Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
L'art. n. 7 della legge n. 241 del 1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento amministrativo vada comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbono intervenirvi, nonché agli altri soggetti - individuati o facilmente individuabili - che possano subirne pregiudizio, postula poi, come (unica) eccezione, il caso che sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"; pertanto, detto obbligo (sussistente finanche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco) non può ritenersi violato nell'ipotesi in cui, a carico di un architetto, sia stato avviato, dinanzi al competente Consiglio dell'ordine, un procedimento disciplinare funzionale alla declaratoria di cancellazione dall'albo del professionista per mancato godimento dei diritti civili conseguente a sentenza dichiarativa di fallimento, attesa, in tal caso, la evidente sussistenza di quelle "particolari esigenze di celerità del procedimento" derivanti dalle particolari incapacità immediatamente conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR LU, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ G.M., difeso dagli avvocati PITTALIS GUALTIERO, MORELLO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS. NAZ. ARCHITETTI, in persona del legale rapp.te p.t., CONS. degli ARCHITETTI della PROV. di FORLÌ - CESENA, in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBNALE FORLÌ;
- intimati -
avverso la decisione n. 2/99 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e Ingegneri di ROMA, depositata il 09/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Adriano CASELLATO, per delega dell'Avv. G. PITTALIS, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Arch. RD LU proponeva ricorso avverso la delibera 5 maggio 1998 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Forlì - Cesena con la quale è stato cancellato dall'Albo per mancanza del godimento dei diritti civili a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento.
Il ricorso è stato inviato al Consiglio dell'Ordine e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura approvato con D.M. 10 novembre 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1948. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Forlì ne ha disposto la cancellazione dall'Albo professionale, poiché nei suoi confronti era stata adottata sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 2537/25, affermando che il provvedimento era viziato in quanto la sua adozione non sarebbe stata preceduta dalla formale apertura di un procedimento, bensì automatica, al verificarsi della perdita del godimento dei diritti civili, derivante dal fallimento.
In data 26 gennaio 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Con decisione del 26.1 - 9.3.1999 il Consiglio Nazionale degli Architetti respingeva il ricorso proposto a RD LU. Ricorre per cassazione avverso tale decisione il RD con due motivi di ricorso. Non è costituito il Consiglio Nazionale degli Architetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia:1°) violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 25, 35 e 97 della Costituzione;
2) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della decisione, in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 17 del R.D. 23.10.1925 n. 2537; 3) violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7 e segg. della legge 7.8.1990 n. 241 e dei principi generali sul procedimento amministrativo in essa contenuti, in relazione all'art. 360 n. 3 e all'art. 111 della Costituzione;
4) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e all'art. 111 della Costituzione;
per avere la decisione impugnata erroneamente disposto la cancellazione dall'albo del RD LU in base all'art. 20 del R.D. n. 2537/25, il quale sancisce la cancellazione automatica dall'albo quale sanzione accessori al fallimento, senza prevedere l'esperimento di un procedimento, in contraddittorio con l'interessato, volto a valutare i fatti commessi dal professionista per poter apprezzare l'effettivo rilievo della causa della perdita del godimento dei diritti civili sullo status professionale. Deduce il ricorrente che l'art. 20 del R.D. n. 2537/1925 è affetto da illegittimità e quindi suscettibile di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20.3.1965 n. 2244, all. E, sul presupposto della sua natura regolamentare, perché introduce nell'ordinamento un'ipotesi al verificarsi della quale il Consiglio dell'Ordine può disporre in via automatica la cancellazione dall'albo, in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, e cioè sotto il profilo del principio di uguaglianza, della tutela del lavoro, della garanzia del diritto di difesa e dell'obbligo di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che il detto art. 20, inoltre, si pone in contrasto con la legge 7.8.1990 n. 241, perché priva l'interessato di una qualunque minima garanzia di partecipazione al procedimento, il cui esito è frutto di una istruttoria non partecipata.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per violazione ed omessa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge 7.8.1990 n. 241, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il
Consiglio dell'Ordine degli Architetti omesso di inviare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cui alle norme sopra indicate.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente;
essi sono infondati.
Dispone l'art. 20 del R.D. n. 2537/1925 che la cancellazione dall'albo, oltre che a seguito del giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37 n. 2 del detto regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del P.M., nel caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata. Non ha pregio la deduzione che nella specie la perdita del godimento dei diritti civili era addirittura precedente alla iscrizione del ricorrente nell'albo professionale, evidentemente eseguita per non - conoscenza del dichiarato fallimento.
D'altro canto le richiamate disposizioni normative, - che per la loro natura meramente regolamentare non sono scrutinabili dalla Corte Costituzionale, - non si pongono, comunque, in contrasto con le norme della Costituzione indicate dal ricorrente, di tal che dovrebbero essere disapprovate dal giudice. Al riguardo la stessa Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che dalle sanzioni disciplinari - la cui irrogazione richiede sempre un procedimento in contraddittorio che consente di adeguare la sanzione medesima al caso concreto, secondo il principio di proporzione, vanno tenuti ben distinti i casi in cui la legge preveda la decadenza automatica come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso o per la permanenza nell'albo o nel ruolo (cfr. sentenze Corte Cost. n. 297/93, 226/97, 2/99). Quanto, poi, alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 50 L. Fall., per non aver previsto la non iscrizione nel pubblico registro dei falliti in caso di fallimento cd. incolpevole, è agevole osservare che al fine del preliminare, indefettibile, accertamento della rilevanza nella specie della questione, sarebbe stato necessario che il ricorrente non si limitasse alla mera affermazione che il suo era un fallimento incolpevole, ma indicasse concreti e specifici elementi di supporto al riguardo. Tal che, alla stregua dell'eseguita prospettazione, la deduzione risulta inammissibile.
In ordine al secondo motivo (violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990) è giurisprudenza di questa Corte (cfr. S.U. sent. n.
95/2000) che l'ampia formulazione della norma, - la quale prevede che "l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi", - induce a ritenere che essa riguardi indistintamente tutti i provvedimenti amministrativi, basati su accertamenti semplici o complessi, discrezionali o vincolati, e favorevoli o pregiudizievoli per il destinatario. E che anche i provvedimenti vincolati siano inclusi tra quelli cui la disposizione si riferisce, è confermato dal successivo art. 13, il quale esclude dall'applicazione della nuova disciplina soltanto "l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione". Pertanto, la natura amministrativa della cancellazione dall'albo dovrebbe indurre a ritenere sussistente l'obbligo della comunicazione all'architetto dichiarato fallito e nei cui confronti debba essere emesso il provvedimento che gli impedisce la prosecuzione dell'esercizio della attività professionale. Nè sarebbe corretto obiettare che, trattandosi di un atto dovuto (sia per l'emissione, sia per il contenuto) il suo destinatario non avrebbe alcun interesse alla "comunicazione", in quanto, come si è rilevato, l'obbligo d'informazione dell'avvio del procedimento è prescritto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per tutti i provvedimenti amministrativi, anche vincolati, e non può escludersi, con specifico riguardo alla materia in esame, che, in casi sia pure rari, l'architetto, informato in anticipo dell'avvio del procedimento per la cancellazione dall'albo, provi la non riferibilità della statuizione giudiziale di fallimento alla sua persona (casi di omonimia, di errore di persona ecc.).
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, neanche in base alla legge n. 241 del 1985, deve comunicarsi all'architetto, dichiarato fallito,
l'avvio del procedimento per la sua cancellazione dall'albo professionale, giacché tale ipotesi è compresa tra quelle che il secondo comma del menzionato art. 7 esclude dall'obbligo della comunicazione disponendo che questa non è dovuta "ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento". Infatti dalla sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiarativa del fallimento (art. 16, 17 l.f.), derivano degli effetti automatici immediati non limitati al cd. spossessamento del patrimonio, ma coinvolgenti direttamente la persona la quale, a seguito dell'iscrizione del proprio nome nel registro dei falliti (art. 50 l.f.), incorre in una serie di incapacità di diritto privato e pubblico, a causa delle quali conserva il potere di compiere soltanto gli atti giuridici di carattere personale e quelli patrimoniali aventi come oggetto i beni sottratti allo spossessamento.
Queste incapacità, derivanti dall'iscrizione del fallito nel registro delle imprese, rilevano la sussistenza delle "particolari esigenze di celerità del procedimento" e, quindi, l'esclusione dell'obbligo di comunicazione del suo avvio. Ed, infatti, poiché è soltanto con l'emanazione del provvedimento di cancellazione dall'albo che diventa effettivo l'impedimento all'esercizio dell'attività professionale dell'architetto di cui sia stato dichiarato il fallimento, se si richiedesse la comunicazione dell'avvio della procedura, gli si consentirebbe di protrarre lo svolgimento della attività per un periodo di tempo a volte anche lungo, considerato che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1985, "la amministrazione provvede a dare notizia dello avvio del procedimento mediante comunicazione personale".
Il potere conferito al Consiglio Nazionale degli Architetti di cancellazione anche d'ufficio dell'architetto dall'albo, in caso di perdita dei diritti civili, conferma l'esattezza della soluzione accolta, perché manifesta l'esistenza dell'interesse pubblico posto alla base del provvedimento e la necessità della sua immediata e automatica applicazione. Inoltre, deve rilevarsi che, se è vero che non vi è l'obbligo di comunicazione del procedimento, è anche vero che il detto Consiglio, esercitando le sue funzioni istituzionali, può revocare la cancellazione, d'ufficio o su istanza dell'interessato, per la postuma accertata inesistenza dei presupposti del provvedimento o per la sopravvenienza di una situazione nuova, il che costituisce un'evidente garanzia per il professionista in quanto gli permette di ottenere l'eliminazione della situazione pregiudizievole con la riammissione all'albo. Non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo il Consiglio Nazionale degli Architetti partecipato a questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002