Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10826 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 8 26 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM A Oggetto CONTRATT SEZIONE SEC NDA CIVILE PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10026/99Presidente Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. Dott. AN VELLA 23446 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 3687 Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 27/04/01 - - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente Richioma co Brudio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per dirith sul ricorso proposto da: 06 AGO. 2001 LENA COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rapp.te p.t. Sig. LENA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI M F, difeso unitamente dagli avvocati PERRICONE SERGIO, LIOTTA MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SCALONE OS GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MARCO POLO 84, presso lo studio dell'avvocato .2001 CIPOLLONE A, difesa dall'avvocato FERINA FEDERICO, 745 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 29/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 20/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato MARZI Massimo FILIPPO per delega dell'Avv. LIOTTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il h rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Palermo del 18/1/90 Rosa IE CA, premesso di avere acquistato con atto pubblico per notaio Ficani del 26/6/84 dalla spa EN Costruzioni un appartamento sito in Palermo, alla Via Narbone 40, pagandone l'intero prezzo di vendita, e di avere dovuto sborsare lire 50.124.756 per cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile a favore dell'Istituto Bancario S.Paolo di Torino, benché la venditrice si fosse obbligata col contratto a provvedervi a sue spese, chiese ed ottenne nei confronti della predetta società decreto ingiuntivo di pagamento della predetta somma. L'ingiunta propose opposizione al decreto deducendo che il 26/6/84 per atti del notaio Ficani era stato stipulato tra AN CA (fratello della opposta) e la società Edelweiss, rappresentata dal medesimo signor EN, un altro contratto di amministratore compravendita, avente ad oggetto un appartamento in Via Parlatore, a Palermo;
che per entrambe le compravendite, sia le trattative che il contratto preliminare erano stati curati direttamente dall'avvocato Filippo Alberto CA, padre degli acquirenti, il quale aveva anche versato tutti gli acconti e presenziato alla stipula dei rogiti;
che essendo entrambi gli immobili gravati da ipoteche a favore di istituti bancari, e non essendo ancora avvenuto il frazionamento, il EN aveva convenuto con l'avv. CA di costituire presso il notaio Ficani, a garanzia dell'obbligo assunto dalla parte venditrice in entrambi i contratti di provvedere a proprie spese alla cancellazione delle due ipoteche, un deposito di 92 per la milioni, pari all'incirca all'importo necessario cancellazione;
che il notaio, ricevuta la somma, aveva costituito il deposito su un libretto bancario, consegnandolo poi all'avv. CA;
che pertanto ben avrebbe potuto l'opposta attingere al suddetto deposito per cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile da lei richiederne il pagamento alla società acquistato senza opponente. Con sentenza 7/7/92 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione sul rilievo che il patto relativo al deposito cauzionale intervenuto tra l'avv. CA e la società EN non era opponibile alla compratrice, che vi era rimasata estranea e non aveva conferito al padre, avv. CA, procura per concludere il patto stesso. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Palermo che, con sentenza del 20/1/99 rigettava il gravame proposto dalla società EN. Contro la sentenza la soccombente società EN ha proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi illustrati da una memoria. L'intimata ha resistito con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente. Col primo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt.2722, 2723, 2724 cod.civ. per non avere la la prova testimoniale dedotta sentenza ammessO dall'appellante. Secondo la ricorrente, la prova, dimostrare l'avvenuto accordo tra tendente a l'avv. CA e il EN per la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'obbligazione assunta dalla parte venditrice di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile venduto alla figlia dello CA, era certamente ammissibile sia perché tendeva a dimostrare un fatto e non un patto, sia perché, ammessO che oggetto della prova fosse stato un patto, questo era "posteriore" al contratto di compravendita e non "aggiunto" (come ritenuto dalla sentenza), per cui ai sensi degli artt.2723 e 2724 cod.civ. la prova testimoniale era certamente ammissibile. Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di (artt.1350, 2725 cod.civ.) per non avere la legge ammesso l'interrogatorio formale dedotto sentenza dall'appellante ritenendolo precluso dal divieto stabilito dall'art.2725 cod.civ,. Secondo la ricorrente il divieto non era operante nel caso di specie, perché non si trattava di provare un atto ad effetti traslativi reali, ma soltanto l'accordo, di natura obbligatoria e non reale, relativo alla costituzione del deposito cauzionale. Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione della richiesta dell'appellante di esibizione di documenti. Col quarto motivo si denuncia ancora violazione di legge (artt.2721, 2730, 1392, 1350 cod.civ.) per avere la scritta persentenza ritenuto necessaria la prova dimostrare il conferimento della procura all'avv. CA da parte della figlia, non considerando che l'accordo tra lo CA e il EN sulla costituzione del deposito cauzionale era di natura obbligatoria, non determinava cioè effetti reali immobiliari, e dunque, non necessitando di forma scritta, non occorreva per la sua conclusione neppure la procura scritta. Secondo la ricorrente, il conferimento della procura poteva essere dimostrato con ogni mezzo e, nel caso di specie, risultava per facta concludentia dal comportamento tenuto dall'avv. CA. II Nessuna delle doglianze merita accoglimento. La ratio decidendi su cui la sentenza è basata è costituita dalla qualificazione del patto di garanzia invocato dall'appellante. Tale patto, che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, era intercorso tra il EN e l'avv. CA (padre dell'acquirente), e col quale costoro avevano stabilito la costituzione di un deposito cauzionale presso il notaio rogante a garanzia dell'obbligazione assunta dalla parte venditrice di provvedere a proprie spese alla cancellazione èdell'ipoteca gravante sull'immobile compravenduto, stato ritenuto dalla corte territoriale, proprio in ragione della destinazione quale prospettata dalla parte, "accessorio e strumentale" rispetto al contratto di compravendita, in quanto si trattava di un accordo che, "garantendo" l'obbligazione del venditore, era "privo di qualsiasi autonomia". In conseguenza di tale carattere accessorio la corte territoriale ha ritenuto che il patto in questione era soggetto alla medesima forma scritta richiesta per il contratto di compravendita immobiliare, а cui accedeva. Di conseguenza, per poter ritenere il patto concluso con la società venditrice dall'avv. CA, era stato da lui stipulato in nome e per conto della figlia acquirente e che а questa poteva essere validamente opposto, era necessario, ai sensi dell'art.1392 cod.civ, che anche la procura avesse la forma scritta. decidendi discende anche Dalla medesima ratio nel caso di specie, del principio l'inapplicabilità, dell'apparenza invocato dall'appellante, che la sentenza correttamente ha escluso osservando che "nell'ipotesi in cui per l'atto da compiere sia richiesta la forma scritta ad substantiam sussiste un onere legale di della procura e, quindi, un errore documentazione inescusabile di colui che contrae con il falsus procurator". Pertanto, Va disatteso il quarto motivo, che non coglie nella sua concatenazione logica la ratio decidendi, lasciandola sostanzialmente inattaccata. Vanno disattesi anche i restanti motivi, con i quali si attacca il giudizio di inammissibilità dei mezzi di prova espresso dalla sentenza. Con tali rilievi si censura la sentenza soltanto con riferimento alle argomentazioni che il giudicante, seguendo l'ordine dei motivi di appello, ha svolto in ordine ai singoli mezzi di prova, ma non nella parte in cui con una ratio autonoma la sentenza ha ritenuto che "la prova formulata appariva comunquedall'appellante" attesa la necessità della forma scritta irrilevante" della procura e del patto (v.pagg.10 e segg.). I rilievi vanno perciò ritenuti inammissibili (Sez. Un. n.1484/97) III- - Col quinto motivo si lamentano violazione di legge (artt.2041 cod.civ e 345 cod.proc.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto inammissibile, oltre che infondata nel merito, la domanda di ingiustificato arricchimento che l'appellante aveva proposto in grado d'appello. Anche tale doglianza va disattesa. La sentenza ha ritenuto la domanda in questione inammissibile sul rilievo che si trattava di domanda nuova che non poteva essere proposta per la prima volta in appello. hapoi aggiunto che la domanda era, comunque, infondata perchè, sulla scorta di tutte le considerazioni svolte in precedenza, non risultava dimostrato che "l'appellante avesse mai ricevuto il deposito cauzionale, semmai trattenuto dall'avv.CA". Errata sotto il primo profilo (ed invero la domanda, in quanto fondata sui medesimi fatti dedotti in prime cure, doveva ritenersi ammissibile alla stregua della giurisprudenza di questa Corte v.ad es.Cass.8558/93), la decisione non è censurabile sotto il secondo profilo, avendo il giudicante fatto riferimento a precise ragioni di merito a sostegno della decisione adottata, e non essendo state, tali ragioni, censurate dalla ricorrente non con un generico richiamo alle "prove" che se avrebbero dovuto essere raccolte in giudizio. IV Il sesto motivo, col quale la ricorrente si limita ad affermare che "per il principio della soccombenza, le spese dovevano essere poste a carico della CA", è inammissibile perché volto a sindacare il potere, che è proprio del giudice di merito, di regolare le spese tra le parti di causa, potere il cui esercizio non è soggetto al controllo del giudice di legittimità se non nel caso, che qui non ricorre, di violazione del principio della soccombenza. Il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M
: La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire 7925 200 di cui lire ' 2.500.000 per onorari. Roma, 27 aprile 2001 Il presidente L'estensore лепти tees IL CA LL REC1 Paolo Talanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 AGO. 2881 IL CANCELLIERE C1 10 230.000 60000 TOT. 310000 1 0 0 1 1 0 2 C 45636 Regi 1 (lire B. (Do Il Respon s (Dr. M. RACCIONIN