Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
AI tossicodipendenti che abbiano presentato istanza di concessione di una delle due misure alternative alla detenzione previste dal d.P.R. n. 309 del 1990 (sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ed affidamento in prova al servizio sociale) non sono applicabili i divieti di sospensione derivanti dal titolo di reato previsti dall'art. 656, comma nono, cod. proc.pen., essendo prevalente la disciplina della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 91 del citato D.P.R..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2006, n. 12372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12372 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1028
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 044181/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RA, N. IL 04/11/1980;
avverso ORDINANZA del 07/11/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO CESARE;
Letta la requisitoria del P.G. Dr. Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza 7 novembre 2005 il Tribunale di Genova, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta, avanzata nell'interesse di ZI NC, di revoca del provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto della sospensione dell'esecuzione della pena a norma del D.P.R. 309 del 1990, art. 91, comma 4 e dell'art. 94. Argomentava il tribunale che, poiché il ZI era stato condannato per il reato di rapina aggravata, vale a dire per uno dei reati contemplati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, la richiesta non poteva essere accolta ostandovi il divieto di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9. Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione
il ZI deducendo l'erronea applicazione della legge, dovendosi ritenere che la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dalla legge citata, articoli 94 e 91, non è soggetta ai limiti di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza è costante (e non si notano oscillazioni o elementi di novità che possano preludere a modifiche dell'orientamento) nell'affermare che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, è tuttora in vigore e non si applicano ad esso le preclusioni di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9. In particolare, "le modifiche introdotte dalla L. n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone) hanno mantenuto inalterata la disciplina delle misure alternative per i tossicodipendenti prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, quando il condannato proponga istanza di concessione di una delle due misure alternative previste rispettivamente dal medesimo D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94 (sospensione della esecuzione della pena detentiva o affidamento in prova al servizio sociale), il potere di sospensione della esecuzione del Pubblico Ministero trova fondamento in quanto previsto nel decreto stesso, art. 91, comma 3 e 4, e non nella nuova formulazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Ne deriva che per la sospensione della esecuzione in favore dei tossicodipendenti non si applica la preclusione derivante dal titolo di reato, prevista dallo stesso art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a)", (Cass., Sez. 1^, 4 maggio 1999 n. 3415, dep. 17 giugno 1999, De Felice, CED-213837). Le decisioni citate nel provvedimento impugnato riguardano questioni diverse ed è difficile desumere da esse un criterio interpretativo dell'art. 656 c.p.p. come norma prevalente su altre norme, tuttora in vigore, riguardanti materie speciali, quali quelle previsti dalla normativa sugli stupefacenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006