Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2025, n. 37720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37720 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
IA EL EI OCCHIPINTI SA DI
37720-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In co di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dad identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
- Presidente -
Sent. n. sez. 978/2025
UP - 18/09/2025 R.G.N. 19261/2025
RE RD
AN AG
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO nel procedimento a carico di: ON IM nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di URBINO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AG;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Urbino, previa riqualificazione dell'originaria contestazione del delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen. in quello di ingiuria, assolveva GE MO perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare, per il Tribunale sulla scorta dell'attività istruttoria era emerso che l'imputato aveva proferito frasi ingiuriose e volgari alla presenza della persona offesa, così come aveva lanciato i volantini recanti offese sempre alla presenza della stessa, nel corso di una partita di tennis.
2. Contro la sentenza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso deducendo erronea applicazione degli artt. 594 e 595 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Invero, le modalità di diffusione dell'offesa, attraverso il lancio di volantini nel corso di una competizione sportiva, non avevano consentito una immediata replica da parte della persona offesa.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Loy, ha concluso per l'annullamento con rinvio, condividendo le ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso promosso dal P.M. è infondato.
2. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Urbino, in relazione all'art. 595 cod. pen. non è appellabile stante il disposto di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che: "2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2". Disposizione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25/08/2024. Sicché il testo dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha circoscritto la legittimazione del pubblico ministero ad appellare determinate sentenze di proscioglimento), si applica in riferimento alla sentenza qui impugnata,
ср
siccome essa è stata emessa in tempo successivo (in data 12 dicembre 2024) all'entrata in vigore della richiamata innovazione processuale.
3. La ragione della minore carica offensiva, rispetto alla diffamazione, dell'ingiuria arrecata a qualcuno in presenza di terzi che prima ne giustificava un trattamento sanzionatorio più lieve e, a partire dal gennaio 2016, addirittura la trasformazione in illecito civile - va individuata nella possibilità per l'offeso di replicare immediatamente al proprio offensore, a tutela del proprio onore o della propria reputazione lesi. Ovviamente, perché si versi nell'ipotesi dell'ingiuria e non della diffamazione, è necessario anzitutto che siano contestualmente presenti il destinatario dell'offesa ed i terzi: ciò che si verifica - come la giurisprudenza di questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare, adeguando il precetto allo sviluppo delle nuove tecnologie telematiche - sia in caso di presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori, sia nell'ipotesi di presenza "virtuale" o "da remoto", realizzata cioè con l'ausilio dei moderni sistemi di comunicazione, quali call conference, audioconferenze o videoconferenze, ed alla prima sostanzialmente equiparabile (per tutte: Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, [...], Rv. 280814 richiamata da Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, [...], Rv. 283541). Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con uniforme orientamento, ha chiarito che, in tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, vale a dire quando tra l'offensore e l'offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tall da assicurare una sostanziale "parità delle armi", si configura il delitto di diffamazione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, [...], Rv. 284592; Sez. 5, n. 5982 del 10/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284220, in un caso in cui è stato ritenuto integrare diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore). In particolare, si è precisato che la circostanza che sulla stessa piattaforma "social" vi sia un contraddittorio costante, ma pacificamente differito nel tempo, impedisce quella "parità delle armi" ovvero quella possibilità di immediata reazione da parte dell'offeso che giustifica la qualifica del fatto in termini meno gravi di ingiuria nei riguardi di soggetto presente, piuttosto che di diffamazione di chi non sia in condizione di difendersi
2
immediatamente, ma solo in un secondo momento (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, [...], Rv. 28354; Sez. 5, n. 20392 del 01/04/2025, [...], non massimata, che ha evidenziato che la pubblicazione di un post offensivo a mezzo facebook può essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione solo ove la presenza della vittima risulti con certezza dalla sua contestuale reazione al post). Pertanto, ciò che distingue i due delitti è la circostanza che "nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore" (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, [...], Rv. 278742, che qualifica in termini di ingiuria l'offesa arrecata a chi sia collegato virtualmente in video-chat nel mentre la stessa viene proferita;
Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, [...], Rv. 276502).
-
E' fin troppo ovvio, infatti, che, perché il destinatario dell'offesa sia in grado di replicare immediatamente all'autore della stessa, così potendo tempestivamente tutelare il proprio onore agli occhi dei terzi percettori di essa, è necessaria, ancor prima, la contestuale presenza fisica o nelle anzidette forme virtuali succedanee dello stesso offensore. In assenza di un'interlocuzione diretta con quest'ultimo, infatti, la possibilità per la vittima di apprestare un'efficace tutela del proprio corredo reputazionale presso i terzi risulta inevitabilmente depotenziata, rendendone perciò più incisiva la lesione e giustificando, quindi, la perdurante rilevanza penale di quest'ultima a mente del citato art. 595 cod. pen. Dunque, il discrimen tra diffamazione e ingiuria è rappresentato proprio dal requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso (come, appunto, nel caso di specie) che configura l'ipotesi dell'ingiuria, sicché solo in difetto dello stesso l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.
4. Orbene, è indiscusso, allora, che la persona offesa era presente nell'occasione in cui l'imputato ha lanciato in aria, nel corso della finale della competizione sportiva, i volantini contenti frasi offensive, potendo quindi prenderne contezza, di modo che dev'essere confermata la riconducibilità della condotta contestata all'ipotesi della ingiuria. Sicché, la persona offesa era in grado di interloquire direttamente con l'autore dell'offesa, non essendo quindi privata della possibilità di replica, avendo la possibilità di
un contraddittorio immediato.
La persona offesa deve ritenersi dunque presente, non venendo mai a mancare il rapporto tra autore e destinatario delle espressioni denigratorie per come percepito da chi assiste all'esterno, che vede o ascolta ciò che, una volta per tutte, vi è riprodotto, il fatto
д
di ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone, non più previsto dalla legge come reato.
5. La diffusione di volantini nel campo di gioco, in occasione della partita di tennis che vedeva la persona offesa contrapposta all'avversaria deve essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione giacché l'attività istruttoria ha acclarato con certezza la presenza della vittima, potendo così reagire ai volantini offensivi. In altri termini, la persona offesa ha saputo del messaggio offensivo della propria reputazione contestualmente alla diffusione dei volantini, potendo quindi replicare immediatamente ai commenti offensivi. Dunque, nel caso di specie, nessun dubbio ricorre in merito alla contestualità tra la pronuncia degli appellativi e delle frasi offensive e il recepimento delle stesse da parte della destinataria. Di qui, corretta è stata la riqualificazione della vicenda nella fattispecie di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ipotesi delittuosa che, a seguito della depenalizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, dell'art. 594, ultimo comma, c.p., oggi configura un mero illecito civile.
5. Va disposto l'oscuramento come da dispositivo, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Rigetta il ricorso.
P.Q.M.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore
RA IN
Il Presidente
MA VE
し
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise