Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
La cessione di un credito non liquido è efficace nei confronti del debitore ceduto quando gli sia stata notificata ovvero egli l'abbia accettata, mentre la cessione di un credito inesigibile non è efficace se non dal momento dell'intervenuta esigibilità, non potendosi, peraltro, far derivare la non esigibilità del credito dalla considerazione che il creditore ne contesti l'ammontare, non incidendo tale considerazione sull'azionabilità del credito stesso.
Commentario • 1
- 1. Effetti della cessione del credito e competenza dell'ABFValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 17 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7083 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, difeso dall'avvocato RUGGIERO RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore Rag. AE De MO, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PAL. 4/B, c/o lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato DE FEIS FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AD AN RI, OI DE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/96 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, emessa l'08/03/96 e depositata il 20/03/96 (R.G. 242/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 23 ed il 24 ottobre 1987 AS LI, titolare dell'omonima ditta in Taranto, esponeva di essere creditore, per forniture: di macchine ed attrezzi, della ditta Tecno- Service di LE AL (per L. 13.823.992) e della ditta Executive di NA LA (per L.23.496.843) e che dette due debitrici gli avevano ceduto il credito - risultante da fatture - da loro vantato nei confronti del Comune di Taranto;
soggiungeva che egli, il 9 settembre 1986, aveva notificato ritualmente, al Comune la menzionata cessione di crediti, ma non aveva ottenuto alcuna somma di denaro. Tanto premesso, il LI conveniva davanti al NA di Taranto LE AL, NA LA ed il Comune di Taranto, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma di L. 35.850.198, oltre interessi e rivalutazione, e, in via subordinata, la condanna delle altre due convenute - in solido o separatamente - alle somme di cui era creditore.
Si costituivano la AL ed il Comune di Taranto, mentre restava contumace la LA. Il Comune deduceva che le fatture emesse dalle proprie creditrici erano state illegittimamente maggiorate nell'ammontare e che mancava sulle stesse il prescritto visto di congruità da parte del proprio ufficio competente.
Il NA adito, con la sentenza depositata il 22 novembre 1993, rigettava la domanda dell'attore nei confronti del Comune, rilevando che la cessione dei crediti, valida ed efficace tra le parti, non era opponibile al Comune, non essendone intervenuto il riconoscimento da parte dell'ente debitore, riconoscimento ritenuto necessario per il disposto dell'art.9 controllo"; relativamente al secondo requisito, non risultava espresso "il visto di congruità dell'ufficio a ciò preposto".
Avverso la sentenza della Corte di appello AS LI ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Taranto, che ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. È stata disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NA LA e di LE AL, le quali non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Motivi della decisione.
1. - Va, innanzitutto, rilevata la inammissibilità del controricorso del Comune di Taranto perché proposto tardivamente, e cioè oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.. Il ricorso per cassazione del LI, infatti, è stato notificato al detto Comune il 18 luglio 1996, mentre il controricorso de Comune reca la data del 5 novembre 1996 e quindi è stato notificato ben oltre il termine di quaranta giorni decorrente dal 18 luglio 1996, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo di 46 giorni (dal ^ agosto al 15 settembre).
2. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello, dopo avere ritenuto fondato l'unico motivo di appello da lui proposto, ha introdotto un elemento di giudizio non prospettato dalle parti, e cioè il (preteso) difetto di liquidità del credito ceduto, costituente un'eccezione non dibattuta ne' in primo grado, ne' in appello.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, dopo avere ritenuto non fondata la ragione per la quale il NA aveva affermato che la cessione dei crediti posta a fondamento della domanda attorea nei confronti del Comune di Taranto non era efficace riguardo a detto Comune (debitore ceduto), ha dovuto esaminare se tale efficacia sussisteva, tenuto conto che il Comune, nella comparsa di risposta in appello, aveva comunque eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della cessione dei crediti fatta valere dal LI. E la Corte territoriale ha ritenuto sussistente altra ragione di inefficacia nei confronti del Comune della stessa cessione (l'essere il credito ceduto non liquido, ne' esigibile).
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei crediti nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente che tale efficacia si sia avuta. L'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto, ma è semplicemente la negazione di un fatto costitutivo. È, perciò, irrilevante che la ragione specifica di inefficacia della cessione ravvisata dalla Corte di appello non sia stata eccepita dal Comune convenuto ed appellato, il quale si è limitato, nel giudizio di appello, ad insistere sulla diversa ragione di inefficacia della cessione affermata dal NA (criticata dall'appellante LI e non condivisa dal giudice di secondo grado).
La sentenza impugnata, che ha ritenuto inefficace la cessione dei crediti fatta valere dall'attore LI (cessionario) contro il Comune convenuto (debitore ceduto), non ha, pertanto, violato l'art. 112 c.p.c.. 3. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c.) in relazione all'art. 1260 c.c., osservando che "non vi è motivo per ritenere che non sia liquido ed esigibile (pur ammettendo a solo titolo discorsivo che ciò sia necessario) il credito specificato nelle fatture elencate nella cessione e mai contestate dal Comune". Quest'ultimo, d'altro canto, non è vincolato nella determinazione quantitativa del credito ceduto, potendo opporre al cessionario le contestazioni che poteva opporre al cedente, anche in ordine al solo ammontare del credito ceduto.
Il motivo di ricorso è fondato.
L'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità e dell'esigibilità. Può formare oggetto di cessione, quindi, anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile. Sotto il primo aspetto, va ricordato che questa Corte ha ritenuto cedibile, ai sensi dell'art. 1260 c.c., il credito al risarcimento del danno (Cass. 21 aprile 1986 n. 2812), che è illiquido fino a quando non venga determinato nel suo ammontare. Si è ritenuto suscettibile di cessione anche un credito futuro, purché esso sia determinabile (v., di recente, Cass. 8 maggio 1990 n. 4040). Per quanto attiene al requisito della esigibilità, si è affermato che può essere ceduto anche un credito sottoposto a condizione sospensiva, e quindi non esigibile (Cass. 24 ottobre 1975 n. 3519). In ordine all'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, la non liquidità del credito ceduto non incide sulla regola dettata dall'art. 1264 c.c., onde la cessione, immediatamente operativa tra le parti (art. 1376 c.c.), ha effetto nei confronti del debitore quando gli è stata notificata (o vi sia stata accettazione da parte del medesimo). L'efficacia nei confronti del debitore della cessione di un credito non esigibile presuppone, invece, che esso diventi esigibile.
Sulla base dei principi giuridici qui richiamati, si rileva che la sentenza impugnata è errata in diritto nella parte in cui ha ritenuto che la non liquidità dei crediti verso il Comune (acquisiti dal cessionario LI) impedisse l'efficacia della cessione nei confronti del Comune medesimo. Tale errore rende irrilevante l'esame della quaestio facti se i crediti ceduti al LI fossero effettivamente non liquidi ovvero soltanto contestati nel loro ammontare.
L'inefficacia della cessione riguardo al debitore ceduto può dipendere, invece, dal fatto che il credito ceduto non sia esigibile, ma l'inesigibilità non può derivare dalla considerazione che il debitore medesimo ne contesti l'ammontare, non incidendo tale contestazione sulla azionabilità del credito. È errata, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i crediti ceduti al LI non erano esigibili perché ne era contestato l'ammontare (da parte dell'ufficio interno addetto al visto di congruità).
In conclusione, la sentenza impugnata ha escluso che la cessione dei crediti fatta valere dal LI fosse efficace nei confronti del Comune ceduto sulla base di una motivazione errata. La sentenza impugnata va, perciò, cassata.
4. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce un'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata abbia pronunziato nei confronti del solo Comune, e non anche delle due parti che hanno ceduto il credito, alle quali l'atto di appello era stato notificato. Tali parti non figurano nell'intestazione, della sentenza della Corte di appello, che non le considera ne' nel dispositivo, ne' nella motivazione. Il ricorrente, pertanto, denunzia il vizio di omessa pronuncia.
Il motivo di ricorso è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata, che comporta un nuovo giudizio del giudice di rinvio sull'appello proposto dal LI, con il quale egli ha chiesto sia la condanna del Comune (in riforma della sentenza di primo grado), sia la conferma della condanna emanata dal NA nei confronti delle due parti che gli hanno ceduto i crediti da lui esercitati contro il Comune.
Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Lecce, si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001