Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata mobiliare, i vizi della vendita (nella specie, per l'asserita collusione tra creditore procedente ed aggiudicatario) devono essere eccepiti con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.) e, quindi, non possono costituire oggetto di un'azione autonoma di accertamento dell'invalidità della vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI UI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB BI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati GINO AMATUCCI, ANTONIO AMATUCCI con studio in 84091 BATTIPAGLIA VIA PLAVA 32, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL LO, EL IL, EL AO, RO MA NG TUTTI QUALI EREDI DI SE EL, nonché AL IO, NO MA, NE GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 387/99 della Corte d'Appello di AL, emessa il 15/07/99 (R.G. 86/1993);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI MB chiese ed ottenne dal Presidente del tribunale di ER sequestro giudiziario di beni mobili aggiudicati all'asta a LI ER, in seguito ad espropriazione promossa ai suoi danni da PP DE.
Con atto di citazione del 20 ottobre 1987, quindi, il MB convenne in giudizio, davanti al predetto tribunale, il DE ed il ER, nonché UI CE, creditore intervenuto nell'esecuzione e RI IN, detentore di alcuni dei beni aggiudicati, chiedendo la convalida del sequestro e, nel merito, la declaratoria di risoluzione della vendita perché frutto di collusione tra il creditore procedente e l'aggiudicatario, nonché la declaratoria di nullità degli atti esecutivi che l'avevano preceduta, atteso che l'ufficiale giudiziario aveva eseguito la vendita nonostante l'istanza di conversione prodotta dal debitore ed aggiudicato il bene a persona diversa dal primo offerente, invece che concedergli termine per il versamento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituirono il creditore procedente e l'aggiudicatario, i quali dedussero l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza delle avverse pretese. Si costituì, altresì, il IN, spiegando domanda riconvenzionale per l'eventuale restituzione del prezzo pagato.
Nella contumacia del CE, il tribunale adito, con sentenza del 21 ottobre 1991, rigettò la domanda di convalida e le domande di merito, condannando l'attore al rimborso delle spese. Proposto gravame da parte del soccombente, la corte di appello di ER, con sentenza depositata in data 8 novembre 1999, respinse l'appello del MB, osservando in parte motiva: - che, tendendo l'azione proposta alla declaratoria di nullità degli atti della procedura esecutiva, con la conseguente nullità
dell'aggiudicazione, queste nullità avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi;
- che, inoltre, i vizi del negozio di vendita, anche in caso di collusione tra creditore procedente ed aggiudicatario, devono essere fatti valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c; - che, infine, non avendo l'attore azione autonoma e non potendo il giudice dichiarare la risoluzione del negozio di vendita senza che la parte interessata avesse proposto opposizione agli atti esecutivi, non era nemmeno configurabile una controversia sulla proprietà del bene già aggiudicato ed il sequestro giudiziario non avrebbe potuto essere concesso.
Avverso tale sentenza GI MB ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrato da memoria;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione degli artt. 60, 112, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, deduce che la corte di merito aveva ignorato l'istanza di conversione presentata dal ricorrente il giorno della vendita, violando in tal modo il diritto soggettivo riconosciuto al debitore in base all'art. 495 c.p.c, nonché l'istanza di riduzione del pignoramento e l'art. 515 c.p.c, trattandosi di attrezzi di lavoro per un imprenditore agricolo, privandolo, in tal modo, della relativa custodia. Inoltre, era stato omesso di esaminare l'irrituale esperimento di asta da parte dell'ufficiale giudiziario. Infine, nonostante le reiterate richieste, non era stato acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, peraltro assolutamente necessario, perché in esso vi era la prova che era stata prodotta opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione; il giudice di appello si era limitato ad esaminare solo la prospettata collusione, privandolo, peraltro, di fornire la relativa prova, richiesta in prime cure e ribadita con l'atto di appello. La censura è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Pacifico quanto precede si osserva che la corte distrettuale ha posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla dimostrazione dell'infondatezza dell'appello, le seguenti testuali affermazioni: "I vizi del negozio di vendita, anche in caso di collusione tra creditore procedente e aggiudicatario, debbono essere fatti valere dall'interessato con l'opposizione agli atti esecutivi. Ciò è tanto vero che persino in caso di reato (per turbata libertà degli incanti che può essere, come è noto, frutto di collusione), la giurisprudenza ritiene che il vizio che inficia il negozio processuale debba essere fatto valere col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c, non con autonoma azione di accertamento. Se questo è vero, l'appellante, invocando la collusione per la sola vendita all'asta, non per gli atti di esecuzione anteriori, avrebbe potuto proporre opposizione ex art. 617 c.p.c, nell'ambito del processo esecutivo (impugnando l'atto finale o qualsiasi altro atto successivo alla vendita), non proporre un'azione autonoma di accertamento".
Orbene, siffatte affermazioni del giudice di appello, certamente decisive ai fini della decisione, non hanno formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, le cui doglianze, ivi compresa quella relativa alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, si rilevano ininfluenti, posto che il dictum, costituito dalla suindicata affermazione del giudice a quo, è di per sè idoneo a definire la controversia.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato esame, da parte della corte distrettuale, di due opposizioni proposte da esso ricorrente davanti al Pretore di Capaccio.
La questione è in questa sede inammissibile, posto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudizio di secondo grado, quale fissato e delimitato dall'impugnazione delle parti. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti, come nella specie, trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis, Cass. 13 novembre 1996, n. 9941). In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nulla va deliberato in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003