Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42562
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Sentenza 6 novembre 2008

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La sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma di recupero, allorché egli sia stato condannato per reato ostativo ai sensi del comma nono di detto articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42562
    Data del deposito : 6 novembre 2008

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