Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il potere di convalida del giudice per le indagini preliminari del provvedimento del questore è inderogabilmente condizionato dal positivo esercizio dell'azione di prevenzione criminale da parte del P.M., pertanto la decisione del giudice deve essere correlata al "petitum" del pubblico ministero. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore di diffida a presenziare alle manifestazioni sportive indicate e di imposizione dell'obbligo di comparire presso l'autorità di polizia in coincidenza con le gare disputate, in quanto il P.M. aveva richiesto nei termini la convalida solo in riferimento alla diffida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 37124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37124 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 18/05/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 685
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 4948/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI RO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 12.1.2005 dal g.i.p. del tribunale di Ancona;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 12.1.2005 il g.i.p. del tribunale di Ancona ha convalidato il provvedimento con cui il 17.11.2004 il questore di Ancona aveva disposto ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989 a carico di RO ON il divieto di accedere per la durata di due anni agli impianti dove si tengono incontri di basket, nonché la prescrizione di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. in occasione di ogni gara ufficiale in cui è impegnata la squadra di basket della SICC BPA di Jesi.
Il giudice, vista la richiesta di convalida del pubblico ministero, rilevato il rispetto dei termini di legge, ha ritenuto sussistere i presupposti di merito del provvedimento questorile, giacché il ON era stato denunciato in relazione ai reati di cui all'art. 6 bis legge 401/1989 in quanto, durante un incontro di basket tra la
SICC BPA Jesi e la Pallacanestro Varese era stato visto "colpire ripetutamente con pugni" un pannello posto a protezione della panchina dei giocatori della squadra ospite, determinandone la rottura.
2- Il ON, col ministero del difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo nullità dell'ordinanza, erronea applicazione della legge penale e processuale, mancanza e manifesta illogicità di motivazione.
In particolare lamenta:
2.1 - che il pubblico ministero aveva richiesto la convalida del provvedimento questorile soltanto per il divieto di presenziare alle manifestazioni sportive e non anche per la prescrizione a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza, che sola necessitava della convalida giurisdizionale;
che inoltre la richiesta del p.m. era priva di qualsiasi motivazione;
2.2 - che illegittimamente il giudice ha ravvisato come presupposto della misura il reato di cui all'art. 6 bis legge 401/1989 (peraltro diverso da quello di danneggiamento addebitato dal questore), giacché il comportamento dello stesso ON (aver infranto con un pugno il pannello di plaxigas posto a protezione della panchina della squadra ospite) non era sussumibile nelle ipotesi previste nella norma suddetta;
2.3 - che l'ordinanza del giudice si è limitata a un controllo meramente formale dei presupposti della misura, senza realmente motivare sulla necessità e urgenza del provvedimento, sulla pericolosità sociale dello stesso ON, sulla durata delle prescrizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona in data 11.1.2005 ha presentato al g.i.p. dello stesso tribunale la richiesta di convalida "del provvedimento di diffida a presenziare alle manifestazioni sportive emesso dal questore di Ancona in data 17.11.2004 nei confronti di ON RO" e notificato all'interessato il 10.1.2005.
Come già detto in narrativa, il provvedimento questorile conteneva anche la prescrizione a carico del ON di comparire personalmente presso l'autorità di polizia in coincidenza di ogni gara ufficiale disputata dalla squadra di basket di Jesi. Ma di questa prescrizione il pubblico ministero non ha richiesto la convalida, come invece il terzo comma dell'art. 6 legge 13.12.1989 n. 401 gli imponeva di fare, entro le quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile, per evitare la decadenza della stessa prescrizione. Per conseguenza, da una parte il giudice per le indagini preliminari di Ancona ha convalidato, la misura restrittiva della libertà personale senza la doverosa richiesta del pubblico ministero;
dall'altra la medesima misura restrittiva ha perso efficacia, dal momento in cui è mancata la tempestiva richiesta di convalida relativa alla stessa. Non si potrebbe sostenere che nella richiesta di convalida della diffida a presenziare alle manifestazioni sportive era anche implicita la richiesta di convalida della prescrizione a comparire personalmente all'autorità di polizia in coincidenza con le anzidette manifestazioni sportive.
Il potere di convalida del giudice è inderogabilmente condizionato dal positivo esercizio della azione di prevenzione criminale da parte del pubblico ministero, che, con decreto motivato, può anche decidere di non procedere all'azione (ult. periodo del citato terzo comma dell'art. 6). Secondo un principio generale del processo penale, indubbiamente applicabile anche al processo di prevenzione criminale, la decisione del giudice deve essere strettamente correlata al petitum del pubblico ministero, a garanzia dei diritti della parte privata (imputato o destinatario della misura di prevenzione), giacché la mancata correlazione esporrebbe la parte privata a una decisione sulla quale essa non ha avuto la possibilità di interloquire e sulla quale, anzi, non ha avuto modo di svolgersi neppure il necessario contraddittorio con la parte pubblica. Proprio per questa ragione garantista non può estendersi indebitamente l'ambito della richiesta di convalida formulata dal Pubblico Ministero.
4 - Gli altri motivi di ricorso, che peraltro appaiono fondati, restano assorbiti.
In conseguenza della rilevata perdita di efficacia della misura prevenzionale, la ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005