Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma di recupero, allorché egli sia stato condannato per reato ostativo ai sensi del comma nono di detto articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42562 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2978
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041397/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GI RI N. IL 25/07/1976;
avverso ORDINANZA del 17/09/2007 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M. che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.09.2007 la Corte d'Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'incidente d'esecuzione proposto da De GI CA che lamentava l'omessa sospensione dell'ordine di esecuzione 26.07.2007 (pena detentiva di anni 4 e mesi 8 di reclusione) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, e la violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, essendo egli agli arresti domiciliari ex art. 89, cit. D.P.R.. Rilevava detta Corte come, sul primo punto, palesemente difettassero le condizioni per la chiesta sospensione a causa della mancanza del prescritto programma terapeutico ed anzi essendo risultato il predetto condannato negativo ai controlli tossicologici (come da certificazione in data 30.05.2007), e - quanto al secondo punto - la sospensione dell'esecuzione fosse in tal caso solo facoltativa.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: ribadiva il ricorrente la propria tesi sia di violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, sia in relazione alla sussistenza dei requisiti e della dovuta documentazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, palesemente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze tutte di legge. Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 deve qui essere rilevato che - oltre ed al di là dell'elemento negativo di cui all'impugnata motivazione, relativo alle determinanti carenze della certificazione prodotta - ostano al chiesto beneficio sia il titolo di reato per cui vi è l'esecuzione in parola (rapina aggravata) sia la contestata e ritenuta recidiva qualificata, situazione nella quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 24581 in data 12.05.2006, Rv. 234687, Pranno;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 19924 in data 16.05.2006, Rv. 234264, P.M./Casillo; ecc.) il divieto di sospensione della esecuzione trova applicazione anche nei confronti dei condannati che hanno presentato istanza D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 90 e 94.
Quanto al secondo profilo del gravame, parimenti va ricordata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 10683 in data 08.02.2008, Rv. 239564, Marzullo), che qui va ribadita, secondo cui il divieto di sospensione delle pene detentive brevi - previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 9, - nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (come nella fattispecie il De GI), trova applicazione anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Nella presente fattispecie, poi, per stessa indicazione dell'istante, egli si trovava agli arresti domiciliari per altro fatto, per cui neppure si rinviene il presupposto dell'invocata normativa.
In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente De GI CA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008