CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17973 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RI ES nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa in data 27/11/2025 dal Tribunale di Bari, sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che l’avv. Gaspare Sansevrino non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 05/11/2025 che aveva disposto nei confronti di ES RI la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso e dalla appartenenza dell’indagato alla associazione di stampo mafioso clan RI di Bari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17973 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 25/03/2026 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen, 56-629 e 56-393 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione contestato nell’imputazione provvisoria. La difesa ricorrente prospetta che il ruolo svolto da RI nella contestata vicenda estorsiva si esaurisce nell’episodio del 6 febbraio 2025 allorquando il coindagato EP EA si recava con la persona offesa presso un bar di Valenzano ove vi era un fugace e casuale (come dichiarato dallo stesso EA) incontro con RI il quale si presentava come “ RA” e - una volta appreso dell’incidente stradale causato per colpa da TI AL alla guida del furgone di proprietà della LE Logistica s.r.l. di cui era dipendente - si era limitato ad affermare che un simile occorso poteva accedere a tutti e che comunque TI avrebbe dovuto risarcire al datore di lavoro i danni causati al mezzo, come del resto previsto nel contratto di assunzione;
ciò avveniva senza mai pronunciare, neppure in maniera velata, frasi minacciose e senza alcuna richiesta da parte di RI di denaro o altra utilità in suo favore. Prima e dopo tale incontro - ove vi era stato un generico invito a pagare, in un contesto del tutto discorsivo- RI non si era più occupato della vicenda, non aveva intrattenuto contatti con la persona offesa, né partecipato ad altre occasioni nelle quali EA aveva esercitato pressioni nei confronti del TI per costringerlo al risarcimento, ma neppure dimostrato interesse economico alla pretesa vantata da EA. Il Tribunale del riesame ha trascurato tali profili che erano stati prospettati nell’istanza di riesame e con i quali non si è confrontato, limitandosi – così si legge nel ricorso - a “sovrapporre il passato criminale (e non più attuale)” di RI agli elementi fattuali, facendo così dipendere la gravità indiziaria esclusivamente dai precedenti penali. Il collegio della cautela ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 393 cod. pen., incorrendo nella violazione di legge per erronea applicazione sia delle norme penali sostanziali che di quelle extrapenali integratrici (art. 32 CCNL). Assume la difesa ricorrente che la nozione di ingiustizia del profitto in tema di estorsione non coincide con la mera irregolarità o tardività dell’esercizio di una legittima pretesa, ma postula che il vantaggio perseguito sia radicalmente privo di base giuridica e che ciò sia noto all’agente. L’eventuale violazione di termini decadenziali fissati dal contratto collettivo per l’esercizio dell’azione disciplinare -che il Tribunale del riesame pone a fondamento della non azionabilità della pretesa economica vantata da EA – non implica l’inesistenza assoluta di un possibile titolo risarcitorio ( al più si sarebbe di fronte ad una pretesa inefficace), né 2 esclude in radice la rappresentazione soggettiva, in capo all’agente, di perseguire un credito ritenuto dovuto. Nell’ordinanza impugnata non viene chiarito in che modo sia stato determinato il danno asseritamente imputabile al lavoratore e, soprattutto, perché la somma richiesta al TI (euro 17.000,00) eccederebbe i limiti fissati dal CCNL.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso. La difesa ricorrente ribadisce che l’asserito contributo causale fornito da RI si esaurisce con l’episodio del 6 febbraio 2025, del tutto estemporaneo e non programmato;
che, nel corso dell’incontro con la persona offesa, RI si era presentato come “RA” (non come “Ceschetto, soprannome con il quale era conosciuto) e, dopo avere informalmente parlato della pretesa risarcitoria vantata da EA e sottolineato che un incidente stradale poteva capitare a chiunque, aveva consigliato semplicemente a TI di pagare, senza usare alcuna violenza fisica, verbale o psicologica e senza alcun riferimento ad ambienti criminali. La prospettazione di possibili “problemi” fuori e dentro l’azienda di cui TI era dipendente non costituiva una frase minacciosa, non fosse altro che la stessa persona offesa non l’ha percepita come tale, avendo appreso solo in un secondo momento da EA della identità del soggetto incontrato e cioè che il RA era “il figlio di IN RI”. La condotta materiale serbata dall’odierno ricorrente è pertanto del tutto estranea al c.d. metodo mafioso. Con tali aspetti- precisamente prospettati con la richiesta di riesame- il Tribunale non si è confrontato.
2.3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché l’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di presunzione relativa di sussistenza di attuali esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria. Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla asserita “indubbia gravità del fatto” e sulla asserita “caratura criminale” di ES RI, omettendo di considerare e confutare la documentazione difensiva (allegata anche al presente ricorso) e segnatamente: -il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, in data 15/05/2024 che ha revocato la misura della sorveglianza speciale;
-il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 03/07/2024 che ha dichiarato cessata la pericolosità sociale;
-la circostanza che l’indagato - pur coinvolto in reati di mafia commessi tra la seconda metà degli anni ’90 ed i primi del 2000- successivamente alla sua scarcerazione avvenuta nel 2021 dopo una detenzione durata per circa 20 anni - si è dato a regolare attività lavorativa alle dipendenze della Presso Trading s.r.l. come magazziniere e si è trasferito in 3 Valenzano, comune lontano diversi chilometri dalla storica roccaforte del clan RI sita nella città di Bari. Anziché valutare tali risultanze documentali, idonee a scalfire la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della aggravante del metodo mafioso, il collegio della cautela ha valorizzato elementi risalenti a 25 anni fa (reati di “mafia” nell’ambito dei procedimenti BO CO e RA CA, commessi tra seconda metà degli anni ’90 ed i primi anni 2000 per i quali ha subito venti anni di detenzione ininterrotta e tre anni di libertà vigilata) sostenendo “un inserimento organico di RI nelle maglie dell’omonimo sodalizio” senza alcun attuale elemento di natura processuale e fattuale attestante il coinvolgimento dell’indagato in altri procedimenti relativi a fatti di criminalità organizzata.
2.4. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. e di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L’ordinanza impugnata ha valorizzato precedenti condanne risalenti nel tempo per affermare l’appartenenza di RI ad associazione mafiosa, senza verificare l’attualità del nesso tra la ritenuta appartenenza e il fatto oggetto di contestazione provvisoria, insussistente alla luce dei recentissimi provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato cessata la pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. E’ del tutto generico e comunque manifestamente infondato il primo motivo proposto.
2.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura della doglianza proposta - di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828, sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976). 4 Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
2.2. Tanto precisato, la censura proposta con il primo motivo di ricorso è essenzialmente volta ad ottenere in questa sede una alternativa lettura di risultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela che, confrontandosi direttamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendolo correttamente allo schema legale della estorsione tentata, con conseguente esclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’ordinanza impugnata ha valorizzato l’intero portato dichiarativo della persona offesa (articolato in tre distinte denunce e nella escussione avanti il Pubblico Ministero) che ha ritenuto intrinsecamente attendibile e supportato da pregnanti riscontri documentali, rappresentati dalla registrazione del colloquio con EA avvenuto il 10 febbraio, successivamente all’incontro con RI, e dai messaggi whatsapp intercorsi sempre con EA. In piena aderenza a tale compendio investigativo ed all’esito dell’esame del CCNL in vigore all’epoca del fatto ed applicabile all’azienda LE Logistica s.r.l. di cui TI era dipendente con la qualifica di autista, il collegio della cautela ha delineato compiutamente l’intera vicenda oggetto di imputazione provvisoria, ricostruendola nella sua logica sequenza e scansione temporale nei termini che è opportuno illustrare. AL TI il giorno 8 dicembre 2024 era incorso, per sua colpa, in un sinistro stradale mentre era alla guida di un furgone di proprietà della LE Logistica s.r.l.; a seguito di ciò EP EA, responsabile dei mezzi aziendali della società, a far data dal 17/01/2025, aveva preteso da TI, già destinatario di una contestazione disciplinare formalizzata il precedente 17/12/2024, la somma inizialmente quantificata in euro 23.400,00 euro per i danni causati al veicolo;
le richieste erano state avanzate mediante molteplici condotte minacciose, dapprima prospettandogli che non avrebbe potuto usufruire di ferie e sarebbe stato destinato a lavorare gratuitamente per la società DHL riconducibile alla LE;
una volta venuto a conoscenza che TI si era rivolto all’organizzazione sindacale apprendendo che tale pretesa era illegittima, aveva attuato ulteriori pressioni sempre più ingravescenti (l’attività lavorativa presso la logistica sarebbe stata molto “difficile”, con trattamenti punitivi nella organizzazione delle presenze al lavoro per i turni di servizio da coprire il sabato e la domenica), sino a portarlo al cospetto di ES RI 5 - intraneo all’omonimo sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio barese in quanto condannato con sentenze irrevocabili per partecipazione a tale consorteria - il quale lo aveva invitato a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”; immediatamente dopo l’incontro, EA aveva chiesto a TI se sapesse chi era il “RA” e, alla risposta di quest’ultimo (a suo parere si trattava del presidente della società LE di cui era dipendente), EA aveva replicato: “no, che RA il Presidente, quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”, aggiungendo che lui e RA erano amici di lunga data;
tornati in azienda EA gli aveva mostrato un documento contenente un piano di ammortamento predisposto dall’azienda per il pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio con anticipazione della somma di euro 7.000,00 dicendogli “adesso mi firmi il foglio”, tuttavia TI aveva preso tempo per la necessità di verificare le sue effettive disponibilità; erano seguiti ulteriori contatti tra i due connotati da sistematiche pesanti minacce ad opera di EA per indurre TI a firmare il documento in questione, rappresentandogli di averlo portato al cospetto di RI in ragione della sua mancata collaborazione nei confronti dell’azienda (un diverso atteggiamento avrebbe, invece, determinato una gestione differente della vicenda), sino a giungere al giorno 28 febbraio 2025 allorquando TI, dopo avere rifiutato un incontro visivo con EA, aveva ricevuto via email da quest’ultimo il documento da firmare intestato alla LE GI s.rl., retrodatato al 17 gennaio 2025 con numero di protocollo 11724, recante quale oggetto la dicitura “applicazione della sanzione disciplinare relativa alla contestazione del 18 dicembre 2024” e contenente un piano di ammortamento con corresponsione di euro 113,33 per 150 rate mensili per un importo complessivo di euro 17.000,00, con l’aggiunta di un’autodichiarazione di anticipo di euro 7.000.00 e relativa rimodulazione del piano;
erano seguiti nei giorni successivi vari messaggi inviati a EA con i quali TI si era doluto delle illegittime condizioni a lui imposte, anche con il ricorso all’intervento di “Ceschetto il figlio di IN”, così ingenerandogli forte timore, sino a quando in data 3 marzo 2025 aveva comunicato la propria decisione di non accettare tale accordo e si era presentato alle forze dell’ordine integrando la due denunce già sporte in precedenza. Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, riportata nel provvedimento impugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul piano della gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione e ha affermato, con motivazione compiuta ed immune da manifeste illogicità, che a tale condotta estorsiva aveva partecipato fattivamente l’odierno ricorrente in concorso con EP EA. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, le circostanze di fatto delineate nel provvedimento impugnato, se comparate con le norme del CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica applicabile all’azienda LE Logistica s.r.l., vigenti all’epoca del fatto, danno conto di una condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di AL TI volta ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta sotto più profili, ed in quanto tale sussumibile nell’alveo della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. 6 pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Tribunale ha infatti dato conto che la somma inizialmente richiesta a TI nella misura di euro 23.400,00 era contraria alle previsioni del CCNL sia perché determinata con riferimento al valore economico del mezzo (32.000 euro), detratte le rate già pagate, anziché sulla base di un preventivo degli effettivi danni arrecati al furgone, sia perché nel caso di danno superiore a 35.000,00 euro, al lavoratore non poteva essere addebitato una somma superiore al 75% e, in ogni caso, mai comunque superiore a 20.000,00 euro. Anche a volere considerare, sulla base della ricostruzione fattuale indicata nel provvedimento impugnato, che la somma pretesa era stata successivamente diminuita ad euro 17.000, e quindi in un importo al di sotto della soglia massima prevista nel contratto collettivo, tale risarcimento era comunque non esigibile al momento del fatto ed una eventuale azione legale sarebbe stata inutiliter data essendo scaduto il termine decadenziale entro il quale la Società LE avrebbe dovuto applicare a TI la sanzione disciplinare, necessario presupposto per poi pretendere il risarcimento dei danni da lui causati per colpa al mezzo aziendale. Sul punto il collegio della cautela, con valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede, ha analiticamente ricostruito che, nel caso di specie, il termine in questione, era scaduto il 17.1.2025, mentre la pretesa era stata avanzata a partire dal 27 gennaio 2025 con modalità intimidatorie per poi imporre a TI il giorno 28 febbraio la sottoscrizione di un piano di ammortamento unilateralmente redatto dalla azienda LE, opportunamente retrodatato al giorno 17 gennaio 2025 e cioè alla data di scadenza del termine decadenziale, con quindi l’evidente scopo di far apparire la pretesa economica legittima e pertanto azionabile in sede giudiziaria. Del tutto logicamente l’ordinanza impugnata ha ricavato proprio da tale retrodatazione la piena consapevolezza di EA della ingiustizia della pretesa, non più azionabile giuridicamente. Quanto alla compartecipazione dell’odierno ricorrente alla tentata estorsione in concorso con EP EA, si osserva quanto segue. Premesso che l’azione intimidatoria messa in atto dal coindagato EA nei confronti di AL TI non è contestata nel presente ricorso, EP RI ha fornito un concreto contributo causale a tale azione, come ampiamente delineato dal Tribunale del riesame con giudizio fattuale non rivalutabile in questa sede. L’ordinanza impugnata ha precisamente e contestualizzato l’episodio del 6 febbraio 2025 allorquando EA aveva condotto AL TI al cospetto di RI. Alla stregua della sequenza logica-cronologica della vicenda, e confrontandosi direttamente con i rilievi difensivi, si è affermato che tale incontro non era stato affatto casuale e fugace, bensì frutto di un preciso accordo intervenuto tra l’odierno ricorrente e EA, finalizzato ad attuare una più incisiva azione intimidatoria per piegare la resistenza di TI che aveva mostrato di resistere alle minacce già in precedenza messe in atto dallo 7 stesso EA. Di tale concertazione, della piena conoscenza della questione da affrontare anche da parte di RI e della materiale condotta minacciosa messa in atto da costui in stretta correlazione con il risarcimento rispetto al quale TI si mostrava riottoso il Tribunale ha fornito ampia motivazione richiamando il racconto della persona offesa (la cui attendibilità non è contestata con il presente ricorso) e la messaggistica whatsapp che lo corroborano. Significative in tal senso erano le frasi pronunciate da RI all’atto dell’incontro (” ah, sei tu il ragazzo dell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti …””) e l’espressa minaccia di un male ingiusto strettamente correlata alla questione risarcitoria (l’odierno ricorrente aveva sollecitato TI a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”; alla lagnanza di quest’ultimo in ordine alla entità dell’importo da corrispondere, EA e RI, con fare unisono, palesemente significativo sul piano logico, di un previo accordo sulla gestione della vicenda di cui RI era perfettamente a conoscenza, avevano affermato “tanto poi ti veniamo incontro, tu per ora inizia a pagare e poi tra un anno ci risediamo di nuovo”). Il costrutto argomentativo fornisce quindi logica contezza del fatto che l’intervento di RI si era perfettamente inserito in un contesto nel quale EA aveva compreso la strenua resistenza della persona offesa alle intimidazioni da lui messe in atto sino a quel momento e che, quindi, il preciso scopo perseguito da RI e EA era stato quello di vincere la riluttanza di TI il quale era venuto conoscenza, tramite l’organo sindacale, che la pretesa fatta valere da EA nei suoi confronti era ingiusta. Altrettanto logiche sono le ulteriori osservazioni del collegio della cautela laddove ha sottolineato che l’ingresso in scena di RI - seppure esauritosi nell’incontro del 6 febbraio – era da interpretarsi come una ulteriore intimidazione che i coindagati ritenevano potesse essere decisiva nel comune progetto di coartazione della volontà. Significativo, in tale senso, era, del resto, il successivo incedere di EA il quale, pochi minuti dopo l’incontro, non solo aveva avuto cura di informare TI del rango mafioso di RI (“quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”), ma aveva proseguito nel tentativo di coartare la volontà della persona offesa, sfruttando gli effetti di quell’incontro (“adesso mi firmi il foglio”). In tale quadro, a nulla rilevava che TI avesse appreso della identità del soggetto incontrato, in quanto ciò non aveva impedimento il turbamento che questi aveva candidamente palesato nei successi messaggi whatsapp. A fronte di tale apparato argomentativo, del tutto destituiti di fondamento sono, pertanto, i rilievi difensivi secondo cui il Tribunale avrebbe fatto dipendere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di RI alla tentata estorsione dal suo passato criminale. Il fatto che EA e RI non fossero destinatari del vantaggio economico ingiusto (di cui avrebbe beneficiato la LE Logistica) non ha alcun rilievo sul piano della gravità indiziaria del reato oggetto di imputazione provvisoria in quanto la fattispecie estorsiva si 8 realizza anche procurando ad altri un ingiusto profitto;
in ogni caso non è affatto eccentrica, sul piano logico, l’argomentazione del Tribunale secondo cui EA, responsabile dei mezzi aziendali, ove TI avesse accondisceso alla ingiusta pretesa, ne avrebbe tratto comunque un vantaggio e cioè una maggiore reputazione aziendale avendo egli risolto la problematica di risarcimento del danno, nonostante il mancato esercizio della necessaria procedura entro il previsto termine di decadenza. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso.
3.1. Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;
successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, [...], Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, [...], Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, [...], Rv. 286723).
3.2. Il costrutto argomentativo sviluppato dal Tribunale del riesame in punto di sussistenza della aggravante del c.d. metodo mafioso è pienamente esaustivo e conforme ai principi richiamati. Esso delinea in modo compiuto i caratteri della condotta concertata da RI e EA chiaramente evocativa della forza intimidatrice laddove pone in luce che TI, riottoso a capitolare, nonostante le minacce già ricevute da EA, era stato condotto, non causalmente, al cospetto dell’odierno ricorrente, già in precedenza condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organico al clan RI, mai smantellato e attivo nel territorio barese. Della caratura di RI (“quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”) era stato immediatamente messo a conoscenza da EA allo scopo preciso di amplificare l’effetto intimidatorio e vincere la sua resistenza, tanto è vero che lo stesso EA, immediatamente dopo avere fornito tale informazione, gli aveva sottoposto l’accordo risarcitorio. In replica alle deduzioni difensive, il collegio della cautela ha ritenuto irrilevante che TI avesse saputo di tale caratura criminale solo dopo l’incontro perché l’amplificazione dell’effetto intimidatorio derivato dall’intervento personale di RI emergeva palesemente dalle successive interlocuzioni tra EA e TI laddove quest’ultimo aveva lamentato di 9 essere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare le condizioni”; rappresentava che “non serviva mettere quella persona”; che la pretesa avanzata con tale modalità avrebbe avuto effetti importanti sul suo futuro ed aveva inciso profondamente sulla sua tranquillità ingenerandogli forte timore (“con questo debito sarà ancora più difficile costruirmi qualcosa, con l’aggiunta che mi possa succedere qualcosa con quelle persone lì.. era meglio se morivo nell’incidente in cui sono stato miracolato;
“ hai messo in mezzo Ceschetto il figlio di IN, da quel giorno non vado nemmeno più a Valenzano per paura…”); rispetto a tali affermazioni, EA aveva candidamente ammesso la funzione dell’incontro organizzato con RI dicendo a TI che aveva sbagliato l’approccio iniziale, che se fosse stato collaborativo la situazione sarebbe stata affrontata diversamente, aggiungendo ” a Bari si dice a brigante, brigante e mezzo non mi hai voluto ascoltare e ti sei girato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensavi prima e si raggiungeva lo stesso obiettivo… e fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto che ti viene l’ansia” La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con i principi sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso, aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agli assunti che sono stati tratti, limitandosi genericamente ad affermare che TI aveva appreso della identità del soggetto incontrato solo in un momento successivo all’incontro con RI, del tutto casuale e privo di espresse connotazioni minacciose. 4. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, da esaminare con precedenza rispetto al terzo e al quarto motivo. Il Tribunale del riesame (pag. 28 dell’ordinanza impugnata) ha correttamente argomentato evidenziando che il tentativo di estorsione era stato realizzato anche con il rilevante contributo di RI, condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. in quanto organico al clan RI, sodalizio di tipo mafioso accertato nella sua esistenza con sentenze irrevocabili e tuttora operativo, assunto che la difesa ricorrente censura in modo apodittico, senza, tuttavia, concretamente confutarlo. 5. Analoga sorte di manifesta infondatezza incontra la censura in punto di violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e di apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza di attuali esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale domiciliare applicata nel provvedimento genetico, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha valutato tali profili muovendo dal corretto presupposto – stante la configurata aggravante del metodo mafioso - della presunzione relativa di attualità, concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale inframuraria 10 prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di cui l’ordinanza genetica, applicando la cautela domiciliare, non aveva fatto corretta osservanza. Tanto premesso, il collegio della cautela ha affermato la totale assenza di elementi idonei a superare tale presunzione dando conto che dagli atti emergeva esclusivamente un fatto di rilevante gravità, il significativo curriculum criminale di RI gravato da plurimi precedenti penali ed inserito nell’omonimo sodalizio di tipo mafioso, tuttora operativo nel territorio che era stato teatro della azione estorsiva, senza alcun segnale di dissociazione da parte dell’imputato che aveva, anzi, utilizzato la sua appartenenza per vincere la strenua resistenza della persona offesa. Devono pertanto ritenersi implicitamente disattesi gli elementi difensivi introdotti in sede di udienza camerale poiché alle valutazioni positive operate in sede di prevenzione e sorveglianza era seguita la condotta illecita in contestazione che dimostrava come il ricorrente non avesse in alcun modo abbondonato la strada del crimine ed anzi non avesse esitato a commettere un ulteriore grave reato con metodo mafioso. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 11
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che l’avv. Gaspare Sansevrino non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 05/11/2025 che aveva disposto nei confronti di ES RI la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso e dalla appartenenza dell’indagato alla associazione di stampo mafioso clan RI di Bari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17973 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 25/03/2026 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen, 56-629 e 56-393 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione contestato nell’imputazione provvisoria. La difesa ricorrente prospetta che il ruolo svolto da RI nella contestata vicenda estorsiva si esaurisce nell’episodio del 6 febbraio 2025 allorquando il coindagato EP EA si recava con la persona offesa presso un bar di Valenzano ove vi era un fugace e casuale (come dichiarato dallo stesso EA) incontro con RI il quale si presentava come “ RA” e - una volta appreso dell’incidente stradale causato per colpa da TI AL alla guida del furgone di proprietà della LE Logistica s.r.l. di cui era dipendente - si era limitato ad affermare che un simile occorso poteva accedere a tutti e che comunque TI avrebbe dovuto risarcire al datore di lavoro i danni causati al mezzo, come del resto previsto nel contratto di assunzione;
ciò avveniva senza mai pronunciare, neppure in maniera velata, frasi minacciose e senza alcuna richiesta da parte di RI di denaro o altra utilità in suo favore. Prima e dopo tale incontro - ove vi era stato un generico invito a pagare, in un contesto del tutto discorsivo- RI non si era più occupato della vicenda, non aveva intrattenuto contatti con la persona offesa, né partecipato ad altre occasioni nelle quali EA aveva esercitato pressioni nei confronti del TI per costringerlo al risarcimento, ma neppure dimostrato interesse economico alla pretesa vantata da EA. Il Tribunale del riesame ha trascurato tali profili che erano stati prospettati nell’istanza di riesame e con i quali non si è confrontato, limitandosi – così si legge nel ricorso - a “sovrapporre il passato criminale (e non più attuale)” di RI agli elementi fattuali, facendo così dipendere la gravità indiziaria esclusivamente dai precedenti penali. Il collegio della cautela ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 393 cod. pen., incorrendo nella violazione di legge per erronea applicazione sia delle norme penali sostanziali che di quelle extrapenali integratrici (art. 32 CCNL). Assume la difesa ricorrente che la nozione di ingiustizia del profitto in tema di estorsione non coincide con la mera irregolarità o tardività dell’esercizio di una legittima pretesa, ma postula che il vantaggio perseguito sia radicalmente privo di base giuridica e che ciò sia noto all’agente. L’eventuale violazione di termini decadenziali fissati dal contratto collettivo per l’esercizio dell’azione disciplinare -che il Tribunale del riesame pone a fondamento della non azionabilità della pretesa economica vantata da EA – non implica l’inesistenza assoluta di un possibile titolo risarcitorio ( al più si sarebbe di fronte ad una pretesa inefficace), né 2 esclude in radice la rappresentazione soggettiva, in capo all’agente, di perseguire un credito ritenuto dovuto. Nell’ordinanza impugnata non viene chiarito in che modo sia stato determinato il danno asseritamente imputabile al lavoratore e, soprattutto, perché la somma richiesta al TI (euro 17.000,00) eccederebbe i limiti fissati dal CCNL.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso. La difesa ricorrente ribadisce che l’asserito contributo causale fornito da RI si esaurisce con l’episodio del 6 febbraio 2025, del tutto estemporaneo e non programmato;
che, nel corso dell’incontro con la persona offesa, RI si era presentato come “RA” (non come “Ceschetto, soprannome con il quale era conosciuto) e, dopo avere informalmente parlato della pretesa risarcitoria vantata da EA e sottolineato che un incidente stradale poteva capitare a chiunque, aveva consigliato semplicemente a TI di pagare, senza usare alcuna violenza fisica, verbale o psicologica e senza alcun riferimento ad ambienti criminali. La prospettazione di possibili “problemi” fuori e dentro l’azienda di cui TI era dipendente non costituiva una frase minacciosa, non fosse altro che la stessa persona offesa non l’ha percepita come tale, avendo appreso solo in un secondo momento da EA della identità del soggetto incontrato e cioè che il RA era “il figlio di IN RI”. La condotta materiale serbata dall’odierno ricorrente è pertanto del tutto estranea al c.d. metodo mafioso. Con tali aspetti- precisamente prospettati con la richiesta di riesame- il Tribunale non si è confrontato.
2.3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché l’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di presunzione relativa di sussistenza di attuali esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria. Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla asserita “indubbia gravità del fatto” e sulla asserita “caratura criminale” di ES RI, omettendo di considerare e confutare la documentazione difensiva (allegata anche al presente ricorso) e segnatamente: -il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, in data 15/05/2024 che ha revocato la misura della sorveglianza speciale;
-il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 03/07/2024 che ha dichiarato cessata la pericolosità sociale;
-la circostanza che l’indagato - pur coinvolto in reati di mafia commessi tra la seconda metà degli anni ’90 ed i primi del 2000- successivamente alla sua scarcerazione avvenuta nel 2021 dopo una detenzione durata per circa 20 anni - si è dato a regolare attività lavorativa alle dipendenze della Presso Trading s.r.l. come magazziniere e si è trasferito in 3 Valenzano, comune lontano diversi chilometri dalla storica roccaforte del clan RI sita nella città di Bari. Anziché valutare tali risultanze documentali, idonee a scalfire la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della aggravante del metodo mafioso, il collegio della cautela ha valorizzato elementi risalenti a 25 anni fa (reati di “mafia” nell’ambito dei procedimenti BO CO e RA CA, commessi tra seconda metà degli anni ’90 ed i primi anni 2000 per i quali ha subito venti anni di detenzione ininterrotta e tre anni di libertà vigilata) sostenendo “un inserimento organico di RI nelle maglie dell’omonimo sodalizio” senza alcun attuale elemento di natura processuale e fattuale attestante il coinvolgimento dell’indagato in altri procedimenti relativi a fatti di criminalità organizzata.
2.4. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. e di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L’ordinanza impugnata ha valorizzato precedenti condanne risalenti nel tempo per affermare l’appartenenza di RI ad associazione mafiosa, senza verificare l’attualità del nesso tra la ritenuta appartenenza e il fatto oggetto di contestazione provvisoria, insussistente alla luce dei recentissimi provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato cessata la pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. E’ del tutto generico e comunque manifestamente infondato il primo motivo proposto.
2.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura della doglianza proposta - di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828, sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976). 4 Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
2.2. Tanto precisato, la censura proposta con il primo motivo di ricorso è essenzialmente volta ad ottenere in questa sede una alternativa lettura di risultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela che, confrontandosi direttamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendolo correttamente allo schema legale della estorsione tentata, con conseguente esclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’ordinanza impugnata ha valorizzato l’intero portato dichiarativo della persona offesa (articolato in tre distinte denunce e nella escussione avanti il Pubblico Ministero) che ha ritenuto intrinsecamente attendibile e supportato da pregnanti riscontri documentali, rappresentati dalla registrazione del colloquio con EA avvenuto il 10 febbraio, successivamente all’incontro con RI, e dai messaggi whatsapp intercorsi sempre con EA. In piena aderenza a tale compendio investigativo ed all’esito dell’esame del CCNL in vigore all’epoca del fatto ed applicabile all’azienda LE Logistica s.r.l. di cui TI era dipendente con la qualifica di autista, il collegio della cautela ha delineato compiutamente l’intera vicenda oggetto di imputazione provvisoria, ricostruendola nella sua logica sequenza e scansione temporale nei termini che è opportuno illustrare. AL TI il giorno 8 dicembre 2024 era incorso, per sua colpa, in un sinistro stradale mentre era alla guida di un furgone di proprietà della LE Logistica s.r.l.; a seguito di ciò EP EA, responsabile dei mezzi aziendali della società, a far data dal 17/01/2025, aveva preteso da TI, già destinatario di una contestazione disciplinare formalizzata il precedente 17/12/2024, la somma inizialmente quantificata in euro 23.400,00 euro per i danni causati al veicolo;
le richieste erano state avanzate mediante molteplici condotte minacciose, dapprima prospettandogli che non avrebbe potuto usufruire di ferie e sarebbe stato destinato a lavorare gratuitamente per la società DHL riconducibile alla LE;
una volta venuto a conoscenza che TI si era rivolto all’organizzazione sindacale apprendendo che tale pretesa era illegittima, aveva attuato ulteriori pressioni sempre più ingravescenti (l’attività lavorativa presso la logistica sarebbe stata molto “difficile”, con trattamenti punitivi nella organizzazione delle presenze al lavoro per i turni di servizio da coprire il sabato e la domenica), sino a portarlo al cospetto di ES RI 5 - intraneo all’omonimo sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio barese in quanto condannato con sentenze irrevocabili per partecipazione a tale consorteria - il quale lo aveva invitato a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”; immediatamente dopo l’incontro, EA aveva chiesto a TI se sapesse chi era il “RA” e, alla risposta di quest’ultimo (a suo parere si trattava del presidente della società LE di cui era dipendente), EA aveva replicato: “no, che RA il Presidente, quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”, aggiungendo che lui e RA erano amici di lunga data;
tornati in azienda EA gli aveva mostrato un documento contenente un piano di ammortamento predisposto dall’azienda per il pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio con anticipazione della somma di euro 7.000,00 dicendogli “adesso mi firmi il foglio”, tuttavia TI aveva preso tempo per la necessità di verificare le sue effettive disponibilità; erano seguiti ulteriori contatti tra i due connotati da sistematiche pesanti minacce ad opera di EA per indurre TI a firmare il documento in questione, rappresentandogli di averlo portato al cospetto di RI in ragione della sua mancata collaborazione nei confronti dell’azienda (un diverso atteggiamento avrebbe, invece, determinato una gestione differente della vicenda), sino a giungere al giorno 28 febbraio 2025 allorquando TI, dopo avere rifiutato un incontro visivo con EA, aveva ricevuto via email da quest’ultimo il documento da firmare intestato alla LE GI s.rl., retrodatato al 17 gennaio 2025 con numero di protocollo 11724, recante quale oggetto la dicitura “applicazione della sanzione disciplinare relativa alla contestazione del 18 dicembre 2024” e contenente un piano di ammortamento con corresponsione di euro 113,33 per 150 rate mensili per un importo complessivo di euro 17.000,00, con l’aggiunta di un’autodichiarazione di anticipo di euro 7.000.00 e relativa rimodulazione del piano;
erano seguiti nei giorni successivi vari messaggi inviati a EA con i quali TI si era doluto delle illegittime condizioni a lui imposte, anche con il ricorso all’intervento di “Ceschetto il figlio di IN”, così ingenerandogli forte timore, sino a quando in data 3 marzo 2025 aveva comunicato la propria decisione di non accettare tale accordo e si era presentato alle forze dell’ordine integrando la due denunce già sporte in precedenza. Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, riportata nel provvedimento impugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul piano della gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione e ha affermato, con motivazione compiuta ed immune da manifeste illogicità, che a tale condotta estorsiva aveva partecipato fattivamente l’odierno ricorrente in concorso con EP EA. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, le circostanze di fatto delineate nel provvedimento impugnato, se comparate con le norme del CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica applicabile all’azienda LE Logistica s.r.l., vigenti all’epoca del fatto, danno conto di una condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di AL TI volta ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta sotto più profili, ed in quanto tale sussumibile nell’alveo della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. 6 pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Tribunale ha infatti dato conto che la somma inizialmente richiesta a TI nella misura di euro 23.400,00 era contraria alle previsioni del CCNL sia perché determinata con riferimento al valore economico del mezzo (32.000 euro), detratte le rate già pagate, anziché sulla base di un preventivo degli effettivi danni arrecati al furgone, sia perché nel caso di danno superiore a 35.000,00 euro, al lavoratore non poteva essere addebitato una somma superiore al 75% e, in ogni caso, mai comunque superiore a 20.000,00 euro. Anche a volere considerare, sulla base della ricostruzione fattuale indicata nel provvedimento impugnato, che la somma pretesa era stata successivamente diminuita ad euro 17.000, e quindi in un importo al di sotto della soglia massima prevista nel contratto collettivo, tale risarcimento era comunque non esigibile al momento del fatto ed una eventuale azione legale sarebbe stata inutiliter data essendo scaduto il termine decadenziale entro il quale la Società LE avrebbe dovuto applicare a TI la sanzione disciplinare, necessario presupposto per poi pretendere il risarcimento dei danni da lui causati per colpa al mezzo aziendale. Sul punto il collegio della cautela, con valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede, ha analiticamente ricostruito che, nel caso di specie, il termine in questione, era scaduto il 17.1.2025, mentre la pretesa era stata avanzata a partire dal 27 gennaio 2025 con modalità intimidatorie per poi imporre a TI il giorno 28 febbraio la sottoscrizione di un piano di ammortamento unilateralmente redatto dalla azienda LE, opportunamente retrodatato al giorno 17 gennaio 2025 e cioè alla data di scadenza del termine decadenziale, con quindi l’evidente scopo di far apparire la pretesa economica legittima e pertanto azionabile in sede giudiziaria. Del tutto logicamente l’ordinanza impugnata ha ricavato proprio da tale retrodatazione la piena consapevolezza di EA della ingiustizia della pretesa, non più azionabile giuridicamente. Quanto alla compartecipazione dell’odierno ricorrente alla tentata estorsione in concorso con EP EA, si osserva quanto segue. Premesso che l’azione intimidatoria messa in atto dal coindagato EA nei confronti di AL TI non è contestata nel presente ricorso, EP RI ha fornito un concreto contributo causale a tale azione, come ampiamente delineato dal Tribunale del riesame con giudizio fattuale non rivalutabile in questa sede. L’ordinanza impugnata ha precisamente e contestualizzato l’episodio del 6 febbraio 2025 allorquando EA aveva condotto AL TI al cospetto di RI. Alla stregua della sequenza logica-cronologica della vicenda, e confrontandosi direttamente con i rilievi difensivi, si è affermato che tale incontro non era stato affatto casuale e fugace, bensì frutto di un preciso accordo intervenuto tra l’odierno ricorrente e EA, finalizzato ad attuare una più incisiva azione intimidatoria per piegare la resistenza di TI che aveva mostrato di resistere alle minacce già in precedenza messe in atto dallo 7 stesso EA. Di tale concertazione, della piena conoscenza della questione da affrontare anche da parte di RI e della materiale condotta minacciosa messa in atto da costui in stretta correlazione con il risarcimento rispetto al quale TI si mostrava riottoso il Tribunale ha fornito ampia motivazione richiamando il racconto della persona offesa (la cui attendibilità non è contestata con il presente ricorso) e la messaggistica whatsapp che lo corroborano. Significative in tal senso erano le frasi pronunciate da RI all’atto dell’incontro (” ah, sei tu il ragazzo dell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti …””) e l’espressa minaccia di un male ingiusto strettamente correlata alla questione risarcitoria (l’odierno ricorrente aveva sollecitato TI a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”; alla lagnanza di quest’ultimo in ordine alla entità dell’importo da corrispondere, EA e RI, con fare unisono, palesemente significativo sul piano logico, di un previo accordo sulla gestione della vicenda di cui RI era perfettamente a conoscenza, avevano affermato “tanto poi ti veniamo incontro, tu per ora inizia a pagare e poi tra un anno ci risediamo di nuovo”). Il costrutto argomentativo fornisce quindi logica contezza del fatto che l’intervento di RI si era perfettamente inserito in un contesto nel quale EA aveva compreso la strenua resistenza della persona offesa alle intimidazioni da lui messe in atto sino a quel momento e che, quindi, il preciso scopo perseguito da RI e EA era stato quello di vincere la riluttanza di TI il quale era venuto conoscenza, tramite l’organo sindacale, che la pretesa fatta valere da EA nei suoi confronti era ingiusta. Altrettanto logiche sono le ulteriori osservazioni del collegio della cautela laddove ha sottolineato che l’ingresso in scena di RI - seppure esauritosi nell’incontro del 6 febbraio – era da interpretarsi come una ulteriore intimidazione che i coindagati ritenevano potesse essere decisiva nel comune progetto di coartazione della volontà. Significativo, in tale senso, era, del resto, il successivo incedere di EA il quale, pochi minuti dopo l’incontro, non solo aveva avuto cura di informare TI del rango mafioso di RI (“quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”), ma aveva proseguito nel tentativo di coartare la volontà della persona offesa, sfruttando gli effetti di quell’incontro (“adesso mi firmi il foglio”). In tale quadro, a nulla rilevava che TI avesse appreso della identità del soggetto incontrato, in quanto ciò non aveva impedimento il turbamento che questi aveva candidamente palesato nei successi messaggi whatsapp. A fronte di tale apparato argomentativo, del tutto destituiti di fondamento sono, pertanto, i rilievi difensivi secondo cui il Tribunale avrebbe fatto dipendere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di RI alla tentata estorsione dal suo passato criminale. Il fatto che EA e RI non fossero destinatari del vantaggio economico ingiusto (di cui avrebbe beneficiato la LE Logistica) non ha alcun rilievo sul piano della gravità indiziaria del reato oggetto di imputazione provvisoria in quanto la fattispecie estorsiva si 8 realizza anche procurando ad altri un ingiusto profitto;
in ogni caso non è affatto eccentrica, sul piano logico, l’argomentazione del Tribunale secondo cui EA, responsabile dei mezzi aziendali, ove TI avesse accondisceso alla ingiusta pretesa, ne avrebbe tratto comunque un vantaggio e cioè una maggiore reputazione aziendale avendo egli risolto la problematica di risarcimento del danno, nonostante il mancato esercizio della necessaria procedura entro il previsto termine di decadenza. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso.
3.1. Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;
successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, [...], Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, [...], Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, [...], Rv. 286723).
3.2. Il costrutto argomentativo sviluppato dal Tribunale del riesame in punto di sussistenza della aggravante del c.d. metodo mafioso è pienamente esaustivo e conforme ai principi richiamati. Esso delinea in modo compiuto i caratteri della condotta concertata da RI e EA chiaramente evocativa della forza intimidatrice laddove pone in luce che TI, riottoso a capitolare, nonostante le minacce già ricevute da EA, era stato condotto, non causalmente, al cospetto dell’odierno ricorrente, già in precedenza condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organico al clan RI, mai smantellato e attivo nel territorio barese. Della caratura di RI (“quello è il figlio di IN RI, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”) era stato immediatamente messo a conoscenza da EA allo scopo preciso di amplificare l’effetto intimidatorio e vincere la sua resistenza, tanto è vero che lo stesso EA, immediatamente dopo avere fornito tale informazione, gli aveva sottoposto l’accordo risarcitorio. In replica alle deduzioni difensive, il collegio della cautela ha ritenuto irrilevante che TI avesse saputo di tale caratura criminale solo dopo l’incontro perché l’amplificazione dell’effetto intimidatorio derivato dall’intervento personale di RI emergeva palesemente dalle successive interlocuzioni tra EA e TI laddove quest’ultimo aveva lamentato di 9 essere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare le condizioni”; rappresentava che “non serviva mettere quella persona”; che la pretesa avanzata con tale modalità avrebbe avuto effetti importanti sul suo futuro ed aveva inciso profondamente sulla sua tranquillità ingenerandogli forte timore (“con questo debito sarà ancora più difficile costruirmi qualcosa, con l’aggiunta che mi possa succedere qualcosa con quelle persone lì.. era meglio se morivo nell’incidente in cui sono stato miracolato;
“ hai messo in mezzo Ceschetto il figlio di IN, da quel giorno non vado nemmeno più a Valenzano per paura…”); rispetto a tali affermazioni, EA aveva candidamente ammesso la funzione dell’incontro organizzato con RI dicendo a TI che aveva sbagliato l’approccio iniziale, che se fosse stato collaborativo la situazione sarebbe stata affrontata diversamente, aggiungendo ” a Bari si dice a brigante, brigante e mezzo non mi hai voluto ascoltare e ti sei girato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensavi prima e si raggiungeva lo stesso obiettivo… e fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto che ti viene l’ansia” La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con i principi sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso, aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agli assunti che sono stati tratti, limitandosi genericamente ad affermare che TI aveva appreso della identità del soggetto incontrato solo in un momento successivo all’incontro con RI, del tutto casuale e privo di espresse connotazioni minacciose. 4. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, da esaminare con precedenza rispetto al terzo e al quarto motivo. Il Tribunale del riesame (pag. 28 dell’ordinanza impugnata) ha correttamente argomentato evidenziando che il tentativo di estorsione era stato realizzato anche con il rilevante contributo di RI, condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. in quanto organico al clan RI, sodalizio di tipo mafioso accertato nella sua esistenza con sentenze irrevocabili e tuttora operativo, assunto che la difesa ricorrente censura in modo apodittico, senza, tuttavia, concretamente confutarlo. 5. Analoga sorte di manifesta infondatezza incontra la censura in punto di violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e di apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza di attuali esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale domiciliare applicata nel provvedimento genetico, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha valutato tali profili muovendo dal corretto presupposto – stante la configurata aggravante del metodo mafioso - della presunzione relativa di attualità, concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale inframuraria 10 prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di cui l’ordinanza genetica, applicando la cautela domiciliare, non aveva fatto corretta osservanza. Tanto premesso, il collegio della cautela ha affermato la totale assenza di elementi idonei a superare tale presunzione dando conto che dagli atti emergeva esclusivamente un fatto di rilevante gravità, il significativo curriculum criminale di RI gravato da plurimi precedenti penali ed inserito nell’omonimo sodalizio di tipo mafioso, tuttora operativo nel territorio che era stato teatro della azione estorsiva, senza alcun segnale di dissociazione da parte dell’imputato che aveva, anzi, utilizzato la sua appartenenza per vincere la strenua resistenza della persona offesa. Devono pertanto ritenersi implicitamente disattesi gli elementi difensivi introdotti in sede di udienza camerale poiché alle valutazioni positive operate in sede di prevenzione e sorveglianza era seguita la condotta illecita in contestazione che dimostrava come il ricorrente non avesse in alcun modo abbondonato la strada del crimine ed anzi non avesse esitato a commettere un ulteriore grave reato con metodo mafioso. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 11