Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l'imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un "quid novi" in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l'esercizio del suo diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3847
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 35844/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI RE N. IL 25/12/1936;
avverso la sentenza n. 2001/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il Pg in persona del sost.proc.gen. Dott. Fraticelli M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore della PC, avv. Bortolato C. che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Martire R., che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di NA OR per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione;
la corte ha confermato le statuizioni civili. NA è imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto, nella sua qualità di amministratore della società VENICE FASHION srl, dichiarata fallita con sentenza del 14 novembre 1997, distraeva dal patrimonio della fallita i beni immobili, provvedendo alla vendita di un capannone e distribuendo il ricavo, in gran parte, ai propri congiunti e, per la parte restante, a suo dire, a non meglio precisati/soci.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale in quanto, all'udienza del 14 dicembre 2005, innanzi al GUP, era stata sollevata l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare in ragione del fatto che una precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, aveva determinato la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari;
pertanto il successivo esercizio dell'azione penale avrebbe dovuto essere preceduto da avviso ai sensi dell'art. 415 bis, cosa che - viceversa - non è accaduta. Il GUP respingeva l'eccezione con ordinanza.
In fase di appello, nell'udienza del 4 dicembre 2014, l'eccezione veniva rinnovata, ma la stessa veniva nuovamente respinta, sul falso presupposto che essa era stata sollevata per la prima volta in appello, cosa non rispondente al vero, per quanto si è appena precisato.
2.1. Con altra censura, deduce erronea applicazione della legge penale e carenza dell'apparato motivazionale, atteso che la corte ha ritenuto che, in sede penale, non potessero mettersi in discussione le situazioni di fatto accertate con la sentenza di fallimento, passata in giudicato. Così opinando, il giudice di secondo grado ha disatteso l'insegnamento della sentenza 19601 del 2008 delle sezioni unite, la quale ha chiarito che la sentenza di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, vale a dire per gli effetti giuridici che essa produce, ma non certo per i fatti con essa accertati. Detti fatti possono essere conosciuti e ricostruiti autonomamente dal giudice penale.
Peraltro, era stato fatto rilevare che, quanto all'elemento soggettivo, non era stata raggiunta alcuna certezza in ordine alla sua sussistenza. Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che, quando il capannone fu alienato, la società fosse già in difficoltà economiche. Ciò essi hanno preteso di dedurre dal fatto che esistevano già cospicui indebitamenti. È stato però del tutto ignorato il fatto che, nel medesimo contesto temporale, furono operate numerose azioni di rifinanziamento da parte dei soci. Dunque: nel periodo tra il 1996 e il 1997, la società continuava a soddisfare regolarmente i suoi creditori, sia chirografari, che privilegiati. Come, d'altra parte, una recente sentenza della quinta sezione della corte di cassazione ha chiarito, il fallimento rappresenta l'evento del delitto di bancarotta, evento che - dunque - deve essere causalmente collegato alla condotta dell'imputato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, atteso che non fu certo la vendita del capannone a causare il dissesto, e quindi fallimento, della società.
Infine, è del tutto arbitraria la conclusione cui giunge la sentenza impugnata, in base alla quale i ricavi aziendali furono permanentemente inferiori ai costi. Ciò i giudici di merito affermano sulla base della acritica ricezione delle considerazioni il curatore.
2.3. Da ultimo, il ricorrente avanza richiesta di sospensione della immediata esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 612. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata.
La seconda sezione di questa corte, con la sentenza n. 18101 del 2013 (RV 224681) ha avuto modo di affermare che, in virtù del criterio del tempus regit actum, la disciplina introdotta con l'art. 415 bis c.p.p. è applicabile solo nel caso in cui le indagini preliminari si siano concluse dopo l'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479, a nulla rilevando che il procedimento sia regredito davanti al pubblico ministero per una declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto in tal caso l'imputato è comunque stato messo nelle condizioni di conoscere le imputazioni e le indagini svolte e di esercitare appieno il diritto alla difesa.
1.1. Il principio, elaborato con riferimento a una questione di diritto intertemporale, ha tuttavia portata ben più ampia in quanto la sua ratio consiste nella individuata superfluità della attivazione di una nuova procedura ex art. 415 bis c.p.p., una volta che l'imputato abbia - nella fase procedimentale anteriore alla regressione - avuto piena conoscenza del procedimento, delle accuse a suo carico formulate e dello svolgimento e dell'esito delle indagini. Ciò ben si intende a condizione (come nel caso in esame) che non sia intervenuto un quid novi, in relazione al quale egli avrebbe il diritto - ovviamente - di diversamente calibrare l'esercizio del suo diritto di difesa.
1.2. Quale dunque che sia stata la motivazione adottata dai giudici del merito per giustificare la decisione assunta, sta di fatto che la decisione stessa appare (oggettivamente) corretta. Trattandosi di questione processuale, ciò che rileva - ovviamente - è, appunto, la correttezza della decisione e non la pertinenza della motivazione.
2. La seconda censura è inammissibile in quanto manifestamente infondata e interamente articolata in fatto, come dimostrato, peraltro, anche dal riferimento specifico a voci di bilancio, con implicito invito a questa corte a verificare la congruità, ad operare valutazioni di tipo aritmetico e contabile, del tutto inibite al giudice di legittimità.
2.1. Quanto alla possibilità di disconoscere la valenza della sentenza di fallimento, va rilevato che - evidentemente - il ricorrente non ha letto con la dovuta attenzione la decisione delle sezioni unite, che pure invoca. Invero, con la sentenza Niccoli del 2008, è stato chiarito che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (RV 239398).
2.2. Quanto l'elemento psicologico, basterà ricordare che il dolo nel delitto di bancarotta per distrazione e generico e consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (ASN 201011899-RV 246357, tra le molte).
D'altra parte, non può essere senza significato (e la corte d'appello lo mette in evidenza) che la somma ricavata dalla vendita del capannone, fu destinata in gran parte a stretti congiunti dell'imputato.
3. Infine è appena il caso di notare che costituisce jus receptum il principio in base al quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (ASN 200907048-RV 243295 e altre).
3.1. Ad abundantiam si può aggiungere che il fallimento non rappresenta affatto l'evento della condotta di bancarotta. Quella citata dal ricorrente è una isolata sentenza di questa sezione, in aperto contrasto con tutta l'elaborazione giurisprudenziale precedente e che ha trovato puntuale smentita delle pronunce successive (cfr., ad es., ASN 201203229-RV 25393, per la quale il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
4. Conclusivamente dunque il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado. Lo stesso è anche tenuto al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015