Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 0507 9702 REPUBBLICA ITALIANA Cassazione Ta Cort Storema Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass. soc. Presidente R.G.n.17881/1999 dr. Vincenzo Mileo Cron. 15596 Consigliere dr. Michele De Luca Consigliere rel. Rep. dr. Donato' Figurelli Consigliere Ud.30.01.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dr. Pasquale Picone UFFICIO COPIE ha pronunziato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L. 625 11 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- Пришив tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvo- catura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domiciliato, ricorrente;
CON TRO BE EP, residente a [...](Cr) in via Eu- ropa n. 3, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Anna Fisco Oldrini e dall'avv. Manilio Franchi, con domicilio eletto presso quest'ultimo c/o Studio Marucchi in Roma al Lungotevere -- 1 - 415 dei Mellini n. 39, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia in data 10 giugno 7 luglio 1999, n. 1620/99, n. 1482/99 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. jundli - ☑ 1 2 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 18 febbraio 1998 la signora EP MB evocava in giudizio il Ministero dell'Interno davanti al Pretore di Crema, esponendo che in data 19 marzo 1997 era stata sottoposta a visita di revisione presso la Commissione Medica Sanitaria di Cremona con riconoscimento del 50% di invalidità e che la Prefettura di Cremona con provvedimento successivo, in- tervenuto dopo dieci mesi, aveva sospeso i pagamenti in corso;
che il Ministero del Tesoro in data 18 novembre 1997 le aveva trasmesso il decreto di revoca ed il ver- Прил bale della visita di revisione;
che la Prefettura con lettera 27 gennaio 190% le aveva richiesto la restituzione della somma di lire 3.885.960 percepita tra la visita di accertamento e la sospensione della erogazione della pen- sione di invalidità. Chiedeva pertanto la ricorrente che il Pretore di Crema, con riferimento al fatto che la vigente normativa (1. n. 29/77) non prevede la ripetibilità di ratei erogati prima della adozione del provvedimento di revoca (laddove per contro la norma di cui all'art. 11/4 della 1. n. 537/93 che prevedeva tale ripetibilità era stata abrogata dalla 1. n. 425/1996) e che nella fattispecie era stata violata la norma di cui all'art. 5/5 del d.p.r. n. 698/94 che pre- vede la immediata sospensione dei pagamenti, dichiarasse -- 3 - illegittima la ripetizione dei ratei percepiti e, quindi, in accoglimento della domanda proposta, dichiarasse la irripetibilità degli stessi (fino alla data di adozione del provvedimento di sospensione). Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, pro- ponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di lire 3.885.960 oltre interessi dalla data di deposito della memoria in cancelleria al soddisfo. Rilevava in particlare il Ministero dell'Interno che la norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94, nel dettare una discipli- na del potere di autotutela, non prevedeva obbligo alcuno di sospensione cautelare dei pagamenti in corso, ma solo una facoltà. Con sentenza n. 51/98 il Pretore di Crema, rilevato che nella fattispecie non risultava osservata la norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R.. n.698/94, che impone la immediata so- spensione dei pagamenti in attesa della adozione di formale provvedimento di revoca, dichiarava irripetibili le somme per- cepite nel periodo intercorrente tra la data della visita di revisione e la data di adozione del provvedimento di sospensio- ne dei pagamenti, condannando l'Amministrazione dell'Interno al pagamento delle spese di lite. Avverso la decisione del Pretore di Crema interponeva appello il Ministero dell'Interno, deducendo la erroneità della deci- sione di primo grado nella parte in cui non aveva affermato il carattere meramente interno (ovvero avente natura di norma 4- di azione e non di relazione) della norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. 698/94, laddove, per contro, la norma ri- chiamabile nella fattispecie era quella dell'art. 2033 c.c. (avente appunto, in quanto norma di relazione, effetto esterno); in via subordinata, l'Amministrazione dell'Interno chiedeva la compensazione delle spese di lite, in considera- zione della controvertibilità delle questioni dedotte. Ricostituitosi il contraddittorio in appello, il Tribunale di Brescia rilevava preliminarmente che la norma di cui al- l'art. 11/4 della legge n. 537/93 era stata abrogata da parte dell'art. 4/3 della 1. n. 425/96 e che la disciplina da ultima intervenuta poneva in sede di effettuazione di un piano straor-, Juniele dinario di verifiche uno stretto collegamento tra potere di verifica e/o accertamento dei requisiti sanitari e potere di revoca dei benefici. Rilevava altresì il Tribunale di Brescia che tale collegamento era poi ulteriormente avvalorato dal fatto che alla abrogazione dell'art. 11/4 della legge n. 537/93 era conseguita la operatività della norma di cui all'art. 3 ter della legge n. 29/77, la cui disciplina nella specie era rimasta pur sempre operante, stante la non perfetta coinci- denza delle due normative di cui alle due leggi citate. E dalla norma di cui all'art. 3 ter della 1. n. 29/77 era desu- mibile un principio di carattere generale di coincidenza tra momento di adozione del provvedimento di revoca ed effetto dello stesso (con conseguente limitazione temporale in senso - 5 - irretroattivo degli effetti del provvedimento medesimo). Ora con riferimento ai suddetti principi desumibili dalla : normativa operante al momento in cui era stata effettuata la verifica amministrativa deduceva il Tribunale di Brescia come il termine di 90 giorni decorrenti dalla verifica di cui all'art. 4/3 della 1. n. 425/96 ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca avesse tutt'altro che carattere interno (e/o facoltativo) ma, all'opposto, ingenerasse nella P.A. un dovere di adozione nel termine indicato del provvedimento medesimo. franch A tale stregua, similmente, il termine di 30 giorni di cui all'art. 5/5 D.P.R. n. 698/94 per l'adozione del provvedi- mento di sospensione (decorrente dalla data di verifica), doveva ritenersi avesse anch'esso carattere vincolante per la Pubblica Amministrazione con conseguente irripetibilità dei ratei riscossi nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la data del successivo provvedimento di sospensio- ne (allorchè adottato tardivamente, oltre il termine di 30 giorni). Ora, poichè nella fattispecie non risultava verificata nè l'una (adozione di provvedimento di revoca nel termine di 90 giorni dalla verifica) nè l'altra condizione (adozione di provvedimento di sospensione nel termine di 30 giorni dalla verifica) doveva ritenersi che correttamente il Pretore aveva affermato la irri- petibilità dei ratei riscossi prima dell'adozione del provvedi- - 6 - mento di sospensione. Per i su esposti motivi il Tribunale di Brescia rigettava il motivo principale di gravame e, in parziale accoglimento del motivo subordinato, riguardante la disciplina delle spese di lite, riduceva le spese di lite di primo grado, disponendo, nel contempo, per la compensazione integrale delle spese di lite di secondo grado. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27 settembre 1999, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato a due motivi. прив La MB ha resistito con controricorso notificato il 2 novembre 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 ter della 1. n. 29/77 nonchè dell'art. 4 della 1. n. 425/1996 nonchè dell'art. 5/5 del d.p.r. n. 698/1994 in relazione all'art. 360 primo comma II. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto de- cisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. - 7 - Il ricorrente deduce che l'accertamento di uno stato inva- lidante è costitutivo di situazione giuridica autonomamen- te rilevante, come tale irrinunciabile ed imprescrittibile. Il suddetto status peraltro, in quanto correlato indissolu- bilmente con il raggiungimento di un certo grado di invalidi- tà, può venir meno a seguito di accertamento successivo. in- tervenuto nella competente sede amministrativa.. Risulta infatti che, a distanza di sufficiente lasso di tempo, il suddetto requisito possa essere suscettibile di modificazio- ni sia in senso positivo che in senso negativo. Tale secondo caso ricorre appunto quando, a seguito di visita Приві di revisione in sede amministrativa risulti che la parte non è più nel possesso di quel determinato requisito sanitario, che in precedenza era stato riconosciuto. In tale prospettiva non può non rilevarsi come l'accertamento in termini negativi possa evidenziare il venir meno del requi- sito sanitario non tanto dalla visita sanitaria amministrativa, quanto piuttosto da epoche precedenti, più o meno remote nel tempo. Ora, in tale prospettiva, sembra vada interpretata la norma ri- chiamata di cui all'art. 3 ter della l. n. 29/77 la quale, nel porre un limite temporale al provvedimento di revoca di un certo beneficio economico collegato con un certo stato invalidante non pone distinzione alcuna tra provvedimento di revoca intervenuto per sopravvenuta carenza del requisito sanitario e provvedimento 8 di revoca intervenuto per sopravvenuta carenza degli ulteriori requisiti diversi da quello sanitario. Tale distinzione tuttavia appare rilevante poichè, mentre nel primo caso atto di accertamento negativo e provvedimento di re- voca non coincidono, nel secondo caso si ha coincidenza tra atto di revoca ed accertamento negativo. Nella fattispecie, pertanto, essendo pacifica la circostanza che l'atto di revoca fu preceduto da accertamento negativo circa la sussistenza del requisito sanitario, non può non rilevarsi il carattere strumentale e/o conseguenziale dell'atto di revoca medesimo rispetto all'atto di accertamento negativo precedente- mente intervenuto. Pertanto l'effetto dell'atto di revoca non poteva non retroa- gire alla data del primo giorno del mese successivo a quello in cui era intervenuto l'accertamento negativo ai fini sanitari. Viceversa, con riferimento al periodo pregresso al momento del- l'accertamento tecnico circa la insussistenza del requisito sani- tario, stante il limite temporale introdotto dall'art. 3 ter della 1. n. 29/77 non potrebbero non farsi salvi gli effetti del rapporto pregresso con conseguente irretroattività agli effetti giuridici dell'accertamento medesimo. Da quanto sopra discende che in ipotesi di revoca per sopravve- nuta carenza del requisito sanitario non possa prescindersi da uno stretto collegamento tra atto di revoca ed accertamento ne- gativo precedentemente intervenuto;
mentre, dal lato del desti- -9. natario del provvedimento di revoca, non possa prescindersi dalla considerazione di uno stato di buona fede anche prima dell'intervento dell'accertamento in sede tecnica di tale stato di buona fede. Tale stato di buona fede comunque è da ritenere venga meno dalla data in cui intervenga accertamento tecnico-amministrative di carattere negativo, essenac peraltro prevista l'eventuale proposizione di ricorso in sede ammini- strativa, e ancor più in sede giurisdizionale. E sul punto non appare secondaria, anche ai fini di una inter- pretazione della valenza e degli effetti dell'atto di revoca per accertata insussistenza del requisito sanitario, la circo- al procedimento amministrativo volto all'accertamento del re- fundi stanza che il D.P.R. n. 698/94 ha attribuito autonomo rilievo quisito sanitario, prevedendo la diretta azionabilità della pre- tesa nei confronti dell'Amministrazione del Tesoro, cui fanno capo fli organi tecnici che provvedono all'accertamento sanitario (artt. 3 e 4), nonchè la normativa relativa agli accertamenti e verifiche successive da parte dell'Amministrazione del Tesoro (art. 21 1. n. 118/71 coordinata con gli articoli 10 della 1. n. 291/1988 e 9 della 1. n. 295/90 nonchè con il d.m. n. 293/1989 del Ministero del Tesoro). Non sembra pertanto corretto, secondo il ricorrente, quanto af- fermato dal Tribunale circa la decorrenza del provvedimento di revoca (dal primo giorno del mese successivo alla adozione dell'atto). - 10 - Ma allo stesso modo non sembra corretta, secondo il ricorrente, sotto diverso profilo, l'interpretazione che il Tribunale di Brescia dà della norma di cui all'art. 3 ter della 1. n. 29/77, : poichè sembra che la suddetta norma vada comunque interpretata con riferimento alla luce dei principi generali della normati- va di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. in tema di ripe- tizione d'indebito, per la quale, appunto, assume rilievo lo stato di buona fede o meno da parte dell'accipiens. Quanto alla norma richiamata dal Tribunale di Brescia di cui all'art. 4/3 della 1. n. 425/1996 si evidenzia che dalla sud- detta norma sembra evincersi un principio opposto a quello e- nunciato dal Tribunale di Brescia. In tale norma, infatti, si prevede che "in caso di accertamento negativo circa la verifica dei requisiti sanitari il provvedi- da adottare entro 90 giorni dalla verificamento di revoca - retroagisca alla data della visita di verifica". La previsione del termine di 90 giorni, peraltro, alla quale il Tribunale aà decisivo rilievo, sembra viceversa non estensibile in via analogica ad altre fattispecie non contemplate dalla norma, stante la natura eccezionale della stessa. Allo stesso modo sembra che erroneamente il Tribunale ha attribuito effetto sostanziale alla norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94 nella parte in cui si prevede un termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento cautelare amministrativo di sospensione dei pagamenti in corso di erogazione. 11 La comunicazione del provvedimento di sospensione entro 30 giorni da parte della Prefettura, infatti, è atto che la Prefettura in tanto può adottare in quanto sia stata altrettanto tempestivamente investita in sede amministrati- va della relativa questione. Si tratterebbe pertanto di atto non dipendente dalla esclu- siva iniziativa dell'organo deputato alla emissione dell'at- to di revoca. E, anche sul punto, appare rilevante, secondo il ricorrente, la circostanza che la norma richiamata faccia indistintamente riferimento all'adozione di atto di revoca al di là del fatto che lo stesso sia stato determinato dal venir meno del requi- sito sanitario, oppure , all'opposto, del requisito e/o dei requisiti extra-sanitari. Sul punto comunque il ricorrente evidenzia che dalla norma di cui all'art. 5/5 D.P.R. citato sembra evincersi un rilievo esclusivamente procedimentale, nel senso che con riferimento al fatto che per l'adozione del provvedimento di revoca posso- no decorrere più di 30 giorni, viene prevista la possibilità che venga emanato provvedimento interinale a carattere caute- lare di "sospensione dei pagamenti in corso di erogazione". Anche dalla norma di cui all'art. 5/5 del D.P.R. n. 698/94 comunque sembra evincersi un principio di segno opposto ri- spetto a quello enunciato dal Tribunale. Prevede infatti la suddetta norma che "il successivo provve- -- 12 dimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti". La Corte giudica il ricorso fondato, conformandosi a quanto già deciso con la sentenza 15 novembre 2001, n. 14212, ancor- chè la questione meriti di essere approfondita ulteriormente. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un princi- pio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sotto- sistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta. Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costitu- zionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripeti- zione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti della loro destinazione alimentare (C.cost. - 10 febbraio 1993, n. 39). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripeti- bilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata - 13 - nella normativa appositamente dettata in materia, non po- tendo trovare applicazione in via analogica ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate - con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previden- ziali (art. 1, commi 260-265 1. 662/1996; art. 38 1. 448/ 1998; art. 38, comma 7, 1. 448/2001). La prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni in 1. 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle con- dizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende ove si consideri che le prestazioni economiche agli invalidi ci- vili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volti ad accertare -· 14 · - tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'ob- bligazione (originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia na- tura critica, cioè di giudizio per sua natura opinabile, ri- vestono natura meramente ricognitiva, preordinata all'attua- zione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configura- bilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte Cass. S.U. 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insor- genza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ri- cognizioni in ordine all'inesistenza dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela" ammini- strativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della con- formità della situazione all'interesse pubblico. Ne discende che, in applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, ove la legge non disponga di- versamente (salvo a verificare, di volta in volta, la conformità all'art. 38 Cost. dell'assetto normativo). La norma sopra richiamata, quindi, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione 15 - deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende in- : cidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata. Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dall'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche program- mate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento Прив privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussi- stenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'ac- certamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei ver- sati nell'ultimo anno precedente la data stessa La nuova disciplina, dunque, ha sostituito il tempo di adozione del formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripeti- bili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfa- vorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripeti- -- 16- zione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata;
ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 3 ter d.l. 865/1976, diversa- : mente da quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impu- gnata. Prescindendo per ora dal problema dell'applicabilità ratione temporis alla fattispecie di altre norme, giova osservare che il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successi- vi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'esten- sione della ripetibilità per l'interessato che intenda contesta- re i risultati dell'accertamento, ed a dettare ulteriori rego- le sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in 1. 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 3-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso te- sto normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ul- teriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione del comma 4 dell'art. 11, 1. 24 dicembre - 177 1993, n. 537. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'art. 37, comma 8, dispone: In caso di accertata insussistenza dei requisiti sa- nitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program- mazione economica dispone l'immediata sospensione dell'eroga- zione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo preordi- nata ad [...] la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della found mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente è stato innovato perchè l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appun- to, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). Tra le fonti normative utilizzabili ai fini della decisione della controversia, deve negarsi che possano essere annoverate anche le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del d.ER. 21 settem- bre 1994, n. 698, secondo le quali, nel caso di accertata insus- sistenza dei requisiti, "si dà luogo all'immediata sospensione - 18. - cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospen- sione", mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Si tratta, infatti, di un regolamento emanato ai sensi del- l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ed. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, 1. 537/ 1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invali- dità civile, cecità civile e sordomutismo. Quindi, prescindendo dall'indagine volta a verificare se la norma sopra indicata abbia o no introdotto um quid novi in materia di ripetizione di indebito rispetto al quadro normativo risultante dalle fonti primarie (il che parrebbe comunque da escludere), è assorbente il rilievo che, ove ciò fosse riscon- trabile, le relative disposizioni dovrebbero essere disappli- cate per violazione di legge, perchè la fonte regolamentare era stata abilitata ad agire con esclusivo riferimento all'artico- lazione dei procedimenti amministrativi, senza alcuna possibi- lità di incidere sul regime giuridico dei rapporti obbligatori. La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art.2033 - 19 C.C. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di : una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme dispongono l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accerta- mento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di bile sul piano dei concetti giuridici. frow revoca entro termini prefissati, è assolutamente non condivisi- Si è ampiamente dimostrato come tali atti (sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostan- zino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla viola- zione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino alla emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi di sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento ema- nato in [...] procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate -- 20 - ad impedire anche collegando all'inosservanza la responsa- bilità degli organi per danno erariale proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario 1 み ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini. Conclusivamente, leggere, come ha fatto il Tribunale, la nor- mativa come se dicesse che la perdita dei benefici economici decorre dall'accertamento dell'inesistenza dei requisiti a condizione che il formale provvedimento di revoca sia emanato tempestivamente, altrimenti la perdita del beneficio si ha solo alla data dell'emanazione dell'atto, si risolve in un'ope- find razione manipolativa e non interpretativa, preclusa dalla sog- gezione del giudice alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.). Nè, così rettamente interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bi- lanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento ammini- strativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività del- l'attribuzione patrimoniale ricevuta. Pertanto, ratione temporis, alla fattispecie concreta era appli- cabile la legislazione (art.4, comma 3-ter, d.1. 323/1996), che ha imposto all'amministrazione di emanare l'atto formale di re- voca entro 90 giorni dall'accertamento, ma le disposizioni del citato regolamento non avrebbero potuto incidere sulla ripetizione 21 dell'indebito per l'inosservanza dei termini. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio ad altro giudice - indicato in dispositivo -, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) neeuro leo Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 10 APR. 2002 A 0 D 3 S 1 , 480 IL CANCELLIEREPhill 3 S . O 5 A L T T L : R , O A A N ' B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 8 - I T N D 1 S G 1 N O O I P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D - 22- --