Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 37124
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il potere di convalida del giudice per le indagini preliminari del provvedimento del questore è inderogabilmente condizionato dal positivo esercizio dell'azione di prevenzione criminale da parte del P.M., pertanto la decisione del giudice deve essere correlata al "petitum" del pubblico ministero. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore di diffida a presenziare alle manifestazioni sportive indicate e di imposizione dell'obbligo di comparire presso l'autorità di polizia in coincidenza con le gare disputate, in quanto il P.M. aveva richiesto nei termini la convalida solo in riferimento alla diffida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 37124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37124
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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