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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE di APPELLO di BARI PARTE CIVILE: IU ON Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, Avv. VINCENZO CLAUDIO DEMICHELE, in sostituzione dell'Avv. ANGELA ROCHIRA, entrambi del foro di Bari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese. sentito il difensore, Avv. VALERIO SPIGARELLI del foro di Roma, anche in sostituzione dell'Avv. CARMINE DI PAOLA del foro di Trani, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2021 la Corte di Appello di Bari, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato GI AI per il reato continuato previsto dagli artt. 81, 328, comma primo e secondo, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8404 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 .
2. All'imputato, nella qualità di pubblico _ufficiale, in quanto dirigente del competente ufficio pensionistico, è contestato di aver omesso, a fronte di reiterate istanze presentate da ON IU - ex dipendente del Comune di Minervino Murge - finalizzate ad ottenere il computo esatto dell'importo pensionistico, di provvedere alla regolarizzazione della contribuzione, fornendo alle numerose istanze riscontri formali ed apparenti. La pronuncia rescindente aveva rilevato che la motivazione della sentenza di appello, che aveva confermato la condanna del AI, era strutturalmente monca perché fondata sull'utilizzazione probatoria solo di una parte della documentazione acquisita e priva di una compiuta ricostruzione dei fatti per cui si procedeva;
in particolare, non erano stati esaminati i documenti prodotti dalla difesa a sostegno della tesi dell'estraneità dell'Ufficio del personale - gestione amministrativa, affidato alla responsabilità dell'imputato, a provvedere sull'istanza in questione. La Corte di appello, in sede di rinvio, previa ricostruzione, in fatto, della vicenda oggetto delle denuncia querela del IU, e, in diritto, del quadro normativo, primario e secondario, che disciplinava l'assetto organizzativo del predetto Comune negli anni in cui la persona offesa aveva reiteratamente rivolto le proprie istanze, ha concluso nel senso che il IN era onerato di provvedere in merito e che le condotte poste in essere erano consapevolmente omissive rispetto al compimento di atti del suo ufficio. 3. Avverso tale ultima decisione propone nuovamente ricorso per cassazione il AI, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norma giuridica, con riferimento all'art. 5 I. 7 agosto 1990 n. 24, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine ai profili di responsabilità per la contestata omissione in atti di ufficio. Deduce a riguardo che responsabile del procedimento era stato nominato il ragioniere comunale PE VI, unico soggetto che, in virtù della specifica competenza nel settore, era tenuto ad evadere la richiesta del IU, con conseguente esclusivo addebito penale per omissioni nell'espletamento di tale incombenza;
che, effettuata tale nomina, il funzionario preposto all'unità organizzativa non era titolare del potere - dovere di compiere l'atto, così previsto dalla richiamata disciplina sul procedimento amministrativo;
che il AI non era stato destinatario di alcune delle richieste formulate dalla persona offesa - rivolte al Segretario Generale e al Dirigente del personale oltre che all'INPS - ed era rimasto sempre ai margini della vicenda;
che l'unica nota a sua firma, datata 11 dicembre 2012, era all'evidenza apocrifa. RITENUTO IN DIRITTO 2 _ 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo . che, reiterando argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice di appello, non si confronta con l'ampia e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 2. La corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito le varie fasi della vicenda attestante il mancato riscontro della richiesta reiteratamente rivolta dal IU al Comune di Minervino Murge, concernente la verifica e il computo di emolumenti percepiti come dipendente, ai fini del trattamento pensionistico, ha accertato che la competenza a provvedere a riguardo rientrava senza dubbio nelle attribuzioni del settore diretto dal AI. Tali circostanze non risultano in realtà oggetto di contestazione da parte dello stesso ricorrente che ha circoscritto la censura all'eccepita estraneità rispetto alla omissione, posto che la nomina di un responsabile del procedimento, nella persona di PE VI, implica che "non possa cercarsi in altri soggetti diversi da lui il responsabile della omissione in atti di ufficio denunziata dal IU" (quarta e quinta pagina del ricorso); sostiene altresì di non essere stato destinatario di sollecitazioni dell'istante e di non essersi mai occupato della pratica. 3. Il giudice del rinvio, rimediando alle lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente, ha rilevato con argomentazioni immuni da vizi logici o da inesattezze giuridiche, che: - l'attività in questione poteva essere materialmente affidata ad un collaboratore (il VI), fermo restando il potere/ dovere di vigilanza del IN, in virtù delle sue funzioni dirigenziali che gli attribuivano il compito di coordinamento del Settore e di responsabilità della corretta gestione delle pratiche;
- l'imputato aveva piena conoscenza delle richieste rivolte reiteratamente dal IU e dal suo legale, perché a lui direttamente rivolte o perché trasmesse dal Segretario Generale;
- le scelte operative del collaboratore VI erano state condivise dal AI, come attesta la nota dell'Il dicembre 2012 prot. 13194, inoltrata a mezzo fax (documento la cui utilizzabilità è stata ribadita alle pagine 6 e 14 della sentenza impugnata, con argomento processualmente corretto, con il quale il ricorrente non si confronta: accedendo all'abbreviato "secco", l'imputato ha accettato l'efficacia probatoria di tutti gli atti di causa, ivi compresa la nota in questione, sicché il disconoscimento della sottoscrizione effettuato nei successivi scritti difensivi non è idoneo ad escludere la riferibilità dell'atto al soggetto che lo ha siglato in corrispondenza del nome AI GI); nota peraltro in linea di continuità con quella successiva del 17 luglio 2014, con la quale l'imputato giustificava 3 (infondatamente) il rifiuto di provvedere, in tal modo contravvenendo anche ad un preciso ordine del superiore gerarchico. 3.1. In definitiva, la corte di appello si è uniformata alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ritenendo integrata con congrua motivazione la fattispecie di reato contestata: le condotte dell'imputato sono state ritenute consapevolmente omissive rispetto al compimento di atti del suo ufficio, dovuti perché rientranti nelle sue attribuzioni, legittimamente richiesti dalla persona offesa e dal coordinatore dei settori a salvaguardia del principio di buona amministrazione, gravemente lesive sia per il IU (incidendo sulla misura del trattamento pensionistico, fonte di sussistenza) sia per l'ente comunale, contribuendo a diffondere un'immagine di inefficienza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. L'imputato è condannato alla rifusione delle spese del grado nei confronti della parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IU ON che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, Avv. VINCENZO CLAUDIO DEMICHELE, in sostituzione dell'Avv. ANGELA ROCHIRA, entrambi del foro di Bari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese. sentito il difensore, Avv. VALERIO SPIGARELLI del foro di Roma, anche in sostituzione dell'Avv. CARMINE DI PAOLA del foro di Trani, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2021 la Corte di Appello di Bari, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato GI AI per il reato continuato previsto dagli artt. 81, 328, comma primo e secondo, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8404 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 .
2. All'imputato, nella qualità di pubblico _ufficiale, in quanto dirigente del competente ufficio pensionistico, è contestato di aver omesso, a fronte di reiterate istanze presentate da ON IU - ex dipendente del Comune di Minervino Murge - finalizzate ad ottenere il computo esatto dell'importo pensionistico, di provvedere alla regolarizzazione della contribuzione, fornendo alle numerose istanze riscontri formali ed apparenti. La pronuncia rescindente aveva rilevato che la motivazione della sentenza di appello, che aveva confermato la condanna del AI, era strutturalmente monca perché fondata sull'utilizzazione probatoria solo di una parte della documentazione acquisita e priva di una compiuta ricostruzione dei fatti per cui si procedeva;
in particolare, non erano stati esaminati i documenti prodotti dalla difesa a sostegno della tesi dell'estraneità dell'Ufficio del personale - gestione amministrativa, affidato alla responsabilità dell'imputato, a provvedere sull'istanza in questione. La Corte di appello, in sede di rinvio, previa ricostruzione, in fatto, della vicenda oggetto delle denuncia querela del IU, e, in diritto, del quadro normativo, primario e secondario, che disciplinava l'assetto organizzativo del predetto Comune negli anni in cui la persona offesa aveva reiteratamente rivolto le proprie istanze, ha concluso nel senso che il IN era onerato di provvedere in merito e che le condotte poste in essere erano consapevolmente omissive rispetto al compimento di atti del suo ufficio. 3. Avverso tale ultima decisione propone nuovamente ricorso per cassazione il AI, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norma giuridica, con riferimento all'art. 5 I. 7 agosto 1990 n. 24, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine ai profili di responsabilità per la contestata omissione in atti di ufficio. Deduce a riguardo che responsabile del procedimento era stato nominato il ragioniere comunale PE VI, unico soggetto che, in virtù della specifica competenza nel settore, era tenuto ad evadere la richiesta del IU, con conseguente esclusivo addebito penale per omissioni nell'espletamento di tale incombenza;
che, effettuata tale nomina, il funzionario preposto all'unità organizzativa non era titolare del potere - dovere di compiere l'atto, così previsto dalla richiamata disciplina sul procedimento amministrativo;
che il AI non era stato destinatario di alcune delle richieste formulate dalla persona offesa - rivolte al Segretario Generale e al Dirigente del personale oltre che all'INPS - ed era rimasto sempre ai margini della vicenda;
che l'unica nota a sua firma, datata 11 dicembre 2012, era all'evidenza apocrifa. RITENUTO IN DIRITTO 2 _ 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo . che, reiterando argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice di appello, non si confronta con l'ampia e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 2. La corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito le varie fasi della vicenda attestante il mancato riscontro della richiesta reiteratamente rivolta dal IU al Comune di Minervino Murge, concernente la verifica e il computo di emolumenti percepiti come dipendente, ai fini del trattamento pensionistico, ha accertato che la competenza a provvedere a riguardo rientrava senza dubbio nelle attribuzioni del settore diretto dal AI. Tali circostanze non risultano in realtà oggetto di contestazione da parte dello stesso ricorrente che ha circoscritto la censura all'eccepita estraneità rispetto alla omissione, posto che la nomina di un responsabile del procedimento, nella persona di PE VI, implica che "non possa cercarsi in altri soggetti diversi da lui il responsabile della omissione in atti di ufficio denunziata dal IU" (quarta e quinta pagina del ricorso); sostiene altresì di non essere stato destinatario di sollecitazioni dell'istante e di non essersi mai occupato della pratica. 3. Il giudice del rinvio, rimediando alle lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente, ha rilevato con argomentazioni immuni da vizi logici o da inesattezze giuridiche, che: - l'attività in questione poteva essere materialmente affidata ad un collaboratore (il VI), fermo restando il potere/ dovere di vigilanza del IN, in virtù delle sue funzioni dirigenziali che gli attribuivano il compito di coordinamento del Settore e di responsabilità della corretta gestione delle pratiche;
- l'imputato aveva piena conoscenza delle richieste rivolte reiteratamente dal IU e dal suo legale, perché a lui direttamente rivolte o perché trasmesse dal Segretario Generale;
- le scelte operative del collaboratore VI erano state condivise dal AI, come attesta la nota dell'Il dicembre 2012 prot. 13194, inoltrata a mezzo fax (documento la cui utilizzabilità è stata ribadita alle pagine 6 e 14 della sentenza impugnata, con argomento processualmente corretto, con il quale il ricorrente non si confronta: accedendo all'abbreviato "secco", l'imputato ha accettato l'efficacia probatoria di tutti gli atti di causa, ivi compresa la nota in questione, sicché il disconoscimento della sottoscrizione effettuato nei successivi scritti difensivi non è idoneo ad escludere la riferibilità dell'atto al soggetto che lo ha siglato in corrispondenza del nome AI GI); nota peraltro in linea di continuità con quella successiva del 17 luglio 2014, con la quale l'imputato giustificava 3 (infondatamente) il rifiuto di provvedere, in tal modo contravvenendo anche ad un preciso ordine del superiore gerarchico. 3.1. In definitiva, la corte di appello si è uniformata alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ritenendo integrata con congrua motivazione la fattispecie di reato contestata: le condotte dell'imputato sono state ritenute consapevolmente omissive rispetto al compimento di atti del suo ufficio, dovuti perché rientranti nelle sue attribuzioni, legittimamente richiesti dalla persona offesa e dal coordinatore dei settori a salvaguardia del principio di buona amministrazione, gravemente lesive sia per il IU (incidendo sulla misura del trattamento pensionistico, fonte di sussistenza) sia per l'ente comunale, contribuendo a diffondere un'immagine di inefficienza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. L'imputato è condannato alla rifusione delle spese del grado nei confronti della parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IU ON che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/02/2023