Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 68
CASS
Sentenza 4 gennaio 2002

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L'art. n. 7 della legge n. 241 del 1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento amministrativo vada comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbono intervenirvi, nonché agli altri soggetti - individuati o facilmente individuabili - che possano subirne pregiudizio, postula poi, come (unica) eccezione, il caso che sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"; pertanto, detto obbligo (sussistente finanche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco) non può ritenersi violato nell'ipotesi in cui, a carico di un architetto, sia stato avviato, dinanzi al competente Consiglio dell'ordine, un procedimento disciplinare funzionale alla declaratoria di cancellazione dall'albo del professionista per mancato godimento dei diritti civili conseguente a sentenza dichiarativa di fallimento, attesa, in tal caso, la evidente sussistenza di quelle "particolari esigenze di celerità del procedimento" derivanti dalle particolari incapacità immediatamente conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 68
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 68
    Data del deposito : 4 gennaio 2002

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