Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1998, n. 2003
CASS
Sentenza 19 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero,il giudice d'appello,nel respingere il gravame, non può,senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art.597,comma 1,c.p.p..operare,ai sensi del comma 2,lett.a),di detto articolo,un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero,relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.

Non può fruire dell'attenuante di cui all'art.8,comma 1,del D.L.13 maggio 1991 n.152,convertito con modifiche in L.12 luglio 1991 n.203,il dissociato da organizzazioni malavitose di tipo mafioso il quale,pur avendone la possibilità,rifiuti di fornire indicazioni circa l'identità dei propri complici,limitandosi a lanciare un pubblico appello all'abbandono dell'attività delinquenziale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1998, n. 2003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2003
    Data del deposito : 19 gennaio 1998

    Testo completo