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Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2023, n. 13836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13836 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di VI NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN F"ATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, depositata il 15 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8 luglio 2020, nei conFronti di CO IN, per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La contestazione postulava che l'imputato suddetto, per dare copertura contabile ai guadagni in nero percepiti da altra società a lui riconducibile (E.F. Logistics and Drinks Srl, operante importazione di contrabbando di prodotti alcolici dal Nord Europa con evasione delle accise), avesse riattivato un'altra società (UTN United Transport Naples Srl), inizialmente amministrata dalla moglie, una scatola vuota inattiva da anni, con conto bancario a Malta, in favore della quale avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 13836 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 effettuato rimesse di denaro per poi stornare e prelevare in contanti la liquidità così ottenuta. Questo schema di triangolazione di operazioni economiche sarebbe stato dettato dalla volontà di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, trattandosi di soggetto connotato da pericolosità generica di tipo economico-finanziario. A tal fine, tutte le quote sarebbero state simulatamente cedute a un prestanome (US RI), ferma restando la reale titolarità dell'impresa in capo a IN, e dopo la rinuncia da parte di Di RI, timoroso di conseguenze legali, si sarebbe proceduto alla ricerca di un'ulteriore "testa di legno" (IC LO). 2. CO IN ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassurnono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale (art. 512-bis cod. pen.) e delle norme processuali (art. 546 cod. pen.). In particolare, dal momento che un elemento costitutivo del reato in esame è, sotto il profilo soggettivo, la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, altrimenti rientrandosi in un ambito puramente civilistico, occorrerebbe verificare un'effettiva attribuzione di concrete utLità e non solo della formale titolarità della società; su tale questione non si sarebbe soffermata la Corte di appello. La condotta in contestazione dovrebbe essere altresì idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o di altri valori alla normat va sulle misure di prevenzione, rientrando così nell'obbligo dimostrativo della motivazione di una sentenza di condanna anche la capacità elusiva dell'operazione, che deve essere relativa a beni suscettibili di confisca a titolo, per l'appunto, di misura di prevenzione patrimoniale. È necessario, quindi, a detta della difesa, che, oltre alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, siano apprezzati, nel senso appena accennato, ulteriori elementi di fatto;
un simile scrutinio manca però completamente nella decisione impugnata, laddove, peraltro, neppure si inquadrerebbe l'imputato all'interno di una delle tassative categorie di pericolosità di cui all'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si sottolinea, ancora, che nei confronti del ricorrente non vi sia mai stato un procedimento di prevenzione e a suo carico gravi un unico precedente molto risalente, per il quale era stata irrogata solo una pena pecuniaria, di modo che difetterebbe ogni considerazione anche sulla distanza temporale tra la ritenuta sussistenza di pericolosità e il momento di verifica giudiziale della stessa. Non sono state individuate, infine, le concrete utilità confiscabili, in quanto concretamente transitate alla UTN. 2 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'erronea applicazione della legge penale (art. 512-bis cod. pen.) in merito alla ritenuta sussisl:enza dell'elemento soggettivo. In primo luogo, invero, la norma richiede che tul:ti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, ma la motivazione della decisione ricostruirebbe la volontà dell'agente in termini tali da non giustificare alcuna finalità elusiva in questo senso. D'altronde, da entrambe le sentenze di merito emergerebbe che l'interposizione di soggetti era dovuta non alla suddetta volontà di evasione, bensì al diverso fine di conseguire il profitto di altra attività illecita. Deve essere inoltre rilevato che tutti i coimputati conco -renti nel reato (la moglie, i presunti prestanome, i presunti intermediari) sono stati assolti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come ir epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2.1. Per quanto riguarda il fatto tipico del delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.), si osserva preliminarmente come esso consista in un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto di denaro, beni o altre utilità, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agi artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019. Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733). Tra i beni e le altre utilità richiamati dalla norma incriminatrice non possono evidentemente che essere ricomprese le quote sociali e in genere ogni partecipazione societaria, senza che assumano rilevanza, rebus sic stantibus, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Loretta, Rv. 283572; Sez. 5, Sentenza n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193, che sottolinea come la fittizia 3 intestazione di quote a terzi, strumentale alla elusione di una misura di prevenzione, sia di per sé suscettibile di determinare una "nuova apparenza"). Appare dunque manifestamente infondata la censura che contesta l'aver limitato la Corte la propria disamina alla sola fittizia intestazione delle quote (prima a RI e poi a LO), senza verificare ulteriori e specifiche condotte di «sottrazione del denaro o dei valori». 2.2. D'altronde, alla luce delle riflessioni sopra svolte, emerge con chiarezza come lo schermo soggettivo realizzato mediante l'interposizione fittizia valga di per sé ad integrare l'elemento materiale del reato, allorquando i valori trasferiti - come, nel caso di specie, la titolarità della società - siano suscettibili di confisca di prevenzione (cfr., Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193, secondo cui non rileva neppure il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che invece attiene alla possibilità di disporre la confisca). Pertanto, nell'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene, così da determinarne, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, l'attribuzione solo formale, si esaurisce, in un'ottica strettamente oggettiva, il disvalore della condotta incriminata (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218769; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). Resta quindi del tutto improprio il richiamo ad una idoneità elusiva della condotta, ulteriore e distinta dalla struttura del fatto di reato come appena descritta, a cui accenna il ricorrente. 2.3. La contestazione specifica, recepita in sentenza, individua IN quale «soggetto connotato da pericolosità generica, di tipo economico finanziario», in questo modo richiamando inequivocabilmente, pur senza puntuali indicazioni normative, i soggetti destinatari delle misure patrimoniali ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 1596 del 2011, ovvero «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (categoria criminologica della pericolosità "semplice" o "generica", associata all'attitudine a generare ricchezza producendo reddito illecito, alla quale è possibile ricondurre, in via solidamente prognostica - alla luce della vicenda per cui è processo, ampiamente suffragata nei suoi contorni storici dalla piattaforma probatoria agli atti come riassunta dai giudici di merito - e nel rispetto dei precetti offerti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, anche coloro che siano dediti, in modo massiccio e continuato, a condotte elusive degli obblighi tributari;
cfr. Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267 in tema di evasione fiscale, e Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450 in tema di elusione contributiva). 4 2.4. Quanto alla sussistenza del dolo specifico di legge, è infondata la doglianza relativa alla asserita carenza dell'elemento soggettivo. In primo luogo, per quanto qui rileva, lo "scopo elusivo" che connota il delitto in questione è integrato anche soltanto dal timore, ragionevolmente fondato, dell'introduzione di un procedimento di prevenzione patrimoniale, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito e indipendentemente dalla concreta possibilità dell'adozione di misure (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645; Sez. 5, n. n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). I giudici di merito, con motivazione congrua, sulla base della vicenda storica come ricostruita ex actis (posto che le dinamiche del foro interno sono provate ordinariamente in via indiretta), hanno evideinziato come la 'volontà di elusione all'imposizione delle accise sulla connmercializzazione dei prodotti alcolici avesse portato alla riattivazione di un'altra società fittiziamente attribuita a terzi compiacenti. Dall'indubitabile mantenimento dell'effettiva gestione, dietro l'interposizione soggettiva, deve trarsi la conclusione che la chiara volontà dell'imputato era quella di «conseguire gli introiti dell'attività di contrabbando che stava realizzando con lo società E.F. e non invece, come sostenuto dalla Difesa, per evadere il fisco» (p. 5). Questo percorso argomentativo, pur non condiviso dal ricorrente che postula altra ricostruzione alternativa del fatto, non si presenta viziato da contraddittorietà o illogicità manifesta e resta dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità. 2.5. Non rileva neppure che gli altri concorrenti siano stati assolti in separato giudizio. Secondo Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437, «la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che il delittp di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni [...] con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quginto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075). [...] Infatti, la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare 5 apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.)» (conforme anche Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705). 3. Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN F"ATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, depositata il 15 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8 luglio 2020, nei conFronti di CO IN, per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La contestazione postulava che l'imputato suddetto, per dare copertura contabile ai guadagni in nero percepiti da altra società a lui riconducibile (E.F. Logistics and Drinks Srl, operante importazione di contrabbando di prodotti alcolici dal Nord Europa con evasione delle accise), avesse riattivato un'altra società (UTN United Transport Naples Srl), inizialmente amministrata dalla moglie, una scatola vuota inattiva da anni, con conto bancario a Malta, in favore della quale avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 13836 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 effettuato rimesse di denaro per poi stornare e prelevare in contanti la liquidità così ottenuta. Questo schema di triangolazione di operazioni economiche sarebbe stato dettato dalla volontà di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, trattandosi di soggetto connotato da pericolosità generica di tipo economico-finanziario. A tal fine, tutte le quote sarebbero state simulatamente cedute a un prestanome (US RI), ferma restando la reale titolarità dell'impresa in capo a IN, e dopo la rinuncia da parte di Di RI, timoroso di conseguenze legali, si sarebbe proceduto alla ricerca di un'ulteriore "testa di legno" (IC LO). 2. CO IN ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassurnono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale (art. 512-bis cod. pen.) e delle norme processuali (art. 546 cod. pen.). In particolare, dal momento che un elemento costitutivo del reato in esame è, sotto il profilo soggettivo, la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, altrimenti rientrandosi in un ambito puramente civilistico, occorrerebbe verificare un'effettiva attribuzione di concrete utLità e non solo della formale titolarità della società; su tale questione non si sarebbe soffermata la Corte di appello. La condotta in contestazione dovrebbe essere altresì idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o di altri valori alla normat va sulle misure di prevenzione, rientrando così nell'obbligo dimostrativo della motivazione di una sentenza di condanna anche la capacità elusiva dell'operazione, che deve essere relativa a beni suscettibili di confisca a titolo, per l'appunto, di misura di prevenzione patrimoniale. È necessario, quindi, a detta della difesa, che, oltre alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, siano apprezzati, nel senso appena accennato, ulteriori elementi di fatto;
un simile scrutinio manca però completamente nella decisione impugnata, laddove, peraltro, neppure si inquadrerebbe l'imputato all'interno di una delle tassative categorie di pericolosità di cui all'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si sottolinea, ancora, che nei confronti del ricorrente non vi sia mai stato un procedimento di prevenzione e a suo carico gravi un unico precedente molto risalente, per il quale era stata irrogata solo una pena pecuniaria, di modo che difetterebbe ogni considerazione anche sulla distanza temporale tra la ritenuta sussistenza di pericolosità e il momento di verifica giudiziale della stessa. Non sono state individuate, infine, le concrete utilità confiscabili, in quanto concretamente transitate alla UTN. 2 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'erronea applicazione della legge penale (art. 512-bis cod. pen.) in merito alla ritenuta sussisl:enza dell'elemento soggettivo. In primo luogo, invero, la norma richiede che tul:ti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, ma la motivazione della decisione ricostruirebbe la volontà dell'agente in termini tali da non giustificare alcuna finalità elusiva in questo senso. D'altronde, da entrambe le sentenze di merito emergerebbe che l'interposizione di soggetti era dovuta non alla suddetta volontà di evasione, bensì al diverso fine di conseguire il profitto di altra attività illecita. Deve essere inoltre rilevato che tutti i coimputati conco -renti nel reato (la moglie, i presunti prestanome, i presunti intermediari) sono stati assolti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come ir epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2.1. Per quanto riguarda il fatto tipico del delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.), si osserva preliminarmente come esso consista in un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto di denaro, beni o altre utilità, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agi artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019. Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733). Tra i beni e le altre utilità richiamati dalla norma incriminatrice non possono evidentemente che essere ricomprese le quote sociali e in genere ogni partecipazione societaria, senza che assumano rilevanza, rebus sic stantibus, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Loretta, Rv. 283572; Sez. 5, Sentenza n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193, che sottolinea come la fittizia 3 intestazione di quote a terzi, strumentale alla elusione di una misura di prevenzione, sia di per sé suscettibile di determinare una "nuova apparenza"). Appare dunque manifestamente infondata la censura che contesta l'aver limitato la Corte la propria disamina alla sola fittizia intestazione delle quote (prima a RI e poi a LO), senza verificare ulteriori e specifiche condotte di «sottrazione del denaro o dei valori». 2.2. D'altronde, alla luce delle riflessioni sopra svolte, emerge con chiarezza come lo schermo soggettivo realizzato mediante l'interposizione fittizia valga di per sé ad integrare l'elemento materiale del reato, allorquando i valori trasferiti - come, nel caso di specie, la titolarità della società - siano suscettibili di confisca di prevenzione (cfr., Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193, secondo cui non rileva neppure il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che invece attiene alla possibilità di disporre la confisca). Pertanto, nell'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene, così da determinarne, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, l'attribuzione solo formale, si esaurisce, in un'ottica strettamente oggettiva, il disvalore della condotta incriminata (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218769; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). Resta quindi del tutto improprio il richiamo ad una idoneità elusiva della condotta, ulteriore e distinta dalla struttura del fatto di reato come appena descritta, a cui accenna il ricorrente. 2.3. La contestazione specifica, recepita in sentenza, individua IN quale «soggetto connotato da pericolosità generica, di tipo economico finanziario», in questo modo richiamando inequivocabilmente, pur senza puntuali indicazioni normative, i soggetti destinatari delle misure patrimoniali ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 1596 del 2011, ovvero «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (categoria criminologica della pericolosità "semplice" o "generica", associata all'attitudine a generare ricchezza producendo reddito illecito, alla quale è possibile ricondurre, in via solidamente prognostica - alla luce della vicenda per cui è processo, ampiamente suffragata nei suoi contorni storici dalla piattaforma probatoria agli atti come riassunta dai giudici di merito - e nel rispetto dei precetti offerti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, anche coloro che siano dediti, in modo massiccio e continuato, a condotte elusive degli obblighi tributari;
cfr. Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267 in tema di evasione fiscale, e Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450 in tema di elusione contributiva). 4 2.4. Quanto alla sussistenza del dolo specifico di legge, è infondata la doglianza relativa alla asserita carenza dell'elemento soggettivo. In primo luogo, per quanto qui rileva, lo "scopo elusivo" che connota il delitto in questione è integrato anche soltanto dal timore, ragionevolmente fondato, dell'introduzione di un procedimento di prevenzione patrimoniale, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito e indipendentemente dalla concreta possibilità dell'adozione di misure (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645; Sez. 5, n. n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). I giudici di merito, con motivazione congrua, sulla base della vicenda storica come ricostruita ex actis (posto che le dinamiche del foro interno sono provate ordinariamente in via indiretta), hanno evideinziato come la 'volontà di elusione all'imposizione delle accise sulla connmercializzazione dei prodotti alcolici avesse portato alla riattivazione di un'altra società fittiziamente attribuita a terzi compiacenti. Dall'indubitabile mantenimento dell'effettiva gestione, dietro l'interposizione soggettiva, deve trarsi la conclusione che la chiara volontà dell'imputato era quella di «conseguire gli introiti dell'attività di contrabbando che stava realizzando con lo società E.F. e non invece, come sostenuto dalla Difesa, per evadere il fisco» (p. 5). Questo percorso argomentativo, pur non condiviso dal ricorrente che postula altra ricostruzione alternativa del fatto, non si presenta viziato da contraddittorietà o illogicità manifesta e resta dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità. 2.5. Non rileva neppure che gli altri concorrenti siano stati assolti in separato giudizio. Secondo Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437, «la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che il delittp di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni [...] con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quginto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075). [...] Infatti, la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare 5 apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.)» (conforme anche Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705). 3. Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/03/2023