Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
Ha natura di atto irripetibile la relazione della polizia di frontiera di uno Stato estero, poi trasmessa alla polizia giudiziaria italiana e da questa inserita, previa traduzione, in una propria comunicazione, che sia stata redatta all'esito di un controllo di natura amministrativa per attestare, al di fuori di specifiche indagini per l'accertamento di reati commessi nei due Stati, l'avvenuto passaggio di frontiera ad opera di un soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 44317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44317 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1221
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 033606/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI CA, N. IL 15/01/1974;
avverso SENTENZA del 07/03/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LUPONIO Ennio del foro di Roma, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di CI CA ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di concorso in fraudolenta dispersione di una autovettura assicurata marca BMW (artt. 110 e 642 cod. pen.). I giudici di merito hanno accertato che il proprietario dell'auto (il coimputato BO Sergio non ricorrente) il 12 luglio 1998 alle ore 22.50 presso la Questura di Bergamo ha denunciato il furto dell'auto come avvenuto alle precedenti ore 20.15 - 21.30 e che un controllo di frontiera effettuato alle ore 0.45 dello stesso giorno aveva evidenziato che il CI era alla guida di quell'auto di passaggio al confine tra Ungheria e Romania. Il difensore deduce violazione di legge per avere la corte di appello ritenuto utilizzabile un documento proveniente dalla polizia di frontiera ungherese che la polizia stradale italiana ha ricevuto tradotto e trasfuso in una propria comunicazione acquisita al fascicolo per il dibattimento in violazione dell'art. 431 cod. proc. pen., lett. b). Rileva trattarsi di atto di polizia giudiziaria che non può essere considerato irripetibile.
Con altro motivo deduce la violazione di norme relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere in quanto il documento ungherese trasmesso dalla Polizia Stradale italiana ha natura di atto di polizia giudiziaria e non riveste natura amministrativa trattandosi di relazione di servizio di polizia italiana contenente analoga relazione di servizio di autorità straniera. Tanto comporta la violazione dell'art. 729 cod. proc. pen. che prescrive la inutilizzabilità dei documenti e degli atti acquisiti da autorità straniera non tramite rogatoria.
Il ricorso è infondato in quanto il documento in questione costituisce atto irripetibile avente natura non di polizia giudiziaria perché con lo stesso si da conto di una attività di natura amministrativa compiuta da autorità straniera, quale l'accertamento di un passaggio di frontiera comunicato dalla polizia magiara alla polizia italiana, non nel corso di specifiche indagini per l'accertamento di reati commessi nei due paesi.
Al riguardo vale considerare la giurisprudenza di legittimità riferita al concetto di atto irripetibile inseribile nel fascicolo per il dibattimento del quale si può dare lettura in quanto documentazione descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico (Cass. 3^, 29/05/1992 n. 6547, ud. 22/04/1992, rv. 190497). Trattasi di attività che si esauriscono in contesti, su persone e su oggetti in modo tale che non si possono eseguire una seconda volta (Cass. 5^, 11/09/1991 n. 9137, ud. 13/08/1991, rv. 191197); la irripetibilità si concreta nella impossibilità di rinnovare nel giudizio il medesimo atto (Cass. 1^ 09/05/2005 n. 5168, ud. 23/01/1995, rv. 201426). Questa corte ha più volte ricordato che ai fini della qualificazione di un atto come "irripetibile" occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell'atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione (poco importa se seguita o meno di provvedimenti coercitivi, personali o reali), di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti (Cass. 1^, 08/08/2000 n. 8860, ud. 14/06/2000, rv. 216551; Cass. 1^, 24/07/1993 n. 7263, ud. 14/06/1993, rv. 194829 relativo all'accertamento che un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. era stato notato fuori della sua abitazione).
Anche la seconda doglianza è infondata in quanto, non essendo l'atto espressione di attività di polizia giudiziaria straniera diretta all'accertamento di reati, bensì costituendo la casuale non ripetibile verifica amministrativa di un passaggio di frontiera, non vi è necessità di rogatoria per la sua acquisizione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005