Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 2
Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero,il giudice d'appello,nel respingere il gravame, non può,senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art.597,comma 1,c.p.p..operare,ai sensi del comma 2,lett.a),di detto articolo,un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero,relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.
Non può fruire dell'attenuante di cui all'art.8,comma 1,del D.L.13 maggio 1991 n.152,convertito con modifiche in L.12 luglio 1991 n.203,il dissociato da organizzazioni malavitose di tipo mafioso il quale,pur avendone la possibilità,rifiuti di fornire indicazioni circa l'identità dei propri complici,limitandosi a lanciare un pubblico appello all'abbandono dell'attività delinquenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1998, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 19/01/1998
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 67
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 40726/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) CI LO n. il 25.07.1957
avverso sentenza del 09.06.1997 C. ASS. APP. di SALERNO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. proc. gen. Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento di pena operato in sede di appello;
rigetto nel resto
OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con sentenza della Corte d'assise di Salerno in data 22 febbraio 1996 CC AN venne dichiarato responsabile, quale mandante, dell'omicidio di ON IU, nell'esecuzione del quale, effettuata con armi da fuoco mentre la vittima si trovava a bordo della propria età, avevano riportato lesioni anche ON AR, di anni cinque, poco dopo deceduta, e De UC IG, di anni sei. Il CC venne altresì dichiarato responsabile dei connessi reati in materia di armi e del reato di ricettazione di un'autovettura adoperata nell'esecuzione dell'omicidio.
Ritenuta, quanto al duplice omicidio ed alle lesioni, l'ipotesi di cui all'art. 82, comma II, cod. pen. e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, nonché la ricorrenza di attenuanti generiche, valutate come equivalenti alle contestate aggravanti (fra cui, in particolare, quella della premeditazione, relativa al più grave reato di omicidio), la corte summenzionata inflisse al CC la pena complessiva di anni 25 di reclusione.
Avverso tale decisione proposero appello il pubblico ministero e la difesa dell'imputato.
Il pubblico ministero si dolse, per quanto ancora d'interesse, della ritenuta sussistenza, con riguardo all'omicidio della piccola ON AR ed alle lesioni del De UC IG, dell'ipotesi di cui all'art. 82, comma II, cod. pen., sostenendo che, attesa la rilevabile presenza di costoro a bordo dell'autovettura sulla quale si trovava anche la vittima designata, doveva ritenersi che anche nei confronti di essi gli autori del fatto criminoso avessero agito co dolo quanto meno eventuale. Chiese, pertanto, che l'impugnata sentenza venisse annullata relativamente ai fatti ricondotti sotto le previsioni dell'art. 82, comma II, c.p., e venisse disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero onde questi potesse procedere a carico del CC per omicidio volontario in persona di ON AR e tentato omicidio in persona di De UC IG, da ritenersi in concorso formale con l'omicidio di ON IU. Si dolse, inoltre, l'appellante ufficio, del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'inadeguato aumento della pena inflitta, a titolo di continuazione, per i reati satelliti.
La difesa dell'imputato, dal canto suo, si dolse del mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 8, comma I, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991 n. 203 (rappresentando anche la possibile illegittimità
costituzionale di tale norma, se interpretata - così come aveva fatto la corte di primo grado - nel senso che l'attenuante in questione non poteva essere riconosciuta in favore di chi, come il CC, non avesse operato chiamate in correità dei propri complici). Si dolse, inoltre, la stessa difesa, del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e, comunque, della ritenuta eccessività della pena.
La Corte d'assise d'appello, pur respingendo, oltre alle doglianze proposte dalla difesa dell'imputato, anche quelle proposte dal pubblico ministero, ritenne, tuttavia, richiamandosi al disposto di cui all'art. 597, comma 1 e comma 2, lett. a), c.p.p., di poter ugualmente procedere ad un aumento della pena inflitta al CC per duplice omicidio e le lesioni, onde rimediare a quello che appariva un errore in cui era caduto il giudice di primo grado, consistente nell'avere quest'ultimo determinato, per i fatti anzidetti, la pena unitaria di anni 24 di reclusione, laddove avrebbe dovuto invece determinare dapprima la pena da infliggere per il fatto da considerare più grave e quindi operare su tale pena l'aumento "fino alla metà" previsto dall'art. 82, comma II, cod. pen. Pertanto la corte d'assise d'appello, individuato come fatto più grave quello costituito dall'omicidio premeditato di ON IU, e mantenuta in anni 24 di reclusione la relativa pena, applicò un aumento di tre anni di reclusione per gli altri due fatti, lasciando invariato l'ulteriore aumento di un anno di reclusione, a titolo di continuazione per i reati satelliti (violazione della legge sulle armi e ricettazione), così pervenendo alla determinazione di una pena complessiva di anni 28 di reclusione.
Avverso la sentenza d'appello ha quindi proposto ricorso per cassazione la difesa del CC denunciando, in sintesi:
1) violazione di legge, per avere il giudice di seconde cure, nell'operare il summenzionato aumento di pena, violato il limite del devoluto per poi dare, inoltre, una interpretazione erronea dell'art.82 comma II, cod. pen., che prescindeva dal carattere unitario della fattispecie astratta ivi delineata;
carattere che il primo giudice aveva invece avuto ben presente, quando aveva determinato unitariamente, comprendendovi anche l'aumento previsto dal citato art. 82, comma II, cod. pen. (senza che tale aumento dovesse essere esplicitato), la pena da infliggere per il duplice omicidio e le lesioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, per la denegata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. n.152/91, basata sull'erroneo assunto che detta attenuante richiedesse l'effettuazione di chiamate in correità e sulla indebita svalutazione, per converso, degli elementi rappresentati dalla difesa, ed oggettivamente accertati, costituiti, in particolare, oltre che dall'ampia confessione resa dal CC dopo la sua spontanea costituzione in carcere, comprensiva dell'indicazione di una serie di dati assumibili come riscontro alle dichiarazioni di altri "collaboratori di giustizia", anche dall'avere il medesimo CC fatto recuperare un cospicuo quantitativo di armi occultato nei pressi del tribunale di Salerno e, soprattutto, dall'avere egli, nella sua quantità di esponente di spicco di una temibile organizzazione camorristica, pubblicamente esortato, con ripetuti messaggio ed appelli, gli altri appartenenti a detta organizzazione ad "arrendersi" allo Stato, cessando ogni attività criminosa;
3) ulteriore violazione di legge, relativamente alla denegata riduzione di pena, da riguardarsi come illegittima, per non avere la corte di merito tenuto adeguatamente conto di decisivi elementi a favore dell'imputato, puntualmente segnalati dalla difesa, quali, in particolare: la condotta processuale "improntata alla massima lealtà e collaborazione"; il già ricordato appello rivolto dal CC agli altri affiliati del sodalizio camorristico (la cui efficacia poteva, tra l'altro, desumersi dalle dichiarazioni rese alla corte d'assise di Salerno, in data 5 febbraio 1996, dal "collaboratore AI NO); la tempestiva e disinteressata confessione resa dall'imputato, anche con riguardo a delitti che mai gli erano stati addebitati.
In diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato, per la decisiva e assorbente ragione che, in effetti, l'aumento di pena applicato dal giudice d'appello, nonostante il mancato accoglimento di tutti i motivi di gravame proposti dal pubblico ministero, quali puntualmente risultano illustrati nell'impugnata sentenza, costituisce - come rettamente denunciato dalla difesa - violazione del fondamentale principio di devoluzione, sancito dall'art. 597, comma 1, c.p.p. Quest'ultimo, infatti, nel prevedere che l'appello "attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti", non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo ("punti della decisione") entro i quali il giudice di secondo grado può e deve operare, ma con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dell'accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè il "petitum", sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per dirla in "termini", civilistici, l'equivalente della "causa petendi". Ed è noto come, anche nel processo civile, l'osservanza del principio dispositivo (che in detto processo costituisce la regola) e del principio di devoluzione (valido per le impugnazioni civili come per quelle penali), richiede che il giudice non si discosti dal "petitum" e dalla "causa petendi", unitariamente considerati. Significativo, del resto, al riguardo, appare anche il fatto che quando il legislatore ha ritenuto di poter ammettere che il giudice d'appello si discostasse dal "petitum", in deroga alla regola generale che lo vieta, lo ha espressamente disposto, come si rileva dalle previsione dell'art. 597, comma 5 c.p.p., sulla base delle quali è possibile, in appello, l'applicazione, anche d'ufficio (e, quindi, indipendentemente da specifica richiesta), di taluni benefici e di circostanze attenuanti.
Alla luce di tali principi deve quindi essere interpretato anche il comma 2, lett. a), dell'art. 597 c.p.p., sul quale la corte di merito, sembra, in particolare, aver fato leva per giustificare il disposto aumento di pena. La possibilità ivi prevista, per il giudice d'appello, quando appellante è il pubblico ministero, di operare, tra l'altro, un aumento della pena inflitta in prime cure, non può, infatti, prescindere dall'osservanza della regola generale dettata dal primo comma, quale precedentemente illustrata e non può, quindi, essere ritenuta sussistente (come invece parrebbe essere stato ritenuto nell'impugnata sentenza), per il solo fatto che l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero indipendentemente da quelle che sono state le specifiche richieste da quest'ultimo avanzate. Diversamente opinando si potrebbe infatti, giungere alla paradossale conclusione che il giudice d'appello potrebbe operare una "reformatio in pejus" anche in presenza di una impugnazione del pubblico ministero che (come ben è possibile, anche se non frequentate), fosse esclusivamente volta ad ottenere una pronuncia di proscioglimento dell'imputato.
Ora nella fattispecie in esame, il procuratore generale di Salerno, nel proporre appello avverso la decisione di primo grado, si era limitato - giusta quanto illustrato nell'impugnata sentenza - a chiedere, con riguardo all'omicidio della piccola ON AR ed alle lesioni riportate dal De UC IG, l'esclusione della ritenuta ipotesi di cui all'art. 82, comma II, c.p.p., con ritrasmissione degli atti al pubblico ministero per nuovo esercizio dell'azione penale relativamente ai fatti anzidetti, da qualificarsi, rispettivamente, come omicidio volontario e lesioni volontarie, senza formulare, al riguardo, alcuna subordinata concernente la misura della pena inflitta;
subordinata che, d'altra parte, neppure poteva ritenersi, per implicito, ricompresa nella richiesta anzidetta, ovvero in quelle, peraltro respinte anch'esse "in toto" dal giudice d'appello, di esclusione delle attenuanti generiche e di aumento della pena inflitta a titolo di continuazione per soli reati satelliti (violazione della legislazione sulle armi e ricettazione). Di qui, alla stregua dei principi precedentemente illustrati, l'ineludibile conseguenza della illegittimità dell'operato aumento di pena, il quale va, pertanto, eliminato senza necessità di rinvio, all'uopo, al giudice di merito, potendo al riguardo provvedere direttamente questa Corte, in applicazione del disposto di cui all'art. 620, lett. L, c.p.p. Passando quindi all'esame del secondo motivo di ricorso, ritiene la Corte che esso sia, invece, da riguardarsi come manifestamente infondato. Ineccepibilmente, infatti, la corte di merito di secondo grado, così come aveva fatto quella di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'invocata diminuente di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 152/91, non ritenendo che la semplice enunciata
"dissociazione" del ricorrente dal sodalizio criminoso, pur accompagnata dagli altri elementi poi richiamati, come dianzi illustrato, dalla difesa del ricorrente medesimo, con particolare riguardo all'"appello" alla resa rivolto agli altri camorristi, potesse costituire quella attività di "concreto aiuto" per la "ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati", richiesta per la riconoscibilità della diminuente in questione.
A prescindere, infatti, dalla non riscontrata, positiva efficacia, dell'"appello" anzidetto (a proposito della quale la difesa del ricorrente altro non ha fatto se non richiamare semplici apprezzamenti soggettivi, espressi da varie persone, da cui non risulta fosse ricavabile in alcun modo la prova che l'"appello" fosse stato, in realtà, raccolto e tradotto in atto da un numero consistente di aderenti al sodalizio criminoso), vi è da dire che, in ogni caso, la dichiarata indisponibilità del CC a indicare nominativamente i propri complici nei vari delitti in ordine ai quali egli aveva pur reso confessione è stata correttamente valutata come del tutto incompatibile con l'atteggiamento di leale ed incondizionata collaborazione richiesto dal citato art. 8 del D.L. n.152/91. Nè può ritenersi - come sembra invece volersi sostenere da parte della difesa - che, in presenza di condizioni nelle quali il "concreto aiuto" all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria sarebbe oggettivamente possibile, nella forma più efficace indicata nella stessa norma, e cioè in quella che consenta, oltre che la "ricostruzione dei fatti", anche "l'individuazione o la cattura degli autori dei reati", possa essere rimesso alla discrezionale e insindacabile valutazione del soggetto che pur sia interessato a fruire del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla norma anzidetta, limitarsi a prestare una diversa forma di collaborazione, solo soggettivamente assunta come dotata di pari, se non maggiore efficacia. Del tutto inconferente, poi, si appalesa, rispetto alla problematica in esame, il richiamo, pure operato dalla difesa del ricorrenti, alle pronunce della Corte costituzionale (in particolare le sentenza nn. 357/94 e 68/95), con le quali è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, relativamente ai casi in cui, per varie ragioni, il soggetto condannato per taluno dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari non fosse in grado di prestare la collaborazione richiesta perché detti benefici potessero ugialmente essergli concessi.
Le suindicate pronunce, infatti, riguardando - come ricordato dalla stessa difesa del ricorrente - i casi di c.d. "collaborazione impossibile", giocano, semmai, in senso diametralmente opposto a quello prospettato da detta difesa, dimostrando che, secondo il giudice delle legge, il subordinare la fruizione di benefici alla prestazione di un'attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria o di polizia, nelle forme ritenute più efficaci (e quindi anche, in particolare, nella forma della chiamata in correità) è del tutto legittimo, salvo che l'anzidetta collaborazione sia oggettivamente impossibile;
il che è proprio quanto, invece, nel caso in esame, non si verifica. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, anche questo appare del tutto infondato.
A fronte, infatti, del motivato diniego opposto dalla corte territoriale alla richiesta di riduzione della pena inflitta per l'omicidio - diniego basato sulla ragionevolmente ritenuta "gravità estrema" del fatto, che coinvolse due vittime innocenti oltre a quella già designata, nonché sulla personalità del CC, indicato (senza che su ciò vi sia contestazione alcuna), come soggetto "appartenente in posizione apicale alla più sanguinaria consorteria camorristica della Campania" - stanno nient'altro che delle valutazioni soggettive di segno contrario, volte a valorizzare altri elementi, dei quali si è già fatto cenno nell'esposizione in fatto. Di tali elementi, peraltro, come risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 28), la corte di merito non ha mancato di tenere conto, pervenendo tuttavia, con valutazione sorretta da adeguata motivazione e, pertanto, del tutto insindacabile in questa sede, alla motivata conclusione della loro subvalenza rispetto a quelli di segno negativo già indicati, cui va aggiunto anche il riferimento ai numerosi e gravi precedenti dell'imputato, quali risultanti dal certificato penale, indicativi, unitamente al suo ruolo di "capo" camorrista, di una notevolissima capacità a delinquere, del tutto idonea, come tale a giustificare, oltre che il diniego della prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche (del quale, sostanzialmente, il ricorrente non si è deluto), anche quello della invocata riduzione della pena base.
Nè, in contrario, potrebbe valere il richiamo che la difesa del ricorrente ha fatto alle dichiarazioni rese dal AI NO, sia perché non viene in alcun modo specificato che tali dichiarazioni siano state, a suo tempo, sottoposte all'attenzione del giudice d'appello, sia perché, per come esse vengono riportate nel motivo di ricorso in esame, si appalesano del tutto prive del tutto prive di qualsivoglia carattere di decisività, ai fini che qui interessano, risultano da esse soltanto che l'"appello" della resa, di cui è parlato nella trattazione del motivo precedente, aveva avuto, "in un primo momento", un "largo consenso"; il che, indipendentemente dalla mancata specificazione dei successivi sviluppi di detto iniziale consenso, nulla aggiunge e nulla toglie al quadro complessivo precedentemente esaminato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento di pena di anni tre, che elimina, rideterminando pertanto la pena complessiva in anni 25 di reclusione, Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998