Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché essa sia idonea al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario; ne consegue che è valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 20857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20857 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
20857-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 151 Vito Di Nicola - Presidente - Aldo Aceto PU 17/1/2017 Enrico Mengoni R.G.N. 28329/2016 Ubalda Macrì -Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AU PP, nato ad [...], l'[...], avverso la sentenza in data 7.1.2016 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Fergola Armando, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7.1.2016 il Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione, ha condannato AU PP alla pena di € 8.000,00 di ammenda, pena sospesa, e revoca del decreto penale di condanna n. 390/14. UM L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo A), art. 29, comma 1, e 55, comma 1, sub a), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, e di cui al capo B), art. 17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, sub b), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
in Roma, via Casale del Finocchio, 198, accertamento del 3.10.2012. 2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per erronea applicazione di norme giuridiche processuali in relazione all'art. 161 c.p.p. Espone che era stato tratto a giudizio, a seguito di decreto penale opposto, per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, nonché per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La violazione del reato era stata accertata a seguito di un infortunio sul lavoro occorso a IO AN che, come meccanico, aveva eseguito un intervento di cambio dell'olio sul camion del figlio, AU ES. La sua qualità di datore di lavoro era stata accertata solo attraverso la dichiarazione resa all'operante NF HI dell'ASL Roma B, che, a seguito della segnalazione della persona offesa, si era recato presso la sede della AU Service Group a r.l. ove aveva assunto informazioni. Dagli atti di causa non risultava notificata alcuna contravvenzione ma era stato redatto solo il verbale di elezione di domicilio in data 3.10.2012 per un reato ancora non perfezionato e poi era stata elevata la contravvenzione il 4.1.2013, dopo il decorso del termine indicato per l'esecuzione delle prescrizioni. Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 erano illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il ricorrente si duole del fatto che le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 sono illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo. Tale doglianza non trova fondamento nel decreto legislativo citato ed è del tutto extra-vagante rispetto al sistema che, non a caso, non prescrive alcuna specifica formalità di notificazione о comunicazione, perché mira al raggiungimento dello scopo che è quello della conoscenza della prescrizione da parte del destinatario perché possa uniformarvisi. wh Il ricorrente non contesta di aver avuto conoscenza effettiva della prescrizione, sicché poteva e doveva adempiervi immediatamente. In tema, va ribadito l'orientamento risalente di questa Sezione, n. 7673/80, Rv 145638, secondo cui "La procedura di notificazione, prevista dall'art 142 cod proc civ, applicabile, salvo specifiche previsioni, alla notificazione di atto dell'amministrazione finanziaria a privati, comprende varie attività dirette a far si 2 che essa possa raggiungere lo scopo di provocare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario non residente, ne dimorante, ne domiciliato nella Repubblica, sempre che pero tale destinatario non abbia eletto domicilio nella Repubblica. Se invece tale elezione sia avvenuta e non ha Rilevanza la circostanza che cio si sia verificato nel caso e in occasione di un procedimento penale e che il domiciliatario sia stato eletto nella persona del difensore validamente la notifica dell'invito alla conciliazione amministrativa del contesto deve ritenersi effettuata presso il difensore domiciliatario, che, accettando di ricevere la notificazione, determina il conseguimento dello scopo di essa. (fattispecie relativa alla procedura di cui agli artt 10 e 11 legge 3 gennaio 1951, In 27)" (mass. uff.)
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Vito Di Nicola Mill Now não devance DEPOSITATA IN CANCELLERIA] - 2 MAG 2017 LCANCELLIERE Luana Mariani 3