Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NOME DEL POL. ITALIANO01 342/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U REVADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 2230/98 Consigliere Cron. 2752 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 31 GEN. 2001 LL NG, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA CABIBBO SALVATORE, che. lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408059
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4938 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in atti;
controricorrente di avverso la sentenza n. 911/97 del Tribunale BRESCIA, depositata il 09/05/97 R.G.N. 9048/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 2230/98 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Brescia, IN GE, già titolare di pensione INPS, assumendo di aver lavorato per oltre dieci anni nel settore dell'amianto, chiedeva la condanna di detto istituto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione dell'indice moltiplicatore 1,5, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (come successivamente modificato). La domanda, accolta dal Pretore, è stata (su appello dell'INPS) respinta dal Tribunale di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe. Juy Il giudice di secondo grado ha interpretato l'invocata disposizione come vòlta a favorire l'esodo dal settore dell'amianto (notoriamente in crisi) dei lavoratori in esso occupati, per scongiurare le prevedibili ripercussioni sul piano della sicurezza (in termini di salute collettiva) dell'esposizione a rischio dei detti lavoratori. E, sulla base di tale interpretazione, suffragata (a suo avviso) dalla stessa lettera della legge, ha escluso che il beneficio contributivo da essa previsto potesse trovare applicazione con riguardo al diverso ambito della liquidazione della pensione (già acquisita). Il IN chiede la cassazione di questa sentenza con 3 ricorso fondato su un solo motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271, nonché dell'art. 12 delle cd. Preleggi. Assume che la ratio individuata dal Tribunale risulta estranea alla norma oggetto d'interpretazione, la quale, espressamente riferendosi ai lavoratori "che abbiano contratto" Jay e "che siano stati esposti", intende con tutta evidenza concedere un beneficio a tutti coloro che, anche nel passato, abbiano subìto l'usura provocata dalla "frequenza" con l'amianto, indipendentemente da un loro interesse all'abbandono della lavorazione morbigena. Con simile impostazione non contrasta -secondo parte ricorrente- né il riferimento (legislativo) ad un periodo minimo di esposizione di almeno dieci anni né la (presunta dal Tribunale) mancanza di copertura finanziaria né l'uso del termine "lavoratori" e dell'espressione "ai fini delle prestazioni pensionistiche, l'uno e l'altra dovendo ritenersi generali ed onnicomprensivi. 4 Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 28 luglio 1998 n.7407, 27 ottobre 1998 n. .10722), in particolare affermando (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n.6620) i seguenti principi: "In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui al d.l. 5 giugno 1993 modificato dalla legge di conversione 4 agoston.169, come 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la Thy 1,5, ai fini delle maggiorazione secondo il coefficiente prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, (prevista) per i lavoratori per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n.257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma เ ด5 ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una pay domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una relativamente agli oneri derivanti copertura finanziaria dall'art. 13". A questi principi, non contrastanti con gli artt. 3, 32 e 38 Cost. (cfr., oltre la citata sentenza n.6620/98, Cass. 10 agosto 2000 n.10557), risulta conforme la sentenza impugnata;
e da essi il Collegio non ha ragione di discostarsi, considerato che gli argomenti svolti in ricorso a sostegno della contraria tesi interpretativa non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce della Corte. Della questione concernente l'applicabilità del beneficio 6 contributivo ai titolari di trattamenti d'invalidità questione pure esaminata dalla giurisprudenza citata (cfr. la sentenza - la Corte non deve in questa sede n.6620 del 1998) occuparsi, atteso che, a fronte della sentenza del Tribunale che fa generico riferimento al fatto che il ricorrente fosse 1 "pensionato INPS", il ricorrente medesimo non ha dedotto, né nel ricorso né successivamente, di essere fruitore di uno dei suindicati trattamenti. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre, ricorrendo i requisiti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente M in. Ravagmam Florids lefrecidivelle IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA Depo t Cancelleria 30 GEN. 2001 . og: E ABORATORE R DI CANCELLERIA P U S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533