, sostanzialmente coincidenti con quelle di cui alle lettere da F1) a F6) DE capo F) DE decreto datato 18 aprile 2011. Secondo la ricostruzione fattuale operata dalle due sentenze di merito, il PI ed il AN facevano parte di un gruppo di persone che, sebbene estranei alla originaria compagine sociale ed all'organo amministrativo di società ormai in crisi e destinate comunque al fallimento, ne assumevano la gestione e compivano una serie di condotte distrattive che portavano al loro svuotamento di ogni residuo cespite di valore. Al LI si imputa, quale sindaco DEla CDM Paper Group s.p.a., di avere concorso con i precedenti amministratori DEla società ad occultare, con le condotte di bancarotta fraudolenta documentale già sopra descritte, lo stato di decozione in cui ormai la società si trovava da tempo. 3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposl:o ricorso CA PI, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita PI Shoes s.r.l. (capo A), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. In particolare, sostiene che dai fatti accertati dai giudici DE merito non emergerebbe l'assunzione, da parte sua, DEla posizione di amministratore di fatto DEla fallita, atteso che l'art. 2639 cod. civ. richiede a tal fine l'esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, essendo necessario che ricorrano elementi sintomatici che dimostrino l'inserimento organico DE soggetto, con funzioni direttive, nell'organizzazione 3 DEla società. L'assunzione da parte sua di detta qualifica era stata desunta dalle dichiarazioni rese da soggetti interessati e comunque inconferenti. Amministratore di diritto e poi liquidatore DEla fallita era stato ZO QU che non aveva svolto il ruolo di prestanome, ma aveva esercitato concretamente i poteri connessi alla sua funzione. Il QU, stando all'imputazione, era il solo responsabile DEla condotta contestata alla lettera A4) DE più ampio capo A) e nelle due sentenze di merito neppure si indicava in cosa fosse consistito l'apporto causale DE PI alla realizzazione di tale condotta. Inoltre, il PI non aveva alcuna DEega DE QU per poter operare in rappresentanza DEla società fallita. La sua posizione di amministratore effettivo DEla fallita rendeva inattendibili le dichiarazioni DE QU, interessato a scaricare sul PI la responsabilità per le condotte distrattive;
esse non potevano ritenersi sufficienti ad attribuire al PI un ruolo gestorio. Il PI era stato presentato al QU come consulente DEla TA Trading s.r.I., poi divenuta PI Trading s.r.I., e non aveva preso pari:e alla elaborazione DE contratto di affitto di azienda DEla PI Shoes alla PI Trading ed alla sua stipula presso il notaio. Tali circostanze erano state dedotte con l'atto di appello, ma non erano state prese in considerazione dalla Corte territoriale, che aveva affermato la qualità di amministratore di fatto DE PI sulla base DEla sola prova dichiarativa, in contrasto con quella documentale. Né l'attendibilità DEle dichiarazioni DE QU poteva essere sostenuta sulla base DEl'affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, che il predetto aveva già definito la sua posizione formulando richiesta di applicazione di pena, atteso che la sua inattendibilità derivava anche dal suo interesse a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali DEle sue condotte in sede civile. Inoltre, segnala il ricorrente, la sentenza di appello ha attribuito grande rilievo, per attribuirgli la qualità di amministratore di fatto, alle dichiarazioni DEle testimoni RI AI e DA IN, dipendenti DEla fallita. Sebbene le testimoni non fossero attendibili, in quanto legate alla famiglia QU, le loro dichiarazioni erano state sopravvalutate ed enfatizzate, in quanto dalle stesse non emergeva una attività decisionale e gestionale DE PI, che, nell'impartire loro degli «ordini», si era limitato a sollecitare il compimento da parte loro di attività meramente materiali. Le testimoni non avevano affermato di aver consegnato denaro al PI o che quest'ultimo avesse sottoscritto assegni e la sua presenza nell'azienda e il suo contatto con i fornitori erano giustificati dal suo ruolo di consulente DEla Pialle Trading s.r.I., società 4 affittuaria DEl'azienda DEla fallita. Peraltro, sostiene il ricorrente, risulta contraddittorio affermare che egli abbia amministrato di fatto la PI Shoes s.r.l. quando vi era un amministratore di diritto che aveva effettivamente gestito la società — senza mai conferire al PI alcuna DEega — unitamente ad altri soggetti, quali il PU ed il DE HI, che lo avevano coadiuvato. Né la Corte territoriale ha indicato come il PI avrebbe esercitato quei poteri direttivi e di controllo che varrebbero ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto DEla fallita. Neppure le condotte distrattive che gli vengono attribuite sono state rivolte a vantaggio DE PI o di persone a lui vicine. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i DEitti di bancarotta fraudolenta relativi alla fallita PI Trading s.r.l. (capi E) e E), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. Anche in relazione ai capi D) e E), l'affermazione DEla penale responsabilità DE PI si fonda sulle deposizioni testimoniali di RI AI e DA IN, la cui forza probante deve essere esclusa, afferma il ricorrente, per le ragioni già sopra esposte. Anche la PI Trading s.r.l. è risultata dotata di un amministratore di diritto, AN IO, che ha effettivamente gestito la società e aveva la disponibilità DE conto corrente bancario e DEla cassa DEla società, mentre al PI non era stata conferita alcuna DEega ad operare sul conto ed era privo di ogni potere gestorio. Difatti, le condotte distrattive descritte nell'imputazione erano state materialmente realizzate dal IO. Con l'atto di appello era stato segnalato che quest'ultimo era anche il titolare di parte significativa DEle quote sociali, mentre la restante parte era intestata ad una fiduciaria che aveva rapporti con il IO e non era riferibile al PI. La Corte di appello aveva affermato che era irrilevante chi fosse l'effettivo intestatario DEle quote DEla società fallita, poiché sulla base DEle prove acquisite il ruolo gestorio svolto dall'imputato era indiscutibile. Tale risposta, sostiene il ricorrente, è semplicistica, elusiva e travisatrice DE significato DEla critica difensiva che era invece diretta a negare la sussistenza DEla qualità di amministratore di fatto in capo al PI. La esistenza di un amministratore di diritto effettivamente operativo e titolare DEle quote sociali portava ad escludere sul piano logico che il PI potesse aver assunto la posizione di 5 amministratore di fatto, in quanto estraneo alla compagine societaria e non portatore degli interessi collegati alla sua gestione. Il PI non aveva il potere di imporre le sue decisioni al IO, amministratore di diritto che esprimeva il volere dei proprietari DEle quote sociali. La assenza DEla qualità di amministratore di fatto DEla fallita in capo al PI portava all'esclusione DEla sussistenza a carico DElo stesso di un dovere di controllo sulla tenuta DEle scritture contabili e qundi alla negazione DEla sua responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. Per le stesse ragioni doveva escludersi la penale responsabilità DE PI per le condotte distrattive indicate alle lettere D2), D3), D4), D7), D8) e D9), trattandosi di distrazioni commesse dall'amministratore di diritto e rispetto alle quali il PI non ha conseguito alcun vantaggio. Peraltro, proprio la circostanza che i pagamenti asseritamente distrattivi siano stati rivolti a vantaggio di soggetti privi di alcun collegamento con il PI dimostra l'estraneità di quest'ultimo alla gestione DEla società fallita. Quanto, poi, alle condotte distrattive indicate ai sottocapi D5), D6) e D10), ossia ai pagamenti effettuati dal IO indirettamente a favore DE PI, con l'atto di appello si era sostenuto che in relazione ad esse l'imputato poteva essere chiamato a risponderne a titolo di bancarotta preferenziale, in quanto creditore DEla PI Trading s.r.l. per l'importo di euro 100.000,00, avendo egli versato una somma di pari importo sul conto corrente bancario intestato alla società fallita presso la Cassa di Risparmio di Volterra e corrisposto al IO la somma di euro 22.000,00 per pagare ai dipendenti DEla fallita le retribuzioni loro spettanti. Inoltre, il PI, avendo svolto per la fallita l'attività di consulente, aveva maturato ulteriori crediti. La circostanza che tali poste debitorie non risultassero nella contabilità DEla fallita era dovuta alla frammentaria ed incompleta tenuta DEle scritture. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita CDM Paper Group s.p.a. (capo F), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. Anche in relazione a tale imputazione, l'affermazione DEla penale responsabilità DE PI poggia sulla sua qualità di amministratore di fatto DEla fallita, ritenuta sulla base di prove dichiarative inattendibili che sono state privilegiate rispetto a quelle documentali e la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le considerazioni svolte nell'atto di appello idonee a giustificare i trasferimenti di denaro in favore DEl'imputato e dei suoi familiari e 6 di approfondire l'elemento soggettivo DE reato, ignorando l'imputato lo stato di insolvenza DEla società. Le dichiarazioni accusatorie provengono da soggetti, ON RI e AB IN, che, avendo amministrato la fallita, sono direttamente implicati nel suo dissesto e pertanto interessati a scaricare sull'odierno ricorrente le connesse responsabilità. La natura interessata DEle dichiarazioni DE RI e DE IN deriva anche dal loro coinvolgimento in un giudizio civile di responsabilità per mala gestio, all'esito DE quale essi sono stati pure condannati al pagamento di importi milionari. Nonostante tale loro condizione, essi sono stati ritenuti attendibili, con motivazione DE tutto illogica ed in violazione DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che disciplina la valutazione DEle dichiarazioni accusatorie DE chiamante in correità. Il preteso ruolo di amministratore di fatto DE PI mal si concilia con l'assenza di DEeghe in suo favore per amministrare la società o per operare con le banche in sua rappresentanza e con la natura di società per azioni DEla fallita, che aveva un suo amministratore di diritto, che effettivamente esercitava tale ruolo, e con i controlli interni operati da un collegio sindacale ed un collegio di revisori. Quanto alla percezione da parte DE PI o di suoi familiari di somme di denaro provenienti dalla fallita, il ricorrente si duole DEl'omessa considerazione DEle prospettazioni difensive volte a giustificare tali trasferimenti con la ignoranza da parte sua DElo stato di dissesto DEla società, fallita solo diversi mesi dopo tali pagamenti. Il PI aveva emesso fatture che giustificavano i pagamenti e che la Corte aveva apoditticamente affermato essere state emesse per operazioni inesistenti, omettendo di prendere in esame le ragioni di credito che il PI aveva documentato essere reali ed effettive e che si fondavano su un rapporto di consulenza. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso anche TE AN, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la complessiva illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Sostiene che la motivazione risulta priva di logica ed apparente, inidonea a dare risposta agli argomenti posti a base DEl'impugnazione. È ben vero che il AN ha presentato il PI al RI ed al DE 7 HI, ma da tale circostanza non può desumersi che sia stato lui a proporre l'acquisizione DEla CDM Paper Group s.p.a.. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il RI non aveva riferito di una partecipazione DE AN alla trattativa volta all'acquisizione DEla società. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale è stato il AN ad assumere l'iniziativa DEl'acquisizione DEla società, è DE tutto inclimostrata e comunque non spiega in cosa sia consistita l'attività di promozione ed organizzazione dei DEitti a lui attribuita. Essa non può essere individuata nella mera assidua presenza DE AN presso la sede DEla CDM Paper Gruop s.p.a. L'aver il AN stazionato per intere giornate nella sede DEla fallita, come affermato dal teste OS — che non può ritenersi attendibile perché «troppo vicino alla regia DEla società» e ha reso tale affermazione SIJ suggerimento DE Pubblico ministero — non può ritenersi sufficiente ad attribuire all'odierno ricorrente il ruolo di organizzatore o promotore DEl'attività DEittuosa. In realtà quelle DE AN erano mere fugaci e poco rilevanti presenze nella sede DEla fallita, come riferito da altri testi ben più attendibili. Neppure è sostenibile che le dichiarazioni DE OS siano confermate da quelle dei testi NS e CA, che non riferiscono di un'assidua presenza DE AN presso la sede DEla società. La Corte di appello, in modo contraddittorio, dopo aver valorizzato la natura assidua DEla presenza DEl'imputato nella sede sociale, ha poi affermato che è irrilevante definire in modo più dettagliato detta presenza. La motivazione DEla sentenza di secondo grado è illogica anche laddove viene analizzato il documento relativo all'accordo tra il ricorrente, PI e DE HI da una parte e la società statunitense Enjoy I dall'altra. Da esso si ricava che il AN, che confidava sull'esito di una due diligence atta a determinare il valore DE patrimonio DEla società poi fallita, nulla sapeva degli atti distrattivi, considerato anche che tale accordo è successivo alle condotte distrattive e nonostante tale particolare fosse stato segnalato con l'appello, di esso non è stata fatta menzione alcuna nella sentenza qui impugnata. Al documento viene, invece, attribuito il valore di prova di un accordo per spartire gli illeciti guadagni derivati dagli atti distrattivi e finanche DEla effettiva percezione di parte di tali illeciti guadagni da parte DE AN con la consapevolezza DEla loro illiceità, mentre non può trarsi simile conclusione, poiché l'efficacia DEl'accordo era subordinata al buon esito di una causa davanti al Tribunale di Lucca. Neppure la partecipazione DE AN al capitale DEla EC nella misura DE 33% vale a dimostrare la sua partecipazione agli atti distrattivi;
essa prova solo che egli aveva interesse ad un'acquisizione DEla società fallita che si era poi 8 estrinsecata, per responsabilità di altri, in atti distrattivi. Anche l'utilizzo a fini di prova dei risultati DEle intercettazioni telefoniche presenta profili di illogicità, in quanto dal tenore DEle conversazioni intercettate non risulta che il AN fosse a conoscenza DEle condotte distrattive;
egli, in una conversazione, si limita a ricordare al PI che egli lo aveva avvertito dei rischi insiti nell'operazione. L'onere DEla prova viene ribaltato dalla Corte di appello che trae elementi di prova dal non essersi il AN mostrato all'oscuro, in detta c:onversazione, DEle condotte distrattive, mentre dal tenore DEla stessa emerge una presa di distanza DE AN dalle condotte di altri. L'interpretazione operata dalla Corte di appello in relazione a detta conversazione è il frutto di una forzatura logica immediatamente percepibile. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'attribuzione a se stesso DE ruolo di concorrente esterno nel DEitto di bancarotta. Non possono a tal fine ritenersi sufficienti l'essersi egli limitato a presentare il PI ed il DE HI al RI, interessato a cedere loro la CDM Paper Group s.p.a., o l'aspettativa DE ricorrente di lucrare qualcosa dalla cessione DEle quote DEla EC. Non essendo provato il ruolo di promotore o organizzatore DE AN o la percezione da parte sua DE ricavato DEle condotte distrattive, neppure può ritenersi provata la sua partecipazione al DEitto di bancarotta fraudolenta quale concorrente esterno. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto DEle istanze subordinate di riduzione DEla pena e di riconoscimento DEle attenuanti e comunque la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Le attenuanti generiche andavano applicate in considerazione DEl'età DEl'imputato, quasi ottantenne, e DEla risalenza dei fatti per i quali in precedenza ha riportato condanna. In ogni caso la pena inflitta appare eccessiva. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche IT LI, a mezzo DE suo difensore, che, sulla base di due motivi, chiede l'annullamento DEla sentenza impugnata e la sua assoluzione o la rideterminazione DEla pena nel minimo e la concessione di ogni beneficio di legge, comprese le attenuanti generiche. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole DEla violazione DEl'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 DE 1942, anche in relazione agli artt. 2214 e seguenti cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che la condotta 9 materiale DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrata dalla falsificazione DE bilancio di esercizio di una società. La Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello osservando che la falsificazione DE bilancio passa attraverso la falsificazione DEle scritture contabili sulla base DEle quali il bilancio è stato redatto, sebbene questa Corte di cassazione abbia affermato che la predisposizione di un bilancio falso non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 13072 DE 06/03/2017, Leone, non massinnata), non rientrando il bilancio nella nozione di libri o altre scritture contabili ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ. Il ricorrente segnala che la sentenza qui impugnata gli ha attribuito, oltre alla omessa tenuta DEla contabilità DE magazzino, un concorso attivo nella falsificazione dei bilanci attuata attraverso una sopravvalutazione DEle rimanenze e l'esposizione di partite di dare/avere non veritiere nei confronti DEle società controllate, onde coprire le perdite e rappresentare una situazione patrimoniale DEla società più florida di quella reale. Con riferimento alla nota di debito emessa da My Paper nei confronti DEla controllante CDM Paper Group s.p.a., la Corte territoriale aveva confermato che il LI aveva iscritto la passività nel bilancio DEl'esercizio DE 2009, anziché in quello DE 2008, in tal modo facendo risultare nel 2009 una indebita sopravvenienza passiva. In realtà, poiché i bilanci non integrano scritture contabili rilevanti ai fini DEla sussistenza DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale, tali condotte non valgono a realizzare il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. 5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 217, secondo comma, r.d. n. 267 DE 1942, per avere la Corte territoriale affermato che l'elemento oggettivo DEla bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrato dalla totale omissione di una scrittura contabile obbligatoria ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità DE ricorrente per avere egli realizzato, unitamente al RI, amministratore DEla fallita, un assetto contabile tale da impedire la ricostruzione DE patrimonio e DE movimento degli affari ed in particolare DEla consistenza DEle rimanenze attraverso l'omessa tenuta DEle scritture contabili di magazzino, obbligatorie ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ., mentre la norma incriminatrice punisce solo l'irregolare tenuta DEla contabilità esistente, onde impedire la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari. Il comportamento omissivo e negligente consistito nell'omessa tenuta DEle scritture rientra nella diversa fattispecie DEla bancarotta semplice. 10 6. Il difensore DE PI, avv. Caterino, ha anche fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi con la quale ha ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento DEla impugnazione. 7. Anche il difensore DE AN, avv. Guido Calvi, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha ribadito il contenuto DEl'atto di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi DE ricorso di CA PI possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili in quanto con essi il ricorrente si duole, in relazione a tutti i reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità, DEl'attribuzione DEla qualifica di amministratore di diritto sostenendo che non vi sono, a suo sostegno, prove documentali - non essendo egli destinatario di DEeghe ad amministrare le varie società o ad operare sui conti correnti bancari intestati alle stesse - e che le prove dichiarative sulle quali i giudici DE merito hanno fondato detta affermazione provengono da soggetti che sono per varie ragioni inattendibili o le cui deposizioni sono state mal interpretate nel loro significato e comunque valutate, anche in relazione alle altre prove acquisite, in modo errato. Le censure DE ricorrente, sopra sinteticamente descritte, attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione DEle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione DElo stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti DE sindacato di legittimità. La decisione DE giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice DE merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta DEittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 DE 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 DE 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o 11 affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze DE ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione DEle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Anche laddove il ricorrente sostiene che è illogico ipotizzare che egli abbia amministrato di fatto le varie società in presenza di un amministratore di diritto ed effettivamente operativo, il motivo risulta, oltre che finalizzato ad invocare una rivalutazione DEle prove, DE tutto infondato, atteso che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la effettiva amministrazione DEla società da parte DEl'amministratore di diritto e la presenza di un amministratore di fatto, ben potendo quest'ultimo limitarsi ad affiancare l'amministratore di diritto, senza sostituirsi ad esso. Infine, i giudici DE merito (vedi in particolare pagine da 27 a 29 e pagina 35 DEla sentenza di primo grado) hanno ben chiarito le ragioni per le quali le dazioni di denaro in favore DE PI o a società a lui o a suoi familiari ricollegabili non trovano giustificazione in crediti DE PI verso le società fallite dovendo questi ritenersi meramente apparenti ed in realtà inesistenti, nonostante taluni di tali crediti trovino supporto nella emissione di fatture. Né, in relazione alla prova di detti crediti da parte DE PI, i giudici DE merito hanno operato un'illegittima inversione DEl'onere probatorio, atteso che, essendo egli amministratore di fatto DEle società fallite, gravava sullo stesso l'onere di fornire piena giustificazione dei trasferimenti di denaro provenienti dalle stesse società e quindi di dimostrare la reale esistenza ed entità dei crediti 12 asseritamente vantati nei confronti DEla stessa, non potendo esse desumersi dalla mera emissione di fatture o altri documenti contabili (vedi in proposito alla necessità che l'amministratore DEla società fornisca prova di avere impiegato i beni DEla società per finalità connesse all'interesse sociale Sez. 5, n. 2732 DE 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Quanto alle dichiarazioni DE RI e DE IN, i giudici DE merito hanno indicato i riscontri che confermano l'attendibilità DEle loro dichiarazioni, cosicché non appare ravvisabile alcuna violazione DEl'art. 192 cod. proc. pen. 2. Anche il ricorso di TE AN è inammissibile. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano inammissibili per genericità, in quanto non si confrontano con le ragioni DEla decisione, e perché sono volti ad invocare una inammissibile rivalutazione DE materiale istruttorio. La Corte di appello riconosce che il AN non ha amministrato la società fallita e non ha assunto ruoli di carattere operativo, ma afferma che egli ha partecipato all'operazione culminata con gli atti distrattivi, individuando la impresa da acquisire onde provvedere alla sua spoliazione, supervisionando l'attività distrattiva svolta dai correi e percependo una percentuale rispetto alle operazioni di distrazione attuate utilizzando la società inglese EC ltd. DEa quale egli pure era socio. A tale conclusione perviene sulla base di una pluralità di elementi. Tra questi vi è il rinvenimento, all'esito DEla perquisizione a carico di GI DE HI, di una contabile di cassa datata 11 agosto 2009 sul retro DEla quale viene riportata una spartizione di somme tra più soggetti che i giudici DE merito individuano in CA PI, lo stesso GI DE HI, TE AN e AN IO e quindi emerge la partecipazione di tali soggetti ad un affare comune. Altro elemento è il rinvenimento, a seguito di detta perquisizione, di una scrittura privata tra CA PI, GI DE HI e TE AN con la statunitense Enjoy I Inc. con la quale questa si impegnava a d acquistare dalla società inglese EC il 75% DEle azioni DEla CDM Paper Group s.p.a. prevedendo che laddove l'operazione — subordinata al buon esito per la EC DEla azione civile intentata innanzi al Tribunale dalla famiglia RI, che aveva lamentato il mancato pagamento da parte DEla EC DE prezzo di acquisto DEle medesime azioni — fosse andata in porto la Enjoy I avrebbe pagato ai predetti una provvigione di euro 3.000.000,00 da corrispondersi attraverso la cessione di beni immobili siti a Lucca e di proprietà DEla CDM Paper Group s.p.a. La partecipazione DE AN all'attività distrattiva, secondo la Corte territoriale, trova riscontro anche nella circostanza che è stato proprio lui a presentare il PI ed il DE HI al RI, interessato a cedere le azioni 13 DEla società poi fallita, e nella frequentazione DEla sede di quest'ultima da parte DE AN, espressiva di un suo personale interesse nella vicenda. La partecipazione DE AN alle condotte distrattive viene, però, desunta dai giudici DE merito soprattutto dal contenuto di diverse intercettazioni telefoniche nel corso DEle quali egli, avendo appreso DE seouestro dei suddetti documenti trovati nella disponibilità DE DE vecchio, esprime la convinzione che essi possano condurre gli inquirenti ad accertare la sua penale responsabilità per le condotte distrattive e, oltre a lamentarsi per la scarsa avvedutezza DE DE HI, che aveva custodito presso di sé documenti compromettenti, ricorda al PI di averlo avvisato dei rischi insiti nell'operazione. Da tali intercettazioni i giudici DE merito hanno desunto che il AN ben sapesse che la acquisizione DE controllo DEla CDM Paper Group s.p.a. da parte DEla EC era finalizzata proprio alla commissione DEle attività distrattive e che egli, in quanto contitolare DEla EC„ era uno dei soggetti che avrebbero partecipato alla spartizione di quanto ricavato da tali condotte, Il AN sostiene nel ricorso che i suddetti documenti e il contenuto DEle conversazioni intercettate sarebbero stati mal interpretati, ma in tal modo egli invoca una rivalutazione DE materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Né, come si è detto, la penale responsabilità DE AN per concorso nel DEitto di bancarotta patrimoniale è stata affermata sulla base DEle sole circostanze che egli ha presentato il PI ed il DE HI al RI e ha frequentato la sede DEla società poi fallita. I Giudici DE merito hanno invece ritenuto, sulla base DEle conversazioni intercettate, che il AN fosse socio DE PI e DE DE HI nella inglese EC e che questa fosse stata creata proprio allo scopo di acquisire il controllo DEla CDM Paper Group s.p.a. per poi sostituire il precedente organo amministrativo di questa società e compiere le attività distrattive e dividersi l'illecito ricavato. 2.2. Anche il terzo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La pena base è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale (anni tre e mesi quattro di reclusione) e poi aumentata per effetto DEla recidiva e comunque sulla entità DEla pena e sul diniego DEle attenuanti generiche la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento sia alla gravità DE reato, desunta dall'importo DEle distrazioni, sia alla personalità DE AN, gravato da precedenti penali specifici. Deve qui ribadirsi, in tema di attenuanti generiche, che il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. per., considerati preponderanti ai 14 fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Questa Corte di cassazione non può spingersi a ridurre :a pena rivalutando la gravità DE fatto o ad applicare le attenuanti generiche o altri benefici e le relative istanze sono anch'esse inammissibili. 3. Anche il ricorso di IT LI è inammissibile. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono generici e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente non considera che dal tenore DE capo di imputazione che lo riguarda e dalla motivazione DEle due sentenze di merito risulta che allo stesso non si contesta la falsificazione dei bilanci, ma l'avere concorso, in qualità di sindaco nonché commercialista DEla fallita ed unitamente all'amministratore DEla società poi fallita, a tenere le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari e che proprio per questa condotta è stata affermata la sua penale responsabilità In particolare, l'omissione DEle scritture relative al magazzino ha impedito agli organi fallimentari di stabilire quale fosse la consistenza ed il valore DEle rimanenze e se vi fossero state vendite di prodotto finito non contabilizzate con distrazione DEle somme ricavate;
inoltre, egli ha provveduto ad annotare in contabilità note di debito falsificate. La falsificazione dei bilanci, che esprimono dati così gonfiati che le rimanenze mai avrebbero potuto essere immagazzinate nei locali a disposizione DEla società, vale per i Giudici DE merito ad evidenziare che l'omessa tenuta DEle scritture di magazzino era finalizzata ad una rappresentazione DEle condizioni in cui versava la CDM Paper Group s.r.l. più florida di quella reale, così da non allarmare i creditori e non costringere il RI a richiedere il fallimento, anziché cedere a terzi la società e con essa quel che rimaneva dei cespiti attivi ancora presenti nel patrimonio sociale. Essa, sulla base DEla motivazione DEle due sentenze di merito, dimostra che l'irregolare tenuta DEle scritture contabili, solo parziale in conseguenza DEl'omessa tenuta DEle scritture contabili di magazzino, è avvenuta non per mera negligenza, ma allo scopo di arrecare un 15 danno ai creditori ed al contempo avvantaggiare il RI e coloro che controllavano la società prima DEl'arrivo DE PI e dei suoi complici, il che vale ad integrare il dolo DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento e, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 16/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso proposto da CA PI, per il rigetto DE ricorso di TE AN e per l'annullamento DEla sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione DE ROSE !lini perché il fatto non sussiste;
uditi i difensori di CA PI, avv.ti Salvino MonDElo e Caterina Caterino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
uditi i difensori di TE AN, avv.ti Alberto Rocca e Guido Calvi, che hanno concluso per l'accoglimento DE ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15738 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza DE 16 maggio 2017 pronunciata, a seguito DEla riunione di due processi, dal Tribunale di Lucca che aveva affermato la penale responsabilità di CA PI per i DEitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti ai capi A), D), E), F) e per il DEitto di appropriazione indebita di cui al capo G) DE decreto che dispone il giudizio datato 18 aprile 2011 e, applicate l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 DE 1942 in relazione alle pluralità di condotte concernenti la medesima società dichiarata fallita e la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati relativi a società diverse, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Lucca, con la medesima sentenza, aveva pure affermato la penale responsabilità di IT LI per il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B) DE decreto che dispone il giudizio datato 8 novembre 2011 e TE AN per il solo DEitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo C) DE medesimo decreto che dispone il giudizio e, applicata a quest'ultimo la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti DE PI per il DEitto di cui al capo G) perché estinto per prescrizione e ha assolto il medesimo dall'imputazione relativa ad una DEle condotte distrattive contestate al capo A) e precisamente quella contraddistinta dalla lettera Al), riducendo la pena principale irrogata al PI, nonché quella inflitta al LI e le pene accessorie fallimentari nei confronti di tutti gli imputati. 2. A seguito DE giudizio di appello, IT LI risulta condannato per avere, quale sindaco dal 29 maggio 2006 al 30 luglio 2009 DEla CDM Paper Group s.p.a. dichiarata fallita il 22 gennaio 2010, concorso con gli amministratori DEla società a tenere le scritture contabili DEla fallita in guisa da non consentire la ricostruzione DE patrimonio e DE movimento degli affari, in particolare, omettendo di tenere qualsivoglia contabilità o registro di magazzino e di registrare in contabilità i reali valori DE magazzino, sistematicamente sopravvalutati, nonché annotando in contabilità false note di credito (capo B DE decreto DE 8 novembre 2011). CA PI risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto DEla PI Shoes s.r.I., dichiarata fallita il 31 marzo 2009, compiuto una 2 serie di condotte distrattive, descritte alle lettere da A2) ad A6) DE più ampio capo A) DE decreto DE 18 aprile 2011 nonché per avere, quale amministratore di fatto DEla PI Trading s.r.l. dichiarata fallita in data 11 giugno 2009, compiuto altra serie di condotte distrattive (capo D DE decreto DE medesimo decreto), nonché tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari (capo E DE medesimo decreto) ed infine per avere, quale amministratore di fatto DEla CDM Paper Group s.p.a., compiuto una serie di condotte distrattive dei beni sociali descritte alle lettere da Fl) a F6) DE capo F) DE medesimo decreto. TE AN è stato condannato per avere concorso con gli altri amministratori, di fatto e di diritto, DEla CDM Group s.p.a. nelle condotte distrattive indicate alle lettere da C1) a C6) DE più ampio capo C) DE decreto datato 8 novembre 2009, sostanzialmente coincidenti con quelle di cui alle lettere da F1) a F6) DE capo F) DE decreto datato 18 aprile 2011. Secondo la ricostruzione fattuale operata dalle due sentenze di merito, il PI ed il AN facevano parte di un gruppo di persone che, sebbene estranei alla originaria compagine sociale ed all'organo amministrativo di società ormai in crisi e destinate comunque al fallimento, ne assumevano la gestione e compivano una serie di condotte distrattive che portavano al loro svuotamento di ogni residuo cespite di valore. Al LI si imputa, quale sindaco DEla CDM Paper Group s.p.a., di avere concorso con i precedenti amministratori DEla società ad occultare, con le condotte di bancarotta fraudolenta documentale già sopra descritte, lo stato di decozione in cui ormai la società si trovava da tempo. 3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposl:o ricorso CA PI, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita PI Shoes s.r.l. (capo A), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. In particolare, sostiene che dai fatti accertati dai giudici DE merito non emergerebbe l'assunzione, da parte sua, DEla posizione di amministratore di fatto DEla fallita, atteso che l'art. 2639 cod. civ. richiede a tal fine l'esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, essendo necessario che ricorrano elementi sintomatici che dimostrino l'inserimento organico DE soggetto, con funzioni direttive, nell'organizzazione 3 DEla società. L'assunzione da parte sua di detta qualifica era stata desunta dalle dichiarazioni rese da soggetti interessati e comunque inconferenti. Amministratore di diritto e poi liquidatore DEla fallita era stato ZO QU che non aveva svolto il ruolo di prestanome, ma aveva esercitato concretamente i poteri connessi alla sua funzione. Il QU, stando all'imputazione, era il solo responsabile DEla condotta contestata alla lettera A4) DE più ampio capo A) e nelle due sentenze di merito neppure si indicava in cosa fosse consistito l'apporto causale DE PI alla realizzazione di tale condotta. Inoltre, il PI non aveva alcuna DEega DE QU per poter operare in rappresentanza DEla società fallita. La sua posizione di amministratore effettivo DEla fallita rendeva inattendibili le dichiarazioni DE QU, interessato a scaricare sul PI la responsabilità per le condotte distrattive;
esse non potevano ritenersi sufficienti ad attribuire al PI un ruolo gestorio. Il PI era stato presentato al QU come consulente DEla TA Trading s.r.I., poi divenuta PI Trading s.r.I., e non aveva preso pari:e alla elaborazione DE contratto di affitto di azienda DEla PI Shoes alla PI Trading ed alla sua stipula presso il notaio. Tali circostanze erano state dedotte con l'atto di appello, ma non erano state prese in considerazione dalla Corte territoriale, che aveva affermato la qualità di amministratore di fatto DE PI sulla base DEla sola prova dichiarativa, in contrasto con quella documentale. Né l'attendibilità DEle dichiarazioni DE QU poteva essere sostenuta sulla base DEl'affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, che il predetto aveva già definito la sua posizione formulando richiesta di applicazione di pena, atteso che la sua inattendibilità derivava anche dal suo interesse a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali DEle sue condotte in sede civile. Inoltre, segnala il ricorrente, la sentenza di appello ha attribuito grande rilievo, per attribuirgli la qualità di amministratore di fatto, alle dichiarazioni DEle testimoni RI AI e DA IN, dipendenti DEla fallita. Sebbene le testimoni non fossero attendibili, in quanto legate alla famiglia QU, le loro dichiarazioni erano state sopravvalutate ed enfatizzate, in quanto dalle stesse non emergeva una attività decisionale e gestionale DE PI, che, nell'impartire loro degli «ordini», si era limitato a sollecitare il compimento da parte loro di attività meramente materiali. Le testimoni non avevano affermato di aver consegnato denaro al PI o che quest'ultimo avesse sottoscritto assegni e la sua presenza nell'azienda e il suo contatto con i fornitori erano giustificati dal suo ruolo di consulente DEla Pialle Trading s.r.I., società 4 affittuaria DEl'azienda DEla fallita. Peraltro, sostiene il ricorrente, risulta contraddittorio affermare che egli abbia amministrato di fatto la PI Shoes s.r.l. quando vi era un amministratore di diritto che aveva effettivamente gestito la società — senza mai conferire al PI alcuna DEega — unitamente ad altri soggetti, quali il PU ed il DE HI, che lo avevano coadiuvato. Né la Corte territoriale ha indicato come il PI avrebbe esercitato quei poteri direttivi e di controllo che varrebbero ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto DEla fallita. Neppure le condotte distrattive che gli vengono attribuite sono state rivolte a vantaggio DE PI o di persone a lui vicine. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i DEitti di bancarotta fraudolenta relativi alla fallita PI Trading s.r.l. (capi E) e E), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. Anche in relazione ai capi D) e E), l'affermazione DEla penale responsabilità DE PI si fonda sulle deposizioni testimoniali di RI AI e DA IN, la cui forza probante deve essere esclusa, afferma il ricorrente, per le ragioni già sopra esposte. Anche la PI Trading s.r.l. è risultata dotata di un amministratore di diritto, AN IO, che ha effettivamente gestito la società e aveva la disponibilità DE conto corrente bancario e DEla cassa DEla società, mentre al PI non era stata conferita alcuna DEega ad operare sul conto ed era privo di ogni potere gestorio. Difatti, le condotte distrattive descritte nell'imputazione erano state materialmente realizzate dal IO. Con l'atto di appello era stato segnalato che quest'ultimo era anche il titolare di parte significativa DEle quote sociali, mentre la restante parte era intestata ad una fiduciaria che aveva rapporti con il IO e non era riferibile al PI. La Corte di appello aveva affermato che era irrilevante chi fosse l'effettivo intestatario DEle quote DEla società fallita, poiché sulla base DEle prove acquisite il ruolo gestorio svolto dall'imputato era indiscutibile. Tale risposta, sostiene il ricorrente, è semplicistica, elusiva e travisatrice DE significato DEla critica difensiva che era invece diretta a negare la sussistenza DEla qualità di amministratore di fatto in capo al PI. La esistenza di un amministratore di diritto effettivamente operativo e titolare DEle quote sociali portava ad escludere sul piano logico che il PI potesse aver assunto la posizione di 5 amministratore di fatto, in quanto estraneo alla compagine societaria e non portatore degli interessi collegati alla sua gestione. Il PI non aveva il potere di imporre le sue decisioni al IO, amministratore di diritto che esprimeva il volere dei proprietari DEle quote sociali. La assenza DEla qualità di amministratore di fatto DEla fallita in capo al PI portava all'esclusione DEla sussistenza a carico DElo stesso di un dovere di controllo sulla tenuta DEle scritture contabili e qundi alla negazione DEla sua responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. Per le stesse ragioni doveva escludersi la penale responsabilità DE PI per le condotte distrattive indicate alle lettere D2), D3), D4), D7), D8) e D9), trattandosi di distrazioni commesse dall'amministratore di diritto e rispetto alle quali il PI non ha conseguito alcun vantaggio. Peraltro, proprio la circostanza che i pagamenti asseritamente distrattivi siano stati rivolti a vantaggio di soggetti privi di alcun collegamento con il PI dimostra l'estraneità di quest'ultimo alla gestione DEla società fallita. Quanto, poi, alle condotte distrattive indicate ai sottocapi D5), D6) e D10), ossia ai pagamenti effettuati dal IO indirettamente a favore DE PI, con l'atto di appello si era sostenuto che in relazione ad esse l'imputato poteva essere chiamato a risponderne a titolo di bancarotta preferenziale, in quanto creditore DEla PI Trading s.r.l. per l'importo di euro 100.000,00, avendo egli versato una somma di pari importo sul conto corrente bancario intestato alla società fallita presso la Cassa di Risparmio di Volterra e corrisposto al IO la somma di euro 22.000,00 per pagare ai dipendenti DEla fallita le retribuzioni loro spettanti. Inoltre, il PI, avendo svolto per la fallita l'attività di consulente, aveva maturato ulteriori crediti. La circostanza che tali poste debitorie non risultassero nella contabilità DEla fallita era dovuta alla frammentaria ed incompleta tenuta DEle scritture. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il DEitto di bancarotta fraudolenta relativo alla fallita CDM Paper Group s.p.a. (capo F), ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 DE 1942 e DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità DEla motivazione. Anche in relazione a tale imputazione, l'affermazione DEla penale responsabilità DE PI poggia sulla sua qualità di amministratore di fatto DEla fallita, ritenuta sulla base di prove dichiarative inattendibili che sono state privilegiate rispetto a quelle documentali e la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le considerazioni svolte nell'atto di appello idonee a giustificare i trasferimenti di denaro in favore DEl'imputato e dei suoi familiari e 6 di approfondire l'elemento soggettivo DE reato, ignorando l'imputato lo stato di insolvenza DEla società. Le dichiarazioni accusatorie provengono da soggetti, ON RI e AB IN, che, avendo amministrato la fallita, sono direttamente implicati nel suo dissesto e pertanto interessati a scaricare sull'odierno ricorrente le connesse responsabilità. La natura interessata DEle dichiarazioni DE RI e DE IN deriva anche dal loro coinvolgimento in un giudizio civile di responsabilità per mala gestio, all'esito DE quale essi sono stati pure condannati al pagamento di importi milionari. Nonostante tale loro condizione, essi sono stati ritenuti attendibili, con motivazione DE tutto illogica ed in violazione DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che disciplina la valutazione DEle dichiarazioni accusatorie DE chiamante in correità. Il preteso ruolo di amministratore di fatto DE PI mal si concilia con l'assenza di DEeghe in suo favore per amministrare la società o per operare con le banche in sua rappresentanza e con la natura di società per azioni DEla fallita, che aveva un suo amministratore di diritto, che effettivamente esercitava tale ruolo, e con i controlli interni operati da un collegio sindacale ed un collegio di revisori. Quanto alla percezione da parte DE PI o di suoi familiari di somme di denaro provenienti dalla fallita, il ricorrente si duole DEl'omessa considerazione DEle prospettazioni difensive volte a giustificare tali trasferimenti con la ignoranza da parte sua DElo stato di dissesto DEla società, fallita solo diversi mesi dopo tali pagamenti. Il PI aveva emesso fatture che giustificavano i pagamenti e che la Corte aveva apoditticamente affermato essere state emesse per operazioni inesistenti, omettendo di prendere in esame le ragioni di credito che il PI aveva documentato essere reali ed effettive e che si fondavano su un rapporto di consulenza. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso anche TE AN, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la complessiva illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Sostiene che la motivazione risulta priva di logica ed apparente, inidonea a dare risposta agli argomenti posti a base DEl'impugnazione. È ben vero che il AN ha presentato il PI al RI ed al DE 7 HI, ma da tale circostanza non può desumersi che sia stato lui a proporre l'acquisizione DEla CDM Paper Group s.p.a.. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il RI non aveva riferito di una partecipazione DE AN alla trattativa volta all'acquisizione DEla società. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale è stato il AN ad assumere l'iniziativa DEl'acquisizione DEla società, è DE tutto inclimostrata e comunque non spiega in cosa sia consistita l'attività di promozione ed organizzazione dei DEitti a lui attribuita. Essa non può essere individuata nella mera assidua presenza DE AN presso la sede DEla CDM Paper Gruop s.p.a. L'aver il AN stazionato per intere giornate nella sede DEla fallita, come affermato dal teste OS — che non può ritenersi attendibile perché «troppo vicino alla regia DEla società» e ha reso tale affermazione SIJ suggerimento DE Pubblico ministero — non può ritenersi sufficiente ad attribuire all'odierno ricorrente il ruolo di organizzatore o promotore DEl'attività DEittuosa. In realtà quelle DE AN erano mere fugaci e poco rilevanti presenze nella sede DEla fallita, come riferito da altri testi ben più attendibili. Neppure è sostenibile che le dichiarazioni DE OS siano confermate da quelle dei testi NS e CA, che non riferiscono di un'assidua presenza DE AN presso la sede DEla società. La Corte di appello, in modo contraddittorio, dopo aver valorizzato la natura assidua DEla presenza DEl'imputato nella sede sociale, ha poi affermato che è irrilevante definire in modo più dettagliato detta presenza. La motivazione DEla sentenza di secondo grado è illogica anche laddove viene analizzato il documento relativo all'accordo tra il ricorrente, PI e DE HI da una parte e la società statunitense Enjoy I dall'altra. Da esso si ricava che il AN, che confidava sull'esito di una due diligence atta a determinare il valore DE patrimonio DEla società poi fallita, nulla sapeva degli atti distrattivi, considerato anche che tale accordo è successivo alle condotte distrattive e nonostante tale particolare fosse stato segnalato con l'appello, di esso non è stata fatta menzione alcuna nella sentenza qui impugnata. Al documento viene, invece, attribuito il valore di prova di un accordo per spartire gli illeciti guadagni derivati dagli atti distrattivi e finanche DEla effettiva percezione di parte di tali illeciti guadagni da parte DE AN con la consapevolezza DEla loro illiceità, mentre non può trarsi simile conclusione, poiché l'efficacia DEl'accordo era subordinata al buon esito di una causa davanti al Tribunale di Lucca. Neppure la partecipazione DE AN al capitale DEla EC nella misura DE 33% vale a dimostrare la sua partecipazione agli atti distrattivi;
essa prova solo che egli aveva interesse ad un'acquisizione DEla società fallita che si era poi 8 estrinsecata, per responsabilità di altri, in atti distrattivi. Anche l'utilizzo a fini di prova dei risultati DEle intercettazioni telefoniche presenta profili di illogicità, in quanto dal tenore DEle conversazioni intercettate non risulta che il AN fosse a conoscenza DEle condotte distrattive;
egli, in una conversazione, si limita a ricordare al PI che egli lo aveva avvertito dei rischi insiti nell'operazione. L'onere DEla prova viene ribaltato dalla Corte di appello che trae elementi di prova dal non essersi il AN mostrato all'oscuro, in detta c:onversazione, DEle condotte distrattive, mentre dal tenore DEla stessa emerge una presa di distanza DE AN dalle condotte di altri. L'interpretazione operata dalla Corte di appello in relazione a detta conversazione è il frutto di una forzatura logica immediatamente percepibile. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'attribuzione a se stesso DE ruolo di concorrente esterno nel DEitto di bancarotta. Non possono a tal fine ritenersi sufficienti l'essersi egli limitato a presentare il PI ed il DE HI al RI, interessato a cedere loro la CDM Paper Group s.p.a., o l'aspettativa DE ricorrente di lucrare qualcosa dalla cessione DEle quote DEla EC. Non essendo provato il ruolo di promotore o organizzatore DE AN o la percezione da parte sua DE ricavato DEle condotte distrattive, neppure può ritenersi provata la sua partecipazione al DEitto di bancarotta fraudolenta quale concorrente esterno. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto DEle istanze subordinate di riduzione DEla pena e di riconoscimento DEle attenuanti e comunque la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Le attenuanti generiche andavano applicate in considerazione DEl'età DEl'imputato, quasi ottantenne, e DEla risalenza dei fatti per i quali in precedenza ha riportato condanna. In ogni caso la pena inflitta appare eccessiva. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche IT LI, a mezzo DE suo difensore, che, sulla base di due motivi, chiede l'annullamento DEla sentenza impugnata e la sua assoluzione o la rideterminazione DEla pena nel minimo e la concessione di ogni beneficio di legge, comprese le attenuanti generiche. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole DEla violazione DEl'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 DE 1942, anche in relazione agli artt. 2214 e seguenti cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che la condotta 9 materiale DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrata dalla falsificazione DE bilancio di esercizio di una società. La Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello osservando che la falsificazione DE bilancio passa attraverso la falsificazione DEle scritture contabili sulla base DEle quali il bilancio è stato redatto, sebbene questa Corte di cassazione abbia affermato che la predisposizione di un bilancio falso non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 13072 DE 06/03/2017, Leone, non massinnata), non rientrando il bilancio nella nozione di libri o altre scritture contabili ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ. Il ricorrente segnala che la sentenza qui impugnata gli ha attribuito, oltre alla omessa tenuta DEla contabilità DE magazzino, un concorso attivo nella falsificazione dei bilanci attuata attraverso una sopravvalutazione DEle rimanenze e l'esposizione di partite di dare/avere non veritiere nei confronti DEle società controllate, onde coprire le perdite e rappresentare una situazione patrimoniale DEla società più florida di quella reale. Con riferimento alla nota di debito emessa da My Paper nei confronti DEla controllante CDM Paper Group s.p.a., la Corte territoriale aveva confermato che il LI aveva iscritto la passività nel bilancio DEl'esercizio DE 2009, anziché in quello DE 2008, in tal modo facendo risultare nel 2009 una indebita sopravvenienza passiva. In realtà, poiché i bilanci non integrano scritture contabili rilevanti ai fini DEla sussistenza DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale, tali condotte non valgono a realizzare il DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. 5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 217, secondo comma, r.d. n. 267 DE 1942, per avere la Corte territoriale affermato che l'elemento oggettivo DEla bancarotta fraudolenta documentale possa essere integrato dalla totale omissione di una scrittura contabile obbligatoria ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità DE ricorrente per avere egli realizzato, unitamente al RI, amministratore DEla fallita, un assetto contabile tale da impedire la ricostruzione DE patrimonio e DE movimento degli affari ed in particolare DEla consistenza DEle rimanenze attraverso l'omessa tenuta DEle scritture contabili di magazzino, obbligatorie ai sensi DEl'art. 2214 cod. civ., mentre la norma incriminatrice punisce solo l'irregolare tenuta DEla contabilità esistente, onde impedire la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari. Il comportamento omissivo e negligente consistito nell'omessa tenuta DEle scritture rientra nella diversa fattispecie DEla bancarotta semplice. 10 6. Il difensore DE PI, avv. Caterino, ha anche fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi con la quale ha ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento DEla impugnazione. 7. Anche il difensore DE AN, avv. Guido Calvi, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha ribadito il contenuto DEl'atto di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi DE ricorso di CA PI possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili in quanto con essi il ricorrente si duole, in relazione a tutti i reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità, DEl'attribuzione DEla qualifica di amministratore di diritto sostenendo che non vi sono, a suo sostegno, prove documentali - non essendo egli destinatario di DEeghe ad amministrare le varie società o ad operare sui conti correnti bancari intestati alle stesse - e che le prove dichiarative sulle quali i giudici DE merito hanno fondato detta affermazione provengono da soggetti che sono per varie ragioni inattendibili o le cui deposizioni sono state mal interpretate nel loro significato e comunque valutate, anche in relazione alle altre prove acquisite, in modo errato. Le censure DE ricorrente, sopra sinteticamente descritte, attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione DEle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione DElo stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti DE sindacato di legittimità. La decisione DE giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice DE merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta DEittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 DE 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 DE 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o 11 affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze DE ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione DEle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Anche laddove il ricorrente sostiene che è illogico ipotizzare che egli abbia amministrato di fatto le varie società in presenza di un amministratore di diritto ed effettivamente operativo, il motivo risulta, oltre che finalizzato ad invocare una rivalutazione DEle prove, DE tutto infondato, atteso che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la effettiva amministrazione DEla società da parte DEl'amministratore di diritto e la presenza di un amministratore di fatto, ben potendo quest'ultimo limitarsi ad affiancare l'amministratore di diritto, senza sostituirsi ad esso. Infine, i giudici DE merito (vedi in particolare pagine da 27 a 29 e pagina 35 DEla sentenza di primo grado) hanno ben chiarito le ragioni per le quali le dazioni di denaro in favore DE PI o a società a lui o a suoi familiari ricollegabili non trovano giustificazione in crediti DE PI verso le società fallite dovendo questi ritenersi meramente apparenti ed in realtà inesistenti, nonostante taluni di tali crediti trovino supporto nella emissione di fatture. Né, in relazione alla prova di detti crediti da parte DE PI, i giudici DE merito hanno operato un'illegittima inversione DEl'onere probatorio, atteso che, essendo egli amministratore di fatto DEle società fallite, gravava sullo stesso l'onere di fornire piena giustificazione dei trasferimenti di denaro provenienti dalle stesse società e quindi di dimostrare la reale esistenza ed entità dei crediti 12 asseritamente vantati nei confronti DEla stessa, non potendo esse desumersi dalla mera emissione di fatture o altri documenti contabili (vedi in proposito alla necessità che l'amministratore DEla società fornisca prova di avere impiegato i beni DEla società per finalità connesse all'interesse sociale Sez. 5, n. 2732 DE 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Quanto alle dichiarazioni DE RI e DE IN, i giudici DE merito hanno indicato i riscontri che confermano l'attendibilità DEle loro dichiarazioni, cosicché non appare ravvisabile alcuna violazione DEl'art. 192 cod. proc. pen. 2. Anche il ricorso di TE AN è inammissibile. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano inammissibili per genericità, in quanto non si confrontano con le ragioni DEla decisione, e perché sono volti ad invocare una inammissibile rivalutazione DE materiale istruttorio. La Corte di appello riconosce che il AN non ha amministrato la società fallita e non ha assunto ruoli di carattere operativo, ma afferma che egli ha partecipato all'operazione culminata con gli atti distrattivi, individuando la impresa da acquisire onde provvedere alla sua spoliazione, supervisionando l'attività distrattiva svolta dai correi e percependo una percentuale rispetto alle operazioni di distrazione attuate utilizzando la società inglese EC ltd. DEa quale egli pure era socio. A tale conclusione perviene sulla base di una pluralità di elementi. Tra questi vi è il rinvenimento, all'esito DEla perquisizione a carico di GI DE HI, di una contabile di cassa datata 11 agosto 2009 sul retro DEla quale viene riportata una spartizione di somme tra più soggetti che i giudici DE merito individuano in CA PI, lo stesso GI DE HI, TE AN e AN IO e quindi emerge la partecipazione di tali soggetti ad un affare comune. Altro elemento è il rinvenimento, a seguito di detta perquisizione, di una scrittura privata tra CA PI, GI DE HI e TE AN con la statunitense Enjoy I Inc. con la quale questa si impegnava a d acquistare dalla società inglese EC il 75% DEle azioni DEla CDM Paper Group s.p.a. prevedendo che laddove l'operazione — subordinata al buon esito per la EC DEla azione civile intentata innanzi al Tribunale dalla famiglia RI, che aveva lamentato il mancato pagamento da parte DEla EC DE prezzo di acquisto DEle medesime azioni — fosse andata in porto la Enjoy I avrebbe pagato ai predetti una provvigione di euro 3.000.000,00 da corrispondersi attraverso la cessione di beni immobili siti a Lucca e di proprietà DEla CDM Paper Group s.p.a. La partecipazione DE AN all'attività distrattiva, secondo la Corte territoriale, trova riscontro anche nella circostanza che è stato proprio lui a presentare il PI ed il DE HI al RI, interessato a cedere le azioni 13 DEla società poi fallita, e nella frequentazione DEla sede di quest'ultima da parte DE AN, espressiva di un suo personale interesse nella vicenda. La partecipazione DE AN alle condotte distrattive viene, però, desunta dai giudici DE merito soprattutto dal contenuto di diverse intercettazioni telefoniche nel corso DEle quali egli, avendo appreso DE seouestro dei suddetti documenti trovati nella disponibilità DE DE vecchio, esprime la convinzione che essi possano condurre gli inquirenti ad accertare la sua penale responsabilità per le condotte distrattive e, oltre a lamentarsi per la scarsa avvedutezza DE DE HI, che aveva custodito presso di sé documenti compromettenti, ricorda al PI di averlo avvisato dei rischi insiti nell'operazione. Da tali intercettazioni i giudici DE merito hanno desunto che il AN ben sapesse che la acquisizione DE controllo DEla CDM Paper Group s.p.a. da parte DEla EC era finalizzata proprio alla commissione DEle attività distrattive e che egli, in quanto contitolare DEla EC„ era uno dei soggetti che avrebbero partecipato alla spartizione di quanto ricavato da tali condotte, Il AN sostiene nel ricorso che i suddetti documenti e il contenuto DEle conversazioni intercettate sarebbero stati mal interpretati, ma in tal modo egli invoca una rivalutazione DE materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Né, come si è detto, la penale responsabilità DE AN per concorso nel DEitto di bancarotta patrimoniale è stata affermata sulla base DEle sole circostanze che egli ha presentato il PI ed il DE HI al RI e ha frequentato la sede DEla società poi fallita. I Giudici DE merito hanno invece ritenuto, sulla base DEle conversazioni intercettate, che il AN fosse socio DE PI e DE DE HI nella inglese EC e che questa fosse stata creata proprio allo scopo di acquisire il controllo DEla CDM Paper Group s.p.a. per poi sostituire il precedente organo amministrativo di questa società e compiere le attività distrattive e dividersi l'illecito ricavato. 2.2. Anche il terzo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. La pena base è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale (anni tre e mesi quattro di reclusione) e poi aumentata per effetto DEla recidiva e comunque sulla entità DEla pena e sul diniego DEle attenuanti generiche la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento sia alla gravità DE reato, desunta dall'importo DEle distrazioni, sia alla personalità DE AN, gravato da precedenti penali specifici. Deve qui ribadirsi, in tema di attenuanti generiche, che il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. per., considerati preponderanti ai 14 fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Questa Corte di cassazione non può spingersi a ridurre :a pena rivalutando la gravità DE fatto o ad applicare le attenuanti generiche o altri benefici e le relative istanze sono anch'esse inammissibili. 3. Anche il ricorso di IT LI è inammissibile. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono generici e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente non considera che dal tenore DE capo di imputazione che lo riguarda e dalla motivazione DEle due sentenze di merito risulta che allo stesso non si contesta la falsificazione dei bilanci, ma l'avere concorso, in qualità di sindaco nonché commercialista DEla fallita ed unitamente all'amministratore DEla società poi fallita, a tenere le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione DE patrimonio o DE movimento degli affari e che proprio per questa condotta è stata affermata la sua penale responsabilità In particolare, l'omissione DEle scritture relative al magazzino ha impedito agli organi fallimentari di stabilire quale fosse la consistenza ed il valore DEle rimanenze e se vi fossero state vendite di prodotto finito non contabilizzate con distrazione DEle somme ricavate;
inoltre, egli ha provveduto ad annotare in contabilità note di debito falsificate. La falsificazione dei bilanci, che esprimono dati così gonfiati che le rimanenze mai avrebbero potuto essere immagazzinate nei locali a disposizione DEla società, vale per i Giudici DE merito ad evidenziare che l'omessa tenuta DEle scritture di magazzino era finalizzata ad una rappresentazione DEle condizioni in cui versava la CDM Paper Group s.r.l. più florida di quella reale, così da non allarmare i creditori e non costringere il RI a richiedere il fallimento, anziché cedere a terzi la società e con essa quel che rimaneva dei cespiti attivi ancora presenti nel patrimonio sociale. Essa, sulla base DEla motivazione DEle due sentenze di merito, dimostra che l'irregolare tenuta DEle scritture contabili, solo parziale in conseguenza DEl'omessa tenuta DEle scritture contabili di magazzino, è avvenuta non per mera negligenza, ma allo scopo di arrecare un 15 danno ai creditori ed al contempo avvantaggiare il RI e coloro che controllavano la società prima DEl'arrivo DE PI e dei suoi complici, il che vale ad integrare il dolo DE DEitto di bancarotta fraudolenta documentale. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento e, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 16/01/2023.