Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12041
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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In relazione alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art.149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n.890 del 1982, la notificazione si perfeziona, per il notificante, non più dal momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario ma da quello, precedente, della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

Con riguardo alla decorrenza delle prestazioni assistenziali, pur essendo la domanda amministrativa il presupposto per il riconoscimento del beneficio assistenziale, la decorrenza dello stesso può anche verificarsi da data successiva alla proposizione della domanda, qualora il requisito sanitario maturi successivamente, non contrastando tale soluzione con alcun principio costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12041
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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