Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11379 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
NOM DEL POLO TALIA4 1379/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SU REMA DICASSAZIONE - Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Home muth smui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11712/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 13870/00 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 13871/00 Dott. EL LO PIANO - Consigliere 28887 Cron. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 2377 DURANTE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno Ud. 26/02/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SOCOMMACO SRL in liquidazione, in persona del suo UFFICIO COPIE liquidatore Luciano Orsini, GIULIANO ORSINI, LUCIANO Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE ORSINI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO per diritti € 155 3.1 LUG 2002.- II 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO IL CANCELLIERE D'URSO, che li difende unitamente agli avvocati CLAUDIO SIGNINI, LORENZO D'URSO, giusta delega in atti;
ricorrenti - CANCELLERIA
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, incorporante per fusione la SCHWEIZ ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale 2002 rappresentante dott. Giovanni Battista Mazzucchelli, ELLE 527 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo difende unitamente all'avvocato ADRIANA MORELLI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CO SRL, IA UI, AN CH, AN MONICA, SCHWEIZ ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13870/00 proposto da: AN IA & C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, QUALE SOCIETÀ INCORPORANTE L'Italfarco s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MAGNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente BR
contro
WINTERTHUR ASSICurazioni SPA, incorporante per fusione la SCWEIZ ASSICURAZIONI, in persona de l Legale Rappresentante dott. Giovanni Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo difende unitamente all'avvocato ADRIANA MORELLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale 2 nonchè
contro
SOCOMMACO SRL IN LIQ, ORSINI LUCIANO, ORSINI GIULIANO, SCHWEIZ ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 13871/00 proposto da: IA UI ved. CA, AN CH, e AN MONICA eredi di ER CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio ROMANELLI, che li difende dell'avvocato ENRICO unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
SOCOMMACO SRL IN LIQ, ORSINI LUCIANO, ORSINI GIULIANO;
intimati - avverso la sentenza n. 2983/99 della Corte d'Appello di MILANO, sez. II CIVILE emessa il 13/10/1999, depositata Вдистый il 10/12/99; RG.N. 2283+2284+2309/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FALVO D'URSO FRANCESCO;
udito l'Avvocato MAGNONI GIOVANNI;
udito l'Avvocato GAFFURI GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, inammissibilità dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. SO.COM.MA.CO. e la TA IT con- vennero innanzi al tribunale di Milano la s.r.l. Ital- farco per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per la distruzione a causa di incendio del ca- pannone industriale di loro proprietà condotto in loca- zione dalla società convenuta;
con il medesimo atto di citazione convennero in giudizio CA ER e la spa Svizzera Generali assicurazioni per sentire condan- convenuta, quale nare il primo in solido con la società garante dell'esecuzione del contratto locativo, e la seconda al pagamento dell'indennizzo, essendosi la Italfarco assicurata per il rischio locativo. La Italfarco si oppose alla domanda;
in subordine chiese che l'eventuale sua condanna fosse limitata alla parte del danno non risarcito dalla compagnia di assi- curazioni Milano, con la quale i proprietari avevano assicurato il capannone;
propose domanda di manleva nei confronti della società EI (già Svizzera generali assicurazioni). La causa venne interrotta per la morte del CA e riassunta nei confronti degli eredi, EN UI, 4 CA EL, CA ON. Il tribunale accolse la domanda, liquidando i danni nella somma di lire 2.825.042.377, comprensiva di riva- lutazione ed interessi, e dichiarò la EI tenuta a pagare in luogo della Italfarco lire 1.535.359.122. Su gravame principale degli eredi CA, della EI, della Italfarco ed incidentale delle altre parti la Corte di appello di Milano, con sentenza resa il 13.10.1999, rigettò le domande attrici, considerando che per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1588 C.C. in ordine alla perdita della cosa locata il conduttore si può limitare a dare BO la prova negativa che la perdita è derivata da causa a lui imputabile;
che gli elementi accertati attraverso le laboriose indagini tecniche non consentivano di af- fermare che l'incendio fosse stato provocato da causa imputabile alla Italfarco, sicchè si doveva ritenere che,vinta la presunzione di cui all'art. 1588 C. C.; peraltro, dagli elaborati tecnici emergevano inequivoci elementi che permettevano di "collegare l'origine dell'incendio a carenza dell'impianto elettrico di cui il capannone era dotato e quindi riconducibile alla proprietà e non al conduttore". Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la SO.COM.MA.CO. in liquidazione, Orsini Lu- 5 ciano e Orsini Giuliano, deducendo otto motivi;
hanno resistito con controricorso la RT assicurazio- ni, la spa AN IA e C., incorporante della Italfarco, EN UI, CA EL e ON;
gli ultimi quattro hanno proposto ricorso incidentale;
la spa AN IA e C. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. e, Precede per ragioni di ordine logico l'esame del sesto motivo del ricorso principale, con il quale si deduce che la corte di merito, una volta che si è di- chiarato sia pure con la comparsa conclusionale, che la OU EI si è fusa con la RT, avrebbe dovuto in- terrompere il processo, costituendo la fusione -per pa- cifica giurisprudenza- evento interruttivo, e si SO- fatto proseguire è causa stiene che l'averlo, invece, di nullità della sentenza. Il motivo non può essere accolto in quanto della mancata interruzione si duole parte diversa da quella colpita dal relativo evento (i ricorrenti principali invece della società assicuratrice), mentre, come è stato più volte affermato, poiché l'interruzione del processo è preordinata a tutela della parte nei cui confronti intervengono determinati eventi idonei a pre- 6 giudicarla non sono legittimate a dolersi dell'omessa interruzione le altre parti neppure quando la parte di cui sia venuta meno la presenza nel giudizio per effet- to della mancata interruzione sia un litisconsorte ne- cessario (Cass. 20.11.1998 n. 11753; Cass. 29.8.1998 n. 8641). Passando, quindi, all'esame del primo motivo del ricorso principale, va rilevato che con esso si denun- cia violazione dell'art. 1588 C.C. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la corte di merito escluso la responsabilità della conduttrice in relazione al perimento dell'immobile locato in conse- guenza di incendio in esso sviluppatosi, ancorchè la causa dell'incendio sia rimasta sconosciuta. Ванганы Il motivo è fondato. Il tema della responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivante da incendio è stato affrontato numerose volte da questa Corte, che ha costantemente affermato che la presunzio- ne di colpa posta dall'art. 1588 c.c. a carico del con- duttore può essere vinta solo con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, sicchè fino a quando il conduttore non dimostri quale sia stata la causa dell'incendio e che essa non gli è addebitabile, perma- 7 ne a suo carico la presunzione ed egli è tenuto al ri- sarcimento dei danni (Cass. 14.6.1994 n. 5775; Cass.
6.6.1983 n. 3874). Ne consegue che la causa ignota o dubbia rimane a carico del conduttore (Cass. 17.2.1997 n. 1441) al quale non giova dimostrare di avere osservato nella cu- stodia della cosa la diligenza del buon padre di fami- - glia o di essere estraneo al procedimento causale di produzione dell'evento dannoso per liberarsi dalla re- sponsabilità. Il lontano precedente richiamato dalla sentenza impugnata (Cass.
6.4.1983 n. 2418), secondo il quale per liberarsi dalla presunzione al conduttore basta fornire la prova negativa che la perdita o il deterio- ramento della cosa locata sono derivati da causa a lui Вдиний non imputabile, è assolutamente isolato. Dalla giurisprudenza di questa Corte si è discosta- ta la sentenza impugnata allorquando ha ritenuto che sia sufficiente la prova negativa che l'incendio è sta- to provocato da causa imputabile alla conduttrice per escludere la responsabilità della stessa in relazione al perimento del capannone locato. La detta sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad al- 8 tra sezione della corte di appello di Milano. Rimangono assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale;
con il secondo motivo, difatti, si denuncia erronea valutazione della prova;
insufficiente e con- traddittoria motivazione;
violazione dell'art. 1588 C.C.; con il terzo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata am- missione di prova testimoniale vertente su punto deci- sivo;
con il quarto motivo si ripropone la medesima do- glianza con riferimento al fatto che la conduttrice ha disposto liberamente e totalmente del fabbricato in ve- ste di proprietaria;
con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla disattesa rile- vanza del comportamento della conduttrice;
con il set- timo motivo si denuncia violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. per avere la corte di merito pronunciato condan- Bonneu na al pagamento delle spese in favore della RT, soggetto estraneo alla lite;
con l'ottavo motivo si de- duce violazione dell'art. 89 c.p.c. per non avere la corte di merito pronunciato sull'istanza di cancella- zione di frasi. I ricorsi incidentali sono inammissibili in quanto si limitano a riproporre domande non esaminate dai giu- dici di appello perché ritenute assorbite e che potran- no essere fatte valere in sede di rinvio. 9
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il sesto moti- vo del ricorso principale;
accoglie il primo motivo dello stesso ricorso;
dichiara assorbiti gli altri mo- tivi ed inammissibili i ricorsi incidentali;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Milano. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione il 26.2.2002. IL RESIDENTE IL CONSIGLEIRE EST. on nanti A häv ВиноВт IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 450T Bess TOT. 160 10 Depositata in Cancelleria Oggi, 31.07 02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 5 NOV 2002 4. -46856 210 710 feuio p. Pervizi (Delissa May FILIPPO) Responsably S A Gludiziari 10