Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 16165
CASS
Sentenza 25 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di estinzione per tardiva riassunzione

    La Corte ha ritenuto che la riassunzione non fosse tempestiva, poiché il termine decorreva dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo, avvenuta con il deposito telematico dell'appello incidentale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di estinzione non dovesse essere accolta poiché la parte che l'aveva sollevata non aveva interesse a farlo, dato che il litisconsorzio processuale si era estinto per intervenuto giudicato interno e che la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. non comportava litisconsorzio necessario in appello.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse illegittimamente dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha affermato che il litisconsorzio processuale ex art. 107 c.p.c. non comportava litisconsorzio necessario in appello, soprattutto in presenza di un giudicato interno che aveva definito le questioni di interesse del terzo chiamato. Di conseguenza, la notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non era necessaria e l'interruzione del processo dichiarata dalla Corte d'appello era illegittima. Anche le successive vicende relative alla riassunzione non potevano legittimamente comportare la dichiarazione di estinzione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c.

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse illegittimamente dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha affermato che il litisconsorzio processuale ex art. 107 c.p.c. non comportava litisconsorzio necessario in appello, soprattutto in presenza di un giudicato interno che aveva definito le questioni di interesse del terzo chiamato. Di conseguenza, la notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non era necessaria e l'interruzione del processo dichiarata dalla Corte d'appello era illegittima. Anche le successive vicende relative alla riassunzione non potevano legittimamente comportare la dichiarazione di estinzione.

  • Altro
    Assorbimento del secondo motivo di ricorso principale

    La Corte ha ritenuto che il secondo motivo di ricorso principale fosse assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà esaminare la questione della tempestività dell'appello della Lega del Filo d'oro, non avendo la Corte d'appello provveduto in tal senso a causa dell'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 16165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16165
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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