Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
LIRE 3000 CANCELLERIA Oggetto: acceramento utenti sottos rizion contra0 1 8 7 3 /0 1 Reg. gen. N° 20115/1998 Udienza del 7 no vembre 2000. CG069322 RE BI CA TALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO beon 3976 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 607 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. VINCENZO BALDASSARRE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Richiesta copía studio ✗SOLE 24 ORE Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere dal Sig. 3000 per diritti 29 FEB. 2001 Dott. CARLO CIOFFI Consigliere " IL CANCELLIERE Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva SENTENZA dal Sig. ContaCourally 124000+46 sul ricorso proposto da: AND 20per diritti L. LI UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Di Ripetta n. 40. IL CANCELLIERE presso l'avv. Massimo Lotti, difeso dall'avv. Giuseppe Sandri in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
GL AR. elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che lo difende, unitamente all'avv. Miranda Nosenzo, in forza di mandato in atti;
controricorrente – 20115/1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 1793/00 2 avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 27 febbraio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 novembre 1990 AM LI conveniva dinanzi al Tribunale di Asti GI LI, esponendo di aver stipulato con il convenuto. in data 7 dicembre 1989, scrittura privata di acquisto di un appezzamento di terreno situato in Castagnole Lanze con entrostante fabbricato in costruzione, per il prezzo di £. 142.000.000, di cui £.
3.000.000 depositate a titolo di acconto presso il Notaio Serra;
di avere conseguito l'immediato possesso dei beni, tranne che di un locale terraneo;
che и н il venditore aveva denunciato la presenza di una sola ipoteca a favore della Cassa di Risparmio di Asti, impegnandosi alla sua cancellazione, ma aveva taciuto di altra ipoteca iscritta pochi giorni prima della vendita a favore di tali AN e GI GA;
che esso attore aveva ultimato i lavori di edificazione della casa di civile abitazione, ma che il LI, benché più volte invitato alla stipula dell'atto pubblico previa cancellazione delle ipoteche, si era rifiutato. l'autenticità delleChiedeva, pertanto, che fosse dichiarata sottoscrizioni della scrittura privata in questione e la proprietà in capo ad esso attore dei beni ivi menzionati, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni, commisurati agli importi delle ipoteche iscritte sui beni. 20115/1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 3 Costituitosi in giudizio, il LI contestava la domanda attorea deducendo che, secondo le previsioni contrattuali di cui alla scrittura privata anzidetta, per addivenire alla stipula dell'atto notarile, prevista entro tre mesi, era necessario richiedere una concessione edilizia di variante, accatastare la nuova costruzione e richiedere il permesso di abitabilità. tutti adempimenti a carico del LI e per i quali egli si era impegnato ad apporre le firme necessarie;
che esso LI a luglio 1990 era pronto alla stipula dell'atto pubblico, avendo compiuto tutte le attività a suo carico, mentre il LI non aveva terminato la costruzione e, pertanto, non aveva potuto chiedere l'abitabilità: in ordine alle ipoteche sosteneva che le stesse sarebbero state wh cancellate in occasione della stipula dell'atto pubblico con la partecipazione dei creditori, anche se il LI. a suo dire, se le era verbalmente accollate. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per colpa del LI, con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quantificati in £. 40.000.000, pari all'aumento di costo per la costruzione di un complesso artigianale che egli non aveva potuto iniziare per il mancato incasso del prezzo della vendita in questione. Con sentenza in data 22 giugno 1994 il tribunale, accogliendo in parte la domanda attorea, dichiarava l'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura 7 dicembre 1989. e dichiarava quindi di proprietà dell'attore i beni oggetto della compravendita contenuta nella predetta scrittura;
respingeva tutte le altre domande e condannava il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio. 20115/1998 LI / LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 4 Avverso la sentenza proponeva impugnazione il LI, e l'appellato si costituiva contestando il gravame. All'esito la Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 febbraio 1997, confermava la decisione di primo grado. La corte torinese rilevava che anche se il ritardo nella stipula dell'atto pubblico, per la quale nella scrittura era previsto il termine del 7 marzo 1990, per il periodo compreso tra detto termine e l'ottobre 1990 - data in cui il compratore aveva chiesto la stipula dell'atto previa cancellazione delle ipoteche non era addebitabile al venditore ma al compratore, che avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione posta a suo carico di terminare la costruzione e ottenerne l'abitabilità (obbligazioni che erano state compiutamente eseguite solo nel settembre/ottobre 1990). tale ritardo era M dipeso tuttavia solo in parte dal LI, poiché il LI aveva firmato le pratiche per l'accatastamento e la richiesta di abitabilità solo nel mese di luglio. Inoltre costui era a sua volta inadempiente in relazione alla esistenza di una ulteriore ipoteca gravante sull'immobile, oltre quella denunciata nella scrittura di vendita, e per non essersi comunque attivato per la cancellazione di entrambe dette ipoteche. Da tali considerazioni derivava che il ritardo effettivamente imputabile al LI si sarebbe ridotto a non più di due o tre mesi, e quindi, rientrando nei limiti della normale tollerabilità, come tale era inidoneo a integrare un inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto o il rifiuto di stipulare il rogito da parte del LI, che al più avrebbe potuto chiedere la corresponsione degli interessi compensativi, in considerazione della già avvenuta trasmissione del possesso dell'immobile. 20115/1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 1 05 Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il LI, in base a due motivi di ricorso, cui resiste il LI con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DLLA DECISIONE Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 1224 e 1499 c.c.. il ricorrente si duole del mancato riconoscimento, da parte del giudice di appello, del suo diritto a ricevere quanto meno gli interessi moratori, benché egli in data 4 settembre 1990 avesse diffidato il LI alla stipula dell'atto pubblico, richiedendo il pagamento del prezzo maggiorato degli interessi di mora. La corte di appello in proposito non solo non aveva provveduto in merito alla sua domanda, ma aveva کچھ addirittura escluso che la domanda di interessi fosse stata proposta. Con il successivo motivo il ricorrente denuncia poi la violazione e mancata applicazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che se la corte avesse statuito correttamente il suo diritto a percepire gli interessi sulla somma dovutagli quale prezzo della vendita. a fronte del formale rifiuto della parte acquirente, nel settembre del 1990, di corrispondergli alcun interesse ed in assenza di offerta reale del prezzo della vendita in epoca successiva al 7 marzo 1990, il rifiuto di stipula dell'atto pubblico non avrebbe potuto costituire, come erroneamente ritenuto del giudice di appello. inadempimento contrattuale da parte di esso LI, ma legittimo esercizio da parte sua della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Né aveva pregio alcuno l'apprezzamento della corte di merito di un ritardo nei limiti della normale tollerabilità. e risultava contraddittorio l'assunto di mancanza di alcun legittimo interesse del venditore 20115:1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 6 nel rifiutare la stipula del rogito nell'ottobre 1990 con corresponsione del solo prezzo originariamente pattuito e dovuto entro il 7 marzo 1990. I due motivi, strettamente connessi, devono esaminarsi congiuntamente e vanno disattesi, perché infondati. Sta di fatto che correttamente la corte di appello ha rilevato che al LI non potevano essere liquidati gli interessi per il ritardato pagamento del prezzo degli immobili venduti al LI, non avendone fatto richiesta. Risulta infatti dalla stessa sentenza che il convenuto LI, costituendosi in primo grado, pur avendo avanzato domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto per colpa del LI, nessuna richiesta aveva avanzato per il caso in cui, ove fosse stata respinta tale sua domanda, il W h LI avesse dovuto provvedere al saldo del prezzo convenuto. a La conferma della mancata proposizione di qualsiasi domanda giudiziale in proposito da parte dell'attuale ricorrente si ricava indirettamente. peraltro, dalle stesse doglianze da lui sottoposte all'esame di questa Corte, con le quali il LI denuncia il mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, del suo diritto a percepire gli interessi moratori, sebbene egli ne avesse fatto richiesta al LI allorché lo aveva diffidato, il 4 settembre 1990, a stipulare l'atto pubblico di compravendita. Una volta esclusa la possibilità di riconoscere giudizialmente il diritto del LI a percepire gli interessi moratori per il ritardato pagamento del prezzo da parte del LI, perché non investita della questione. la corte di appello non avrebbe potuto certamente ritenere legittimo il suo rifiuto di stipulare il rogito di vendita ai sensi dell'art. 1460 c.c. 20115 1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 7 Per quanto riguarda poi la valutazione della corte torinese circa l'entità del ritardo imputabile al LI, ritenuto compreso nei limiti della normale tollerabilità, trattasi chiaramente di un apprezzamento di merito, come tale non censurabile nel presente giudizio di legittimità. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 176300 oltre a £.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2000. UG deiggis est, VI SS IL CANCELLIERE C Paolo Taiano DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Roma 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERECL UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 200.000Registrato in daß LUG. 2001 Sorie 32322 versate £. hoooo 10 DUECENTONOVANTAMILA vy 290000 p. i Dirigento Alen (D.ssa Maria Grazia D Responsabile Servizio A CCICH (D M 20115/1998 LI LI. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. -