Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
c.C. 72880 E 26/40PUBBLICA ITALIANA N IO Z ISTRA 5 0 4 4 36 / 0 3 REG IA . N R - TA A B R. D LL. D.P. IBU TE EL A ESEN B. TR D SENSI TA OME DEL 131 TERIA AI . N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S.V.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 25214/00 Bel. Consigliere Cron. лолия Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 01/10/02 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA .N. 72980 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo ! rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PISA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 121 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 3404
contro
-1- ME MI NI SPA, in persona del Curatore .i. fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI PINTO, giusta delega a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 46/00 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata il tributaria 16/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
+ udito per il resistente l'Avvocato LUIGI PINTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibiiltà del ricorso;
in subordine per il . ! rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in data 16 maggio 2000, di cui in epigrafe, definendo in appello, su gravame dell'Ufficio i.v.a. di Pisa, una vertenza, a Suo tempo, istituita dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del suddetto capoluogo toscano dalla MI NI s.p.a. per contestare una cartella di pagamento con la quale, sulla base avviso di rettifica divenuto definitivo perché non reclamato, le era stato intimato il versamento di imposta sul valore aggiunto ed accessori relativamente al 1988, а conferma della pronuncia resa al riguardo dal primo giudice, statuì non l'amministrazione finanziaria titolo a far avere valere le ragioni erariali discusse nei confronti sopraggiunto fallimento della società dianzi del menzionata, dovendo tali ragioni essere ravvisate caducate per non essere state iscritte a ruolo nel termine decadenziale stabilito dall'art. 17, comma 3, d.p.r. 29.IX.1973 n. 602, nel testo vigente prima della novellazione risultante dall'art. 6 L.26.II.1999 n. 46, da intendersi applicabile nella fattispecie ratione temporis. Il Ministero dell'economia e delle finanze 3 ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, non utilmente notificatagli ai fini di cui agli artt. 38, comma 2, € 51 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, 325 cod.proc.civ., e 21, comma 1, L.13.V.1999 n.133. della MI NI s.p.a.I l fallimento notificatogli il 6 dicembre resiste al ricorso, 2000, con controricorso del 10 gennaio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa fattispecie dalla Commissione tributariasulla regionale della Toscana dovrebbe essere ravvisata cassazione perché inficiata da assibile di "violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.p.r. 602/73", nonché da "motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". La ed inp. . ricorrente, più specificamente, buona sostanza, sulla premessa che "l'art. 17 u.c. d.p.r. 602/73, nella letione vigente ai fatti di causa prevedeva (che) le imposte liquidate, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate accertamenti degli uffici devono__ pase agli essere iscritti in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza, а pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento divenuto definitivo", prospetta essere "di tutta evidenza" che la disposizione in questione "non riguarda le pene pecuniarie", puntualizzando, quindi, che "poiché la norma in esame è norma di decadenza non può certo essere letta in modo tale da ricomprendere le pene perciò, "la C.T.R. ha pecuniarie", e che, erroneamente dichiarato per una parte delle somme - estinzione per decadenza;
una iscritte a ruolo decadenza non prevista dalla legge", in quanto "i diritti erariali relativi alle pene pecuniarie, вы _nteressi e agli altri accessori relativi a non si erano estinti per decadenza….... per queste l'ottima ragione che decadenza non poteva esserci”. La censura non merita ingresso. In proposito, giova porre in risalto quanto segue. E' enunciazione fermissima nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione del giudizio in esame, quella secondo cui nella fase processuale di assazione, che ha per oggetto esclusivamente la 5 revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto sollevate, non sono proponibili nuove questioni giuridiche 0 temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel pregresso stadio di merito (tranne che si tratti di, non precluse, questioni rilevabili d'ufficio, ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti), sicchè i motivi del ricorso proposto dalla parte stata appellante z in secondo grado devono investire a pena di o r inammissibilità, questioni che siano state n specificamente comprese nell'articolazione dei motivi di appello (cfr., in terminim , da ultimo, Cass. Sez. trib., sent. n.9097 del 21.VI.2002, cui adde id Sez. III civ., sent. n.2088 dei 24.II.2000). Orbene, nel caso discusso, dalla narrativa, analitica e minuziosa, dei fatti della causa contenuta nella sentenza di merito contestata, cui non viene mosso nessun appunto di omissione di pronuncia, e dal testo del ricorso, non è dato- ricavare nessun elemento da quale sia possibile desumere che l'amministrazione finanziaria, stata 6 appellante dinanzi alla commissione tributaria ritualmente e specificamenteregionale, [abbia sollevate dinanzi alla commissione tributaria specificamente regionale, abbia ritualmente e sollevato dinanzi a detta commissione la qui prospettata questione della non riferibilità della decadenza in argomento alle pene pecuniarie ed agli accessori e queste propriamente relativi: la deduzione della questione considerata nella presente fase del processo, pertanto, in applicazione del principio di diritto più sopra enunciato, va riscontrata preclusa per effetto del surrichiamato divieto di nova in cassazione. Corollario di ciò è che il ricorso, siccome correlato а motivo inaccoglibile, deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del ministero ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e la condanna la p.a. ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi euro 2.100,00, dei quali euro 2.000,00 di onorari. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio 7 della cella Sezione tributaria cassazione 1'1 ottobre 2002. IL RELATORElich aumi Podini,общей Ивеплои GALL ERIA 26 MAR. 2003 DEPULTAIC Атоев Сколь 14/CANCELLIERE 01 Oggi 8 Corte Suprema di IL PRESIDENTE all Avolds Carre NCELLIERE C