CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Trattenimento illegittimo nei Cpr, più facile l’azione risarcitoriaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 9 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18658 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2026 del GIP del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv.to Sergio De Angelis, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 11/12/2025 e notificato il 24/1/2026, con il quale veniva imposto a Pompucci il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) per la durata di anni cinque, con contestuale prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il medesimo periodo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'interessato, deducendo un unico motivo di gravame con cui Penale Sent. Sez. 3 Num. 18658 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 17/04/2026 lamenta la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p. Il ricorrente evidenzia una discrasia tra la prescrizione dell'obbligo di firma contenuta nel provvedimento del Questore e quella riportata nella parte motiva dell'ordinanza di convalida del GIP. In particolare, il provvedimento del Questore imponeva l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia Giudiziaria "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo di ogni incontro" della squadra di riferimento. L'ordinanza di convalida, invece, nel riepilogare il contenuto del provvedimento questorile, indica quale prescrizione quella "di presentarsi per adempiere all'obbligo di firma [...] mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo". Secondo la difesa, il GIP avrebbe quindi convalidato una prescrizione diversa, più gravosa e non prevista nell'atto originario, omettendo di fornire qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni di tale aggravamento, vizio che inficerebbe la validità dell'intero provvedimento di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta un vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente aggravato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, convalidando una prescrizione oraria più afflittiva rispetto a quella disposta dal Questore, senza fornire alcuna giustificazione in merito. 2. La doglianza si fonda su un'erronea interpretazione della natura e degli effetti del provvedimento di convalida. Il procedimento di convalida previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, per le prescrizioni che incidono sulla libertà personale come l'obbligo di firma, attribuisce al giudice una funzione di controllo sulla legittimità del provvedimento emesso dall'autorità amministrativa e sulla sussistenza dei presupposti di legge. È stato anche precisato che il contenuto della richiesta del PM che instaura il procedimento di convalida condiziona inderogabilmente il potere del GIP nel senso che "la decisione del giudice deve essere corrispondente al petitum del pubblico ministero" (Sez. 3, n. 37124 del 18/05/2005, [...], Rv. 232306 - 01). 2.1 Nel caso di specie, il dispositivo dell'ordinanza impugnata recita testualmente: "
P.Q.M.
convalida il provvedimento del questore di Roma emesso 1'11.12.2025 notificato il 23.01.2026 [...]". L'oggetto della convalida è, dunque, inequivocabilmente, il provvedimento del Questore nella sua interezza e nel suo tenore letterale e non un provvedimento diverso o modificato. L'erronea indicazione, contenuta nella parte motiva dell'ordinanza del GIP, circa le modalità orarie dell'obbligo di firma ("mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo .mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo") costituisce un palese e irrilevante errore materiale, un mero lapsus calami nella fase di riepilogo del contenuto dell'atto da convalidare. Tale errore descrittivo non ha alcuna efficacia modificativa o integrativa del provvedimento del Questore, il cui contenuto prescrittivo rimane l'unico riferimento normativo per l'interessato. 2.2 Ne consegue che l'obbligo a carico del ricorrente è e rimane quello originariamente disposto dal Questore, ovvero la presentazione alla polizia giudiziaria "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo" di ogni incontro. La discrasia evidenziata nel ricorso, confinata alla sola parte espositiva dell'ordinanza di convalida e smentita dal tenore del dispositivo, non produce alcun effetto giuridico e non determina alcun aggravamento della posizione del ricorrente. 2.3 Essendo l'aggravamento della prescrizione un evento giuridicamente e fattualmente insussistente, la censura relativa alla mancanza di motivazione su tale punto risulta priva di fondamento. Non vi era, infatti, alcuna modifica da motivare. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, in quanto basato su un presupposto - l'avvenuta modifica in peius della prescrizione da parte del GIP - erroneo. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/4/2026
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv.to Sergio De Angelis, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 11/12/2025 e notificato il 24/1/2026, con il quale veniva imposto a Pompucci il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) per la durata di anni cinque, con contestuale prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il medesimo periodo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'interessato, deducendo un unico motivo di gravame con cui Penale Sent. Sez. 3 Num. 18658 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 17/04/2026 lamenta la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p. Il ricorrente evidenzia una discrasia tra la prescrizione dell'obbligo di firma contenuta nel provvedimento del Questore e quella riportata nella parte motiva dell'ordinanza di convalida del GIP. In particolare, il provvedimento del Questore imponeva l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia Giudiziaria "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo di ogni incontro" della squadra di riferimento. L'ordinanza di convalida, invece, nel riepilogare il contenuto del provvedimento questorile, indica quale prescrizione quella "di presentarsi per adempiere all'obbligo di firma [...] mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo". Secondo la difesa, il GIP avrebbe quindi convalidato una prescrizione diversa, più gravosa e non prevista nell'atto originario, omettendo di fornire qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni di tale aggravamento, vizio che inficerebbe la validità dell'intero provvedimento di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta un vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente aggravato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, convalidando una prescrizione oraria più afflittiva rispetto a quella disposta dal Questore, senza fornire alcuna giustificazione in merito. 2. La doglianza si fonda su un'erronea interpretazione della natura e degli effetti del provvedimento di convalida. Il procedimento di convalida previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, per le prescrizioni che incidono sulla libertà personale come l'obbligo di firma, attribuisce al giudice una funzione di controllo sulla legittimità del provvedimento emesso dall'autorità amministrativa e sulla sussistenza dei presupposti di legge. È stato anche precisato che il contenuto della richiesta del PM che instaura il procedimento di convalida condiziona inderogabilmente il potere del GIP nel senso che "la decisione del giudice deve essere corrispondente al petitum del pubblico ministero" (Sez. 3, n. 37124 del 18/05/2005, [...], Rv. 232306 - 01). 2.1 Nel caso di specie, il dispositivo dell'ordinanza impugnata recita testualmente: "
P.Q.M.
convalida il provvedimento del questore di Roma emesso 1'11.12.2025 notificato il 23.01.2026 [...]". L'oggetto della convalida è, dunque, inequivocabilmente, il provvedimento del Questore nella sua interezza e nel suo tenore letterale e non un provvedimento diverso o modificato. L'erronea indicazione, contenuta nella parte motiva dell'ordinanza del GIP, circa le modalità orarie dell'obbligo di firma ("mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo .mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo") costituisce un palese e irrilevante errore materiale, un mero lapsus calami nella fase di riepilogo del contenuto dell'atto da convalidare. Tale errore descrittivo non ha alcuna efficacia modificativa o integrativa del provvedimento del Questore, il cui contenuto prescrittivo rimane l'unico riferimento normativo per l'interessato. 2.2 Ne consegue che l'obbligo a carico del ricorrente è e rimane quello originariamente disposto dal Questore, ovvero la presentazione alla polizia giudiziaria "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo" di ogni incontro. La discrasia evidenziata nel ricorso, confinata alla sola parte espositiva dell'ordinanza di convalida e smentita dal tenore del dispositivo, non produce alcun effetto giuridico e non determina alcun aggravamento della posizione del ricorrente. 2.3 Essendo l'aggravamento della prescrizione un evento giuridicamente e fattualmente insussistente, la censura relativa alla mancanza di motivazione su tale punto risulta priva di fondamento. Non vi era, infatti, alcuna modifica da motivare. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, in quanto basato su un presupposto - l'avvenuta modifica in peius della prescrizione da parte del GIP - erroneo. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/4/2026