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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9217 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da AL RE - Presidente - Sent. n. sez. 171/2026 RU RD CC - 10/02/2026 NN SA GE IC R.G.N. 40791/2025 UC LORENZETTI Motivazione Semplificata VI UR - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia, nel procedimento a carico di: OV LA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 7 ottobre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA AU;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell’Avv. Dario Gucci, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria sino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità; 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a LA OV la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9- dell’art. 186 cod. strada). Penale Sent. Sez. 4 Num. 9217 Anno 2026 Presidente: RE AL Relatore: UR VI Data Udienza: 10/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, invece obbligatoria ai sensi del citato art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. È utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- , cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione). 4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito all’imputato è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, a norma del quale all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Tale previsione, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2- , cod. strada, è destinata ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, omettendo di applicare la sanzione amministrativa, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso. 5. Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente. Diversamente da quanto afferma la difesa dell’imputato con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., non è possibile procedere in questa sede alla determinazione della durata della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che dovrà avvenire da parte del giudice del rinvio in esito alla valutazione – tipicamente di merito – dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di 3 pubblica utilità (da ultimo, Sez. 4, n. 22457 del 10/06/2025, Berti, non mass.; Sez. 4, n. 1864 del 28/11/2023, dep. 2024, Dakkaki, non mass.). Né conduce a diverse conclusioni il precedente invocato (Sez. 4, n. 7959 del 5/11/2020, dep. 2021, Taurozzi, non mass.), poiché relativo ad un caso in cui la durata della sospensione della patente era stata erroneamente raddoppiata, con vizio in quel caso emendabile attraverso una mera rettifica del calcolo. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AU LV RE
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA AU;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell’Avv. Dario Gucci, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria sino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità; 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a LA OV la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9- dell’art. 186 cod. strada). Penale Sent. Sez. 4 Num. 9217 Anno 2026 Presidente: RE AL Relatore: UR VI Data Udienza: 10/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, invece obbligatoria ai sensi del citato art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. È utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- , cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione). 4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito all’imputato è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, a norma del quale all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Tale previsione, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2- , cod. strada, è destinata ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, omettendo di applicare la sanzione amministrativa, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso. 5. Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente. Diversamente da quanto afferma la difesa dell’imputato con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., non è possibile procedere in questa sede alla determinazione della durata della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che dovrà avvenire da parte del giudice del rinvio in esito alla valutazione – tipicamente di merito – dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di 3 pubblica utilità (da ultimo, Sez. 4, n. 22457 del 10/06/2025, Berti, non mass.; Sez. 4, n. 1864 del 28/11/2023, dep. 2024, Dakkaki, non mass.). Né conduce a diverse conclusioni il precedente invocato (Sez. 4, n. 7959 del 5/11/2020, dep. 2021, Taurozzi, non mass.), poiché relativo ad un caso in cui la durata della sospensione della patente era stata erroneamente raddoppiata, con vizio in quel caso emendabile attraverso una mera rettifica del calcolo. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AU LV RE