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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 16165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16165 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 17263/2020 R.G. proposto da: RA HI, IC IA, IC GI NA, IC HI, rappresentati e difesi dall’avv. GI Chimera, IA LI, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Brasca, -ricorrenti- contro OB IA CA, LE VI, LE OS SC, LE SA, LE GI, rappresentati e difesi dall’avv. Girolamo Monteleone e dall’avv. Enrico Leo -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale- nonché contro LE AR AL, LE GI, LE LO OS VI, rappresentati e difesi dall’avv. UC RM -controricorrenti- nonché contro OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria RG. 17263/2020 P.U. 23-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 16165 Anno 2026 Presidente: CIRILLO SC AR Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 25/05/2026 2 CU DOMENICO, CU ROSARIA, CU FRANCESCA, NS AR TE, rappresentati e difesi dall’avv. GI Liguori e dall’avv. EN UD -controricorrenti- nonché contro RA AR AL, rappresentata e difesa dall’avv. ES UR e dall’avv. Luca Russo -controricorrente- nonché contro LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sangiorgi -controricorrente- nonché contro RA LL, RA EL, RA XA, RA AN, CU NA, LE AR CALOGERA, LO RD AR AN, LE GI nata il [...], LE VI, RA ROBERTO, RA GI, LL RO e per lui gli eredi LL PA, LL CO e D’AN RI SA, LL ND, LL LI, LL OS, LL IVO, LL EVA, IA NA, CU AR ROSA, VADALA’ RENATO, VADALA’ OS, VADALA’ AR, VADALA’ DOMENICO, VADALA’ RITA, VADALA’ OL -intimati- avverso la sentenza n. 2515/2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 19-12-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4- 2026 dal Consigliere LI IN, 3 udito il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, RO RI Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale, uditi l’avv. CO Brasca per delega dei difensori dei ricorrenti, l’avv. Antonio Briguglio per delega dei difensori dei ricorrenti incidentali, gli avv. GI Liguori, ES UR, Antonio Sangiorgi, UC RM per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza definitiva n. 4624/2015 depositata in data 1-9- 2015 il Tribunale di Palermo ha dichiarato che l’eredità di TO GI OR, deceduto il 31-10-1956, era costituita dai frutti prodotti dai diritti enfiteutici sul fondo GA e sul cespite d’acqua denominato San Ciro per il totale di euro 1.413.043,98, limitatamente al periodo fino all’apertura della successione e decorrente dalla donazione del 3-10-1953 dei predetti immobili e di altri immobili effettuata dal de cuius a favore dei figli IA, AN, ROlia, GI, IA e dei nipoti ex filio IL, premorto, GD e Antonio, salva l’accettazione dei donatari;
ha dichiarato che l’eredità si era devoluta per successione testamentaria agli eredi di IA OR e ha dichiarato sciolta la comunione;
ha dichiarato sciolta la comunione dei beni oggetto di donazione, procedendo alle relative assegnazioni. Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 22-1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. di EN UD quale acquirente di quote di diritti enfiteutici sul fondo GA da IA OR e dagli eredi di IL OR - il Tribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitiva n. 984/1961, con la quale aveva statuito con riguardo alla donazione del 3-10-1953. Il Tribunale aveva altresì pronunciato la sentenza non definitiva n. 4953/2011, con la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di retratto successorio proposta da AN, 4 GI e ROlia OR con riguardo alla vendita del 29-5-1957 in favore di EN UD;
aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di RI AD FI, moglie di TO GI OR e madre dei suoi figli, deceduta il 25-8-1952; aveva rigettato la domanda di scioglimento della comunione del fondo GA, in quanto avente a oggetto cespite già divenuto di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. 2. Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 4953/2011 e la sentenza definitiva IL OR, IA IA, IA NI, SE NA NI e IL NI, eredi di GD OR già erede di IL OR, nonché LA OR, ND OR e RI OR, quali eredi di Antonio OR già erede di IL OR. Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze LI IA IC, EN IC, ROrio CO IC, VA IC e IA IC, quali eredi di LE IC già erede di IA e IA OR. A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta ha proposto appello incidentale contro tutte le sentenze la Lega del Filo d’Oro, quale erede di RT OR, già erede di AN OR. Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima volta con ordinanza 30-10-2018 per il decesso di CO e ES UD, successori universali di EN UD, evento certificato in fase di notifica dell’appello incidentale tardivo della Lega del Filo d’Oro, dalle relazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario del 26-6-2017 e del 30-6-2017. Dopo di che, LI IA IC e altri hanno depositato ricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019, EN UD, ROria UD, AN UD e RI SA Pinsolo, eredi di ES UD, hanno eccepito l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. Di seguito il processo è stato 5 nuovamente dichiarato interrotto e riassunto per il decesso di Domenica UD. Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-12-2019 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo, in ragione della tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso di CO e ES UD. La sentenza ha ritenuto che, a seguito della chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ., EN UD aveva assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmesso ai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione;
ha dichiarato che la circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 per effetto di transazione tra IA, GI, AN e ROlia OR da un lato e EN UD dall’altro fossero venute meno le controversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo GA non aveva rilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento di estromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di EN UD e poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessun provvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondo GA. La sentenza ha quindi rilevato che la notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso che la circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro entro l’anno del decesso di ES UD escludesse l’interruzione, in quanto la comparsa non integrava atto di riassunzione;
ha escluso che la riassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la medesima decorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasi 6 il 23-11-2017 con il deposito telematico dell’appello incidentale in cancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp. att. e 170 ult. co. cod. proc. civ., accompagnata e segnalata da nota di deposito. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo IL OR, IA IA, IA NI, SE NA NI e IL IC, eredi di GD OR, già erede di IL OR, hanno proposto ricorso principale affidato a sette motivi. LI IA IC, EN IC, ROrio CO IC, VA IC e IA IC, eredi di LE IC già erede di IA e IA OR, si sono difesi con controricorso nel quale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale adesivo al ricorso principale. RI AD OR, erede di GI OR, ha resistito al ricorso principale. RI AD IC, IA IC, EN IC Lo Bosco, eredi di IA OR, hanno resistito con unico controricorso al ricorso principale. EN UD, ROria UD, AN UD e RI SA Pinsolo, eredi di ES UD, hanno resistito con successivi controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale adesivo. Lega del Filo d’Oro Onlus, erede di RT OR già erede di AN OR, ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7-10-2025 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti difesi dall’avvocato Chimera, i ricorrenti incidentali, i controricorrenti IC, Lega del Filo d’oro e UD. 7 All’esito di quell’udienza, in data 15-10-2025 è stata depositata ordinanza interlocutoria n. 27527/2025, con la quale è stata rilevata la nullità della costituzione del nuovo difensore di IA IA, in quanto eseguita con procura rilasciata in calce della comparsa di costituzione, in giudizio nel quale si applica l’art. 83 co. 2 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 69/2009; è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a RO OR, litisconsorte necessario in quanto erede di TO OR, a sua volta erede di IL OR, figlio premorto del de cuius;
è stata disposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di MA LL, che non risultava perfezionata. L’avvocato Leonardo Brasca ha depositato nuova comparsa di costituzione per IA IA e la procura speciale a lui rilasciata il 23-10-2025 rep. 102290 notaio ROrio Franco;
l’avvocato Chimera per i ricorrenti e l’avvocato Monteleone per i ricorrenti incidentali hanno depositato gli atti di rinnovazione delle notifiche ritualmente eseguite. Nel termine ex art. 378 cod. proc. civ. per l’udienza del 23-4-2026 hanno depositato memoria illustrativa la ricorrente IA, i ricorrenti incidentali e i controricorrenti UD. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, “violazione e falsa applicazione dell’art. 100, ai sensi dell’art. 360, punti 3 e 4 c.p.c.”, i ricorrenti evidenziano che l’estinzione per tardiva riassunzione del processo può essere eccepita solo dalla parte interessata ai sensi dell’art. 307 co.4 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis e perciò sostengono che il giudicante avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la mancanza di interesse a sollevare l’eccezione. Evidenziano che l’eccezione sollevata da DI UD doveva essere respinta, perché ella aveva ricevuto regolare notificazione dell’appello della Lega del Filo d’oro, che gli eredi di CO UD - il cui decesso era stato 8 certificato nella relata di notifica del giugno 2017 - erano rimasti contumaci dopo la notifica dell’atto di riassunzione e che l’eccezione era stata proposta solo dagli eredi di ES UD;
sostengono che la loro eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere respinta per carenza di interesse, in quanto non era vero che gli stessi non avessero potuto costituirsi prima, avendo ricevuto regolare notificazione dell’atto di appello presso il procuratore costituito in primo grado e, invece, era vero che il processo non investiva per loro alcun interesse da decenni. Il loro dante causa EN UD era stato chiamato in causa iussu iudicis il 22-1-1958 perché acquirente delle quote dei diritti litigiosi enfiteutici sul fondo GA di IA OR e SS LA, era stato dichiarato contumace e si era costituito solo a seguito della domanda di retratto successorio formulata in relazione a quei diritti da AN, ROlia e GI OR;
tali domande, rigettate in primo grado, non erano state riproposte in appello, la pronuncia era passata in giudicato e quindi rimaneva solo il litisconsorzio processuale a seguito della chiamata iussu iudicis. Quel litisconsorzio aveva perso ogni ragione di essere già dopo la sentenza n. 984 del 12-6-1961, perché con atto di transazione del 2-7-1961 tra EN UD e i OR era stato posto fine a ogni litigiosità sui diritti enfiteutici;
nel giudizio avanti al Tribunale poi concluso con la sentenza non definitiva n. 4953/2011, infatti, coloro che erano succeduti a EN UD si erano costituiti limitandosi a prendere atto che non era stata proposta alcuna domanda nei loro confronti e a concludere chiedendo di dichiarare l’estraneità al giudizio e l’estromissione. Quindi i ricorrenti sostengono che gli UD, i quali avevano più volte dichiarato di non avere interesse al processo, non avevano interesse nemmeno a sollevare l’eccezione di estinzione. 2. I due motivi di ricorso incidentale di LI IA IC, di EN IC, ROrio CO IC, VA IC e 9 IA IC sono dichiaratamente adesivi al primo motivo di ricorso principale. I ricorrenti incidentali aggiungono che la Corte d’appello, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, avrebbe violato anche l’art. 307 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009 da applicare alla fattispecie;
ciò in quanto la disposizione subordinava l’eccezione di estinzione all’interesse della parte, che nella fattispecie non sussisteva in capo agli UD con riguardo al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 2.1. Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c.” e con esso i ricorrenti incidentali evidenziano come erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che la chiamata in causa del terzo eseguita ex art. 107 cod. proc. civ. per ragioni di opportunità determinate da mera comunanza di causa comporti una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.; dichiarano che si tratta di un caso di cumulo processuale di liti o di parti determinato da ragioni di opportunità, e quindi litisconsorzio scindibile di natura processuale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 303, 305, 307 c.p.c.”; con esso i ricorrenti incidentali dichiarano che, una volta ritenuto che l’intervento coatto ex art. 107 cod. proc. civ. non costituisce un caso di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., anche ammettendo la tardiva riassunzione del giudizio, risulterebbe l’ulteriore errore commesso dalla Corte d’appello; ciò perché l’estinzione del processo avrebbe dovuto essere limitata al rapporto processuale degli UD, considerando che la particolare e secondaria posizione giuridica di EN UD era stata definitivamente superata dalle sentenze pronunciate in primo grado e passate in giudicato su quel particolare oggetto, oltre che dalla transazione tra le parti sui diritti enfiteutici. 10 3. Il primo motivo di ricorso principale, il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, avendo la sentenza impugnata illegittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio. Si deve considerare - e ne dato atto già la prima sentenza non definitiva n. 984/1961 del Tribunale di Palermo - che con ordinanza del 22-1-1958 il giudice istruttore aveva disposto la chiamata in causa degli acquirenti delle quote dei diritti enfiteutici di IA OR e RI SS LA sul fondo GA concesso in enfiteusi e compreso nel compendio oggetto della domanda di scioglimento della comunione;
a seguito della citazione, l’acquirente EN UD non si costituì e in corso di causa ROlia, AN e GI OR proposero domanda di retratto successorio, avente a oggetto i diritti enfiteutici ceduti a EN UD;
su ordine del giudice quella domanda fu notificata al contumace e a quel punto EN UD si costituì in giudizio. Quindi, la sentenza n. 984/1961 esaminò la domanda di retratto successorio proposta da ROlia, AN e GI OR contro le coeredi venditrici e l’acquirente EN UD e, soltanto in motivazione, la dichiarò inammissibile perché proposta tardivamente in causa, e comunque infondata, perché l’alienazione aveva avuto a oggetto quote di beni determinati. Si deve altresì considerare che nella seconda sentenza non definitiva pronunciata in causa, n. 4953/2011, il Tribunale ha dato atto (pag. 10) che si erano costituiti gli eredi di EN UD, dichiarando che nessuna domanda era stata proposta nei loro confronti e chiedendo l’estromissione del giudizio. Di seguito (da pag. 14 a pag. 18) la sentenza ha dichiarato che, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione, i diritti enfiteutici sul fondo GA 11 erano stati convertiti in porzioni di terreno del fondo stesso, di dimensioni ridotte rispetto all’originaria estensione, liberi da enfiteusi e in proprietà esclusiva di alcuni degli originari condividenti;
ha dichiarato che, in particolare, oltre al contratto di compravendita concluso il 29-5-1957 da IA OR e RI SS LA, era stata stipulata dai condividenti e una serie di soggetti, tra i quali EN UD, una transazione del 2-7-1961 finalizzata a permutare le rispettive quote indivise dei diritti di enfiteusi, con porzioni di terreno di minore estensione, divenute di proprietà esclusiva degli originari condividenti. La sentenza ha poi considerato che nessuna delle parti aveva dedotto l’inefficacia degli atti di compravendita e di transazione posti in essere nel corso del giudizio e quindi ha concluso che la domanda di divisione relativamente al fondo GA non poteva essere accolta, perché riguardava un cespite divenuto di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. In dispositivo la sentenza ha, tra l’altro, dichiarato inammissibile la domanda di retratto successorio relativa alla vendita del 29-5-1957 in favore di EN UD e ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione relativa al fondo GA. A fronte di questi dati, risulta determinante rilevare come le pronunce che interessano la parte UD nelle due sentenze non definitive di primo grado non siano state oggetto di impugnazione in appello, con la conseguenza che sono passate in giudicato;
per questo, è venuto meno anche qualsiasi interesse dei chiamati in causa alla partecipazione al giudizio di appello. Non ha fondamento l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale sussisteva l’interesse degli UD “a controllare quanto meno che nessun atto o provvedimento successivo riguardi i diritti acquisiti sul fondo GA”: sono stati oggetto di pronuncia di primo grado i diritti enfiteutici dalla data della donazione del 1953 e fino all’apertura della successione nel 1958 e perciò per il periodo nel quale gli UD non avevano ancora acquisito 12 alcun diritto, mentre, per quanto riguardava il periodo successivo, a seguito della transazione conclusa nel 1961 era stata definita ogni questione relativa ai diritti enfiteutici sul fondo GA, tanto che la domanda di divisione relativa a quel fondo era stata rigettata, essendo divenuto il cespite di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. Infatti, gli stessi UD, costituendosi in primo grado a seguito della riassunzione del giudizio dopo la sentenza n. 19639/2005 della Cassazione, avevano evidenziato come nessuna domanda fosse stata proposta nei loro confronti e avevano chiesto l’estromissione dal giudizio. Si esclude che i chiamati in causa fossero litisconsorti necessari nel giudizio di appello esclusivamente per il fatto che la loro chiamata in primo grado era avvenuta ex art. 107 cod. proc. civ., come pure ritenuto dalla sentenza impugnata. 4. In linea generale, in punto di diritto, questa Corte ha enunciato il principio, al quale l’odierna decisione intende dare continuità, secondo il quale la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 cod. proc. civ. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, perché può essere disposta dal giudice di merito anche sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale;
la conseguenza è che il terzo chiamato per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall’inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 3 10-11-2023 n. 31312). Specificamente nella fattispecie, nel momento in cui il giudice di primo grado non solo ha rigettato la domanda di retratto successorio proposta nei confronti del terzo, ma ha anche accertato che i diritti enfiteutici, pure quelli trasferiti al terzo, erano stati oggetto di transazione, ha espressamente statuito sulle 13 questioni di interesse del terzo, con pronuncia passata in giudicato in mancanza di impugnazione. Quindi, il giudicato interno sulla causa che riguardava i consorti UD ha fatto venire meno qualsiasi relazione con la causa di scioglimento della comunione e, con essa, il presupposto stesso per l’applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ. e della relativa giurisprudenza sul litisconsorzio necessario processuale in appello, derivante dall’applicazione degli articoli da 105 a 109 cod. proc. civ. Non può porsi neppure questione di giudicato interno cosiddetto apparente, regolato dall’art. 336 cod. proc. civ., perché la decisione sul giudizio di divisione non può spiegare alcun effetto sulla causa avente a oggetto i diritti dei consorti UD. Ne consegue che, dopo che i consorti UD, eredi di EN UD, erano stati litisconsorti ex art. 107 cod. proc. civ. in primo grado, il giudicato interno sulla causa avente a oggetto i loro diritti, in mancanza di qualsiasi impugnazione relativa a tale causa, comportava che la causa era divenuta scindibile in appello. Per questo, la notificazione degli atti di appello nei loro confronti doveva essere eseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. e aveva valore di semplice litis denuntiatio, volta a far loro conoscere l’esistenza dell’impugnazione, allo scopo di avvertirli della necessità di proporre le impugnazioni, che non fossero già precluse o escluse nel processo instaurato con l’impugnazione principale. È già stato statuito che, in tale caso, anche ove sia omessa la notificazione, l’unico effetto è che il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., per cui la sentenza non può essere utilmente emessa (Cass. Sez. 6-2 12-3-2020 n. 7031, Cass. Sez. L 15-4-2013 n. 9080, Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3858). Ne consegue che, a fronte delle relate di notificazione del 26/30-6-2017 attestanti il decesso degli eredi 14 di EN UD, CO e ES UD, la Corte d’appello, con l’ordinanza in data 26-10-2018, ha illegittimamente dichiarato l’interruzione del processo. Ciò in quanto, essendo stata la sentenza definitiva di primo grado depositata il 1° settembre 2015 ed essendo già stata anche ritualmente eseguita ai consorti Arcuri la notificazione del primo atto di citazione che aveva instaurato il giudizio di appello, nel momento in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’interruzione erano ampiamente decorsi i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.; quindi, la notifica ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. non risultava necessaria e per questo erano ininfluenti sul giudizio i relativi esiti, potendo e dovendo la sentenza a definizione del grado d’appello essere utilmente emessa a prescindere da quella notifica. Con l’ulteriore conseguenza che, a fronte dell’interruzione dichiarata nella mancanza dei relativi presupposti, anche le successive vicende, con riguardo alla lamentata tardiva riassunzione nei confronti dei soggetti destinatari solo di litis denuntiatio, non potevano legittimamente comportare la dichiarazione di estinzione del processo. 5. Dalle ragioni esposte consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere anche ad accertare la tempestività e perciò ammissibilità dell’appello della Lega del Filo d’oro, non avendo eseguito la relativa verifica in ragione dell’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso principale sono ugualmente assorbiti, in quanto volti a sostenere l’erroneità della pronuncia di estinzione sotto profili ulteriori, che perdono di rilevanza decisoria. 6. In conclusione, sono accolti il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata, per avere illegittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio in mancanza dei relativi presupposti. 15 Il giudizio va rinviato alla medesima Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale provvederà a esaminare gli appelli principali e incidentali alle sentenze di primo grado, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026. Consigliere estensore Presidente LI IN CO RI IR
ha dichiarato che l’eredità si era devoluta per successione testamentaria agli eredi di IA OR e ha dichiarato sciolta la comunione;
ha dichiarato sciolta la comunione dei beni oggetto di donazione, procedendo alle relative assegnazioni. Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 22-1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. di EN UD quale acquirente di quote di diritti enfiteutici sul fondo GA da IA OR e dagli eredi di IL OR - il Tribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitiva n. 984/1961, con la quale aveva statuito con riguardo alla donazione del 3-10-1953. Il Tribunale aveva altresì pronunciato la sentenza non definitiva n. 4953/2011, con la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di retratto successorio proposta da AN, 4 GI e ROlia OR con riguardo alla vendita del 29-5-1957 in favore di EN UD;
aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di RI AD FI, moglie di TO GI OR e madre dei suoi figli, deceduta il 25-8-1952; aveva rigettato la domanda di scioglimento della comunione del fondo GA, in quanto avente a oggetto cespite già divenuto di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. 2. Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 4953/2011 e la sentenza definitiva IL OR, IA IA, IA NI, SE NA NI e IL NI, eredi di GD OR già erede di IL OR, nonché LA OR, ND OR e RI OR, quali eredi di Antonio OR già erede di IL OR. Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze LI IA IC, EN IC, ROrio CO IC, VA IC e IA IC, quali eredi di LE IC già erede di IA e IA OR. A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta ha proposto appello incidentale contro tutte le sentenze la Lega del Filo d’Oro, quale erede di RT OR, già erede di AN OR. Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima volta con ordinanza 30-10-2018 per il decesso di CO e ES UD, successori universali di EN UD, evento certificato in fase di notifica dell’appello incidentale tardivo della Lega del Filo d’Oro, dalle relazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario del 26-6-2017 e del 30-6-2017. Dopo di che, LI IA IC e altri hanno depositato ricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019, EN UD, ROria UD, AN UD e RI SA Pinsolo, eredi di ES UD, hanno eccepito l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. Di seguito il processo è stato 5 nuovamente dichiarato interrotto e riassunto per il decesso di Domenica UD. Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-12-2019 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo, in ragione della tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso di CO e ES UD. La sentenza ha ritenuto che, a seguito della chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ., EN UD aveva assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmesso ai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione;
ha dichiarato che la circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 per effetto di transazione tra IA, GI, AN e ROlia OR da un lato e EN UD dall’altro fossero venute meno le controversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo GA non aveva rilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento di estromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di EN UD e poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessun provvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondo GA. La sentenza ha quindi rilevato che la notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso che la circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro entro l’anno del decesso di ES UD escludesse l’interruzione, in quanto la comparsa non integrava atto di riassunzione;
ha escluso che la riassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la medesima decorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasi 6 il 23-11-2017 con il deposito telematico dell’appello incidentale in cancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp. att. e 170 ult. co. cod. proc. civ., accompagnata e segnalata da nota di deposito. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo IL OR, IA IA, IA NI, SE NA NI e IL IC, eredi di GD OR, già erede di IL OR, hanno proposto ricorso principale affidato a sette motivi. LI IA IC, EN IC, ROrio CO IC, VA IC e IA IC, eredi di LE IC già erede di IA e IA OR, si sono difesi con controricorso nel quale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale adesivo al ricorso principale. RI AD OR, erede di GI OR, ha resistito al ricorso principale. RI AD IC, IA IC, EN IC Lo Bosco, eredi di IA OR, hanno resistito con unico controricorso al ricorso principale. EN UD, ROria UD, AN UD e RI SA Pinsolo, eredi di ES UD, hanno resistito con successivi controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale adesivo. Lega del Filo d’Oro Onlus, erede di RT OR già erede di AN OR, ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7-10-2025 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti difesi dall’avvocato Chimera, i ricorrenti incidentali, i controricorrenti IC, Lega del Filo d’oro e UD. 7 All’esito di quell’udienza, in data 15-10-2025 è stata depositata ordinanza interlocutoria n. 27527/2025, con la quale è stata rilevata la nullità della costituzione del nuovo difensore di IA IA, in quanto eseguita con procura rilasciata in calce della comparsa di costituzione, in giudizio nel quale si applica l’art. 83 co. 2 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 69/2009; è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a RO OR, litisconsorte necessario in quanto erede di TO OR, a sua volta erede di IL OR, figlio premorto del de cuius;
è stata disposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di MA LL, che non risultava perfezionata. L’avvocato Leonardo Brasca ha depositato nuova comparsa di costituzione per IA IA e la procura speciale a lui rilasciata il 23-10-2025 rep. 102290 notaio ROrio Franco;
l’avvocato Chimera per i ricorrenti e l’avvocato Monteleone per i ricorrenti incidentali hanno depositato gli atti di rinnovazione delle notifiche ritualmente eseguite. Nel termine ex art. 378 cod. proc. civ. per l’udienza del 23-4-2026 hanno depositato memoria illustrativa la ricorrente IA, i ricorrenti incidentali e i controricorrenti UD. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, “violazione e falsa applicazione dell’art. 100, ai sensi dell’art. 360, punti 3 e 4 c.p.c.”, i ricorrenti evidenziano che l’estinzione per tardiva riassunzione del processo può essere eccepita solo dalla parte interessata ai sensi dell’art. 307 co.4 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis e perciò sostengono che il giudicante avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la mancanza di interesse a sollevare l’eccezione. Evidenziano che l’eccezione sollevata da DI UD doveva essere respinta, perché ella aveva ricevuto regolare notificazione dell’appello della Lega del Filo d’oro, che gli eredi di CO UD - il cui decesso era stato 8 certificato nella relata di notifica del giugno 2017 - erano rimasti contumaci dopo la notifica dell’atto di riassunzione e che l’eccezione era stata proposta solo dagli eredi di ES UD;
sostengono che la loro eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere respinta per carenza di interesse, in quanto non era vero che gli stessi non avessero potuto costituirsi prima, avendo ricevuto regolare notificazione dell’atto di appello presso il procuratore costituito in primo grado e, invece, era vero che il processo non investiva per loro alcun interesse da decenni. Il loro dante causa EN UD era stato chiamato in causa iussu iudicis il 22-1-1958 perché acquirente delle quote dei diritti litigiosi enfiteutici sul fondo GA di IA OR e SS LA, era stato dichiarato contumace e si era costituito solo a seguito della domanda di retratto successorio formulata in relazione a quei diritti da AN, ROlia e GI OR;
tali domande, rigettate in primo grado, non erano state riproposte in appello, la pronuncia era passata in giudicato e quindi rimaneva solo il litisconsorzio processuale a seguito della chiamata iussu iudicis. Quel litisconsorzio aveva perso ogni ragione di essere già dopo la sentenza n. 984 del 12-6-1961, perché con atto di transazione del 2-7-1961 tra EN UD e i OR era stato posto fine a ogni litigiosità sui diritti enfiteutici;
nel giudizio avanti al Tribunale poi concluso con la sentenza non definitiva n. 4953/2011, infatti, coloro che erano succeduti a EN UD si erano costituiti limitandosi a prendere atto che non era stata proposta alcuna domanda nei loro confronti e a concludere chiedendo di dichiarare l’estraneità al giudizio e l’estromissione. Quindi i ricorrenti sostengono che gli UD, i quali avevano più volte dichiarato di non avere interesse al processo, non avevano interesse nemmeno a sollevare l’eccezione di estinzione. 2. I due motivi di ricorso incidentale di LI IA IC, di EN IC, ROrio CO IC, VA IC e 9 IA IC sono dichiaratamente adesivi al primo motivo di ricorso principale. I ricorrenti incidentali aggiungono che la Corte d’appello, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, avrebbe violato anche l’art. 307 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009 da applicare alla fattispecie;
ciò in quanto la disposizione subordinava l’eccezione di estinzione all’interesse della parte, che nella fattispecie non sussisteva in capo agli UD con riguardo al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 2.1. Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c.” e con esso i ricorrenti incidentali evidenziano come erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che la chiamata in causa del terzo eseguita ex art. 107 cod. proc. civ. per ragioni di opportunità determinate da mera comunanza di causa comporti una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.; dichiarano che si tratta di un caso di cumulo processuale di liti o di parti determinato da ragioni di opportunità, e quindi litisconsorzio scindibile di natura processuale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 303, 305, 307 c.p.c.”; con esso i ricorrenti incidentali dichiarano che, una volta ritenuto che l’intervento coatto ex art. 107 cod. proc. civ. non costituisce un caso di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., anche ammettendo la tardiva riassunzione del giudizio, risulterebbe l’ulteriore errore commesso dalla Corte d’appello; ciò perché l’estinzione del processo avrebbe dovuto essere limitata al rapporto processuale degli UD, considerando che la particolare e secondaria posizione giuridica di EN UD era stata definitivamente superata dalle sentenze pronunciate in primo grado e passate in giudicato su quel particolare oggetto, oltre che dalla transazione tra le parti sui diritti enfiteutici. 10 3. Il primo motivo di ricorso principale, il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, avendo la sentenza impugnata illegittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio. Si deve considerare - e ne dato atto già la prima sentenza non definitiva n. 984/1961 del Tribunale di Palermo - che con ordinanza del 22-1-1958 il giudice istruttore aveva disposto la chiamata in causa degli acquirenti delle quote dei diritti enfiteutici di IA OR e RI SS LA sul fondo GA concesso in enfiteusi e compreso nel compendio oggetto della domanda di scioglimento della comunione;
a seguito della citazione, l’acquirente EN UD non si costituì e in corso di causa ROlia, AN e GI OR proposero domanda di retratto successorio, avente a oggetto i diritti enfiteutici ceduti a EN UD;
su ordine del giudice quella domanda fu notificata al contumace e a quel punto EN UD si costituì in giudizio. Quindi, la sentenza n. 984/1961 esaminò la domanda di retratto successorio proposta da ROlia, AN e GI OR contro le coeredi venditrici e l’acquirente EN UD e, soltanto in motivazione, la dichiarò inammissibile perché proposta tardivamente in causa, e comunque infondata, perché l’alienazione aveva avuto a oggetto quote di beni determinati. Si deve altresì considerare che nella seconda sentenza non definitiva pronunciata in causa, n. 4953/2011, il Tribunale ha dato atto (pag. 10) che si erano costituiti gli eredi di EN UD, dichiarando che nessuna domanda era stata proposta nei loro confronti e chiedendo l’estromissione del giudizio. Di seguito (da pag. 14 a pag. 18) la sentenza ha dichiarato che, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione, i diritti enfiteutici sul fondo GA 11 erano stati convertiti in porzioni di terreno del fondo stesso, di dimensioni ridotte rispetto all’originaria estensione, liberi da enfiteusi e in proprietà esclusiva di alcuni degli originari condividenti;
ha dichiarato che, in particolare, oltre al contratto di compravendita concluso il 29-5-1957 da IA OR e RI SS LA, era stata stipulata dai condividenti e una serie di soggetti, tra i quali EN UD, una transazione del 2-7-1961 finalizzata a permutare le rispettive quote indivise dei diritti di enfiteusi, con porzioni di terreno di minore estensione, divenute di proprietà esclusiva degli originari condividenti. La sentenza ha poi considerato che nessuna delle parti aveva dedotto l’inefficacia degli atti di compravendita e di transazione posti in essere nel corso del giudizio e quindi ha concluso che la domanda di divisione relativamente al fondo GA non poteva essere accolta, perché riguardava un cespite divenuto di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. In dispositivo la sentenza ha, tra l’altro, dichiarato inammissibile la domanda di retratto successorio relativa alla vendita del 29-5-1957 in favore di EN UD e ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione relativa al fondo GA. A fronte di questi dati, risulta determinante rilevare come le pronunce che interessano la parte UD nelle due sentenze non definitive di primo grado non siano state oggetto di impugnazione in appello, con la conseguenza che sono passate in giudicato;
per questo, è venuto meno anche qualsiasi interesse dei chiamati in causa alla partecipazione al giudizio di appello. Non ha fondamento l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale sussisteva l’interesse degli UD “a controllare quanto meno che nessun atto o provvedimento successivo riguardi i diritti acquisiti sul fondo GA”: sono stati oggetto di pronuncia di primo grado i diritti enfiteutici dalla data della donazione del 1953 e fino all’apertura della successione nel 1958 e perciò per il periodo nel quale gli UD non avevano ancora acquisito 12 alcun diritto, mentre, per quanto riguardava il periodo successivo, a seguito della transazione conclusa nel 1961 era stata definita ogni questione relativa ai diritti enfiteutici sul fondo GA, tanto che la domanda di divisione relativa a quel fondo era stata rigettata, essendo divenuto il cespite di proprietà esclusiva di alcuni coeredi. Infatti, gli stessi UD, costituendosi in primo grado a seguito della riassunzione del giudizio dopo la sentenza n. 19639/2005 della Cassazione, avevano evidenziato come nessuna domanda fosse stata proposta nei loro confronti e avevano chiesto l’estromissione dal giudizio. Si esclude che i chiamati in causa fossero litisconsorti necessari nel giudizio di appello esclusivamente per il fatto che la loro chiamata in primo grado era avvenuta ex art. 107 cod. proc. civ., come pure ritenuto dalla sentenza impugnata. 4. In linea generale, in punto di diritto, questa Corte ha enunciato il principio, al quale l’odierna decisione intende dare continuità, secondo il quale la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 cod. proc. civ. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, perché può essere disposta dal giudice di merito anche sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale;
la conseguenza è che il terzo chiamato per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall’inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 3 10-11-2023 n. 31312). Specificamente nella fattispecie, nel momento in cui il giudice di primo grado non solo ha rigettato la domanda di retratto successorio proposta nei confronti del terzo, ma ha anche accertato che i diritti enfiteutici, pure quelli trasferiti al terzo, erano stati oggetto di transazione, ha espressamente statuito sulle 13 questioni di interesse del terzo, con pronuncia passata in giudicato in mancanza di impugnazione. Quindi, il giudicato interno sulla causa che riguardava i consorti UD ha fatto venire meno qualsiasi relazione con la causa di scioglimento della comunione e, con essa, il presupposto stesso per l’applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ. e della relativa giurisprudenza sul litisconsorzio necessario processuale in appello, derivante dall’applicazione degli articoli da 105 a 109 cod. proc. civ. Non può porsi neppure questione di giudicato interno cosiddetto apparente, regolato dall’art. 336 cod. proc. civ., perché la decisione sul giudizio di divisione non può spiegare alcun effetto sulla causa avente a oggetto i diritti dei consorti UD. Ne consegue che, dopo che i consorti UD, eredi di EN UD, erano stati litisconsorti ex art. 107 cod. proc. civ. in primo grado, il giudicato interno sulla causa avente a oggetto i loro diritti, in mancanza di qualsiasi impugnazione relativa a tale causa, comportava che la causa era divenuta scindibile in appello. Per questo, la notificazione degli atti di appello nei loro confronti doveva essere eseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. e aveva valore di semplice litis denuntiatio, volta a far loro conoscere l’esistenza dell’impugnazione, allo scopo di avvertirli della necessità di proporre le impugnazioni, che non fossero già precluse o escluse nel processo instaurato con l’impugnazione principale. È già stato statuito che, in tale caso, anche ove sia omessa la notificazione, l’unico effetto è che il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., per cui la sentenza non può essere utilmente emessa (Cass. Sez. 6-2 12-3-2020 n. 7031, Cass. Sez. L 15-4-2013 n. 9080, Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3858). Ne consegue che, a fronte delle relate di notificazione del 26/30-6-2017 attestanti il decesso degli eredi 14 di EN UD, CO e ES UD, la Corte d’appello, con l’ordinanza in data 26-10-2018, ha illegittimamente dichiarato l’interruzione del processo. Ciò in quanto, essendo stata la sentenza definitiva di primo grado depositata il 1° settembre 2015 ed essendo già stata anche ritualmente eseguita ai consorti Arcuri la notificazione del primo atto di citazione che aveva instaurato il giudizio di appello, nel momento in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’interruzione erano ampiamente decorsi i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.; quindi, la notifica ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. non risultava necessaria e per questo erano ininfluenti sul giudizio i relativi esiti, potendo e dovendo la sentenza a definizione del grado d’appello essere utilmente emessa a prescindere da quella notifica. Con l’ulteriore conseguenza che, a fronte dell’interruzione dichiarata nella mancanza dei relativi presupposti, anche le successive vicende, con riguardo alla lamentata tardiva riassunzione nei confronti dei soggetti destinatari solo di litis denuntiatio, non potevano legittimamente comportare la dichiarazione di estinzione del processo. 5. Dalle ragioni esposte consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere anche ad accertare la tempestività e perciò ammissibilità dell’appello della Lega del Filo d’oro, non avendo eseguito la relativa verifica in ragione dell’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso principale sono ugualmente assorbiti, in quanto volti a sostenere l’erroneità della pronuncia di estinzione sotto profili ulteriori, che perdono di rilevanza decisoria. 6. In conclusione, sono accolti il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata, per avere illegittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio in mancanza dei relativi presupposti. 15 Il giudizio va rinviato alla medesima Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale provvederà a esaminare gli appelli principali e incidentali alle sentenze di primo grado, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026. Consigliere estensore Presidente LI IN CO RI IR