Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7083
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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La cessione di un credito non liquido è efficace nei confronti del debitore ceduto quando gli sia stata notificata ovvero egli l'abbia accettata, mentre la cessione di un credito inesigibile non è efficace se non dal momento dell'intervenuta esigibilità, non potendosi, peraltro, far derivare la non esigibilità del credito dalla considerazione che il creditore ne contesti l'ammontare, non incidendo tale considerazione sull'azionabilità del credito stesso.

Commentario1

  • 1Effetti della cessione del credito e competenza dell'ABF
    Valentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 17 febbraio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7083
Data del deposito : 24 maggio 2001

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