Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto, la presenza dell'imputato all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è irrilevante ai fini della regolarità del rapporto processuale, instauratosi alla prima udienza. (Fattispecie relativa ad imputato che, condotto in stato di arresto davanti al tribunale, aveva, dopo la convalida, ottenuto la remissione in libertà con applicazione dell'obbligo di presentazione alla p.g.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2013, n. 23845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23845 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
23845/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.941 Dott. NICOLA MILO Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11136/2013- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UZ EA N. IL 16/11/1985 avverso la sentenza n. 1601/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Wele LETTIERI che ha concluso per l'ine ww wb re del viers Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. h Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 9.5.2012 la Corte di Appello di L'Aquila-a seguito di appello dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano del 13.3.2008 dichiarava inammissibile il gravame perché proposto fuori - termine.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo violazione degli artt. 548 co. III, 420 quater e 585 co. II lett. d) c.p.p. essendo erroneamente stata giudicata tardiva la proposizione del gravame in assenza della notifica dovuta all'imputato dell'estratto contumaciale. Osserva il ricorrente che l'imputato è stato erroneamente considerato assente al dibattimento di primo grado, dovendosi, invece, considerare contumace, posto che la fase dibattimentale doveva ritenersi instaurata dopo quella della convalida dell'arresto alla quale era conseguita la rimessione in libertà dell'imputato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Nel caso di specie l'imputato, condotto in stato di arresto davanti al tribunale, dopo la convalida dell'arresto alla quale era seguita la remissione in libertà con applicazione dell'obbligo di presentazione alla p.g. aveva chiesto ed ottenuto i termini a difesa e, alle udienze " successive, non si era presentato essendo considerato assente. Ebbene, sin da risalente orientamento di legittimità, è stato affermato che - nell'ambito del giudizio direttissimo la presenza dell'imputato -> all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è irrilevante ai fini della regolarità del rapporto processuale, instauratosi alla prima udienza ( Sez. 1, Sentenza n. 9763 del 11/05/1977 Rv. 136583 Imputato: MOLEDDA).
5. Cosicchè l'imputato, presente in vinculis alla prima udienza, è stato ritenuto legittimamente assente nel successivo corso del giudizio non avendo, quindi, diritto alla notifica dell'estratto contumaciale. Di qui la corretta valutazione della tardività del ricorso e la sua conseguente Я declaratoria di inammissibilità.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. 1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15.5.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente, Angelo Capozzi Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3.1 MAG 2013, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito 2