Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 2
In relazione alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art.149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n.890 del 1982, la notificazione si perfeziona, per il notificante, non più dal momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario ma da quello, precedente, della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
Con riguardo alla decorrenza delle prestazioni assistenziali, pur essendo la domanda amministrativa il presupposto per il riconoscimento del beneficio assistenziale, la decorrenza dello stesso può anche verificarsi da data successiva alla proposizione della domanda, qualora il requisito sanitario maturi successivamente, non contrastando tale soluzione con alcun principio costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12041 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LO MA AN;
- LO MA TO;
- LO MA RI;
nella loro qualità di eredi di LO MA TO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Di Porta Pinciana 67, presso lo studio dell'Avv. AN Di Giovanni, rappresentati e difesi dall'Avv. Settimo Zummo del foro di Palermo come da procura in calce ricorso
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 4415 del Tribunale del Lavoro di Palermo del 17.12.1998/7.4.1999 nella causa iscritta al n. 55 R.G. anno 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.4.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità, ed, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.1.1995 Lo NT AN, Lo NT NT, Lo NT IC e EF MI, nella loro qualità di eredi di Lo NT AT, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Palermo il Ministero dell'Interno per sentir accertare il diritto al conseguimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento del de cuius, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa dell'11.7.1991. All'esito dell'istruzione, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 1247 del 1995, rigettava la domanda dei ricorrenti. Tale decisione, a seguito di appello proposto dagli originari ricorrenti, veniva confermata, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4015 del 17.12.1998/7.4.1999. In particolare il Tribunale osservava che le conclusioni, cui era pervenuto il perito di secondo grado (che aveva fissato la decorrenza dell'indennità di accompagnamento a favore di Lo NT AT dal 1^.7.1993), erano condivisibili, essendo fondate su una corretta metodologia ed esente da vizi logici, previo espletamento di accurate indagini medico-legali.
Ricorrono per Cassazione i litisconsorti indicati in epigrafe con quattro motivi.
Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché notificato oltre il termine di un anno decorrente dalla data di deposito della decisione impugnata. Al riguardo rileva che la sentenza di appello risulta depositata il 7 aprile 1999, mentre il ricorso per Cassazione risulta notificato a mezzo posta in data 8 aprile 2000.
L'eccezione è infondata.
Va osservato sul punto che la notificazione del ricorso non può dirsi avvenuta oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, in quanto il ricorso stesso è da intendersi consegnato all'ufficiale giudiziario il 4 aprile 2000, come emerge dalla relata di notifica recante tale data, da cui va fatto decorrere l'anno ex art. 327 C.P.C., non trovando applicazione per le controversie in materia previdenziale la sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742 del 1969. In tale senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, la quale ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 C.P.C., e dell'art. 4 - 3^ comma - della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto nel caso di specie, alla luce dell'intervenuta pronuncia costituzionale, ha perduto rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta la data di ricezione (8 aprile 2000), essendo determinante, come già detto, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (4 aprile 2000).
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art.
3 - ultimo comma - della legge n. 18 del 1980, nonché dell'art. 12 - primo comma - della legge n. 118 del 1971. In particolare contestano l'impugnata sentenza, per non avere correttamente interpretato le richiamate norme, secondo le quali il diritto alle prestazioni assistenziali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in via amministrativa.
Aggiungono che nelle medesime norme non si rinviene alcuna disposizione attributiva alla Commissione Medica, cui fa riferimento il consulente tecnico di ufficio di secondo grado, del potere di stabilire una data di decorrenza dalla quale deve essere corrisposto il trattamento economico.
Ad avviso degli stessi ricorrenti, l'accertamento dello stato di invalidità totale e dell'impossibilità di deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un aiuto rappresenta il momento costituivo ed essenziale per il riconoscimento del diritto di natura economica;
tuttavia, una volta accertato tale diritto, esso si considera esistente fin dal momento della presentazione della domanda.
I ricorrenti concludono, sostenendo che la proposta lettura delle disposizioni anzidette trova il proprio sostegno nei principi costituzionali di efficienza della P.A. e di tutela dei più deboli (artt. 97 e 38 Cost.). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione dell'impugnata decisione, per essere fondata sulle carenti argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di ufficio. Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la sentenza impugnata in relazione alla fissazione della decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal luglio 1993, e ciò in relazione alla legge n. 18 del 1980 (art.
3 - ultimo comma -) e alla legge n. 118 del 1971 (art. 12).
Da parte sua il resistente Ministero contesta tali motivi, eccependone l'inammissibilità o comunque l'infondatezza. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, non hanno pregio e vanno disattese. Con riguardo al profilo della decorrenza del beneficio richiesto, come prospettata dai ricorrenti, va osservato che la decisione del giudice di appello merita di essere condivisa, atteso che, pur essendo la domanda amministrativa il presupposto per il riconoscimento del beneficio assistenziale, la decorrenza dello stesso può verificarsi in data successiva a tale domanda, quando matura il requisito sanitario.
Tale interpretazione non contrasta con gli invocati principi costituzionali, non ledendosi in alcun modo la tutela dei più deboli, pur sempre garantita dalle norme in questione, e non mettendosi in discussione l'efficienza della P.A.. Con riguardo al merito, si osserva che nessun rilievo assumono le contestazioni mosse dai ricorrenti alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, risolvendosi in critiche generiche, le quali non scalfiscono gli accurati accertamenti e non indicano precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche, limitandosi ad opporre una diversa decorrenza del richiesto beneficio.
L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato, a seguito di accurate indagini medico-legali e previo esame della documentazione acquisita (in particolare referto dell'esame istologico cutaneo del 20.5.1991, certificato del Dott. G. Sciortino del 5.7.1991, copia del verbale della visita medico-collegiale del 4.8.1993), la data della decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal 1^.7.1993.
Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C., per essersi limitata la sentenza impugnata a statuire unicamente sulla decorrenza dell'indennità di accompagnamento senza pronunciarsi in ordine alla pensione di inabilità, all'accertamento del presupposto dello stato di totale invalidità e alla determinazione della decorrenza della pensione di inabilità.
Il motivo è fondato.
Invero la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia in ordine alla pensione di inabilità, pur avendo i ricorrenti proposto la relativa richiesta nell'originario ricorso introduttivo, ribadita in sede di appello.
L'accoglimento di tale motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo evidenziato, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, che procederà al rinnovo dell'esame di merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003