Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TOTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.LLI FE DI RO FE & C. SAS, in persona del socio accomandatario RO FE, selettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO ROSATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 555/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21 marzo 1989, la società F.LL RA di MA RA e C. s.a.s., esercente un frantoio oleario in Trani, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 20 febbraio 1989, con cui il presidente del Tribunale di quella città le aveva ingiunto di pagare a OR IN, agricoltore, la somma di lire 62.124.276, oltre interessi, a saldo del corrispettivo di 847,78 quintali di olive, di cui alla fattura n. 1/89, vendute al prezzo di lire 95.000 al quintale, oltre Iva, nel periodo dal 28 dicembre 1988 al 10 dicembre 1989, per le quali era stato versato un acconto di lire 21.202.352.
Sosteneva la società opponente che delle olive consegnate nel detto periodo era stato interamente versato il corrispettivo di vendita, all' IN per la parte di sua spettanza (al prezzo di lire 85.000 al quintale) ed agli altri produttori per la parte di loro spettanza, solo residuando una incertezza su due partite di olive, la cui appartenenza era rivendicata sia dall' IN che da due produttori, IA ZI NO e LI De SI. OR IN si costituiva e resisteva alla opposizione. Con citazione del 28 febbraio/l marzo 1989, la società F.LL RA di MA RA e C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, i predetti OR IN, IA ZI NO e LI De SI perché si accertasse a chi appartenevano le due partite di olive in contestazione ed a chi, quindi, essa società dovesse corrisponderne il prezzo di lire 9.405.396 e lire 9.860.136.
Dei convenuti, si costituiva soltanto OR IN, peraltro sostenendo e chiedendo di accertare che il prezzo delle due partite di olive in questione era a lui dovuto ed in misura superiore a quella indicata dalla società.
Con successiva citazione del 4 ottobre 1991, OR IN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la società F.LL RA di MA RA e C. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da mancato beneficio delle integrazioni comunitarie in materia olearia, non avendo registrato quella società, nell'apposito registro Aima, i quantitativi di olive da lui venduti, di cui alla fattura n. 1/89.
La convenuta società F.LL RA di MA RA e C. si costituiva e resisteva alla domanda.
Con sentenza del 4 dicembre 1997, in esito a consulenza tecnica d'ufficio e previa riunione dei procedimenti, il Tribunale di Trani accertava che delle due partite di olive in contestazione era stato nel frattempo versato il corrispettivo alla NO ed alla De SI, dichiarava che il residuo credito dell' IN nei confronti della società F.LL RA di MA RA e C. era di complessive lire 50.121.924 e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Le spese di lite erano poste a carico della società F.LL RA in misura di due terzi, compensato il terzo residuo. La società F.LL RA di MA RA e C. interponeva gravame.
OR IN resisteva e proponeva gravame incidentale. IA ZI NO e LI De SI erano contumaci. Con sentenza del 12 giugno 2000, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione del primo giudice, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava l'insussistenza di alcun credito dello IN nei confronti della società F.LL RA di MA RA e C. . Le spese dei due gradi di giudizio erano poste a carico dell' IN. In esito ad esame dei materiali probatori e dei rilievi della consulenza tecnica d'ufficio, esponeva la Corte l'avvenuto pagamento, anteriormente al ricorso per decreto ingiuntivo, delle olive che l' IN aveva in realtà venduto alla società F.LL RA in misura di 364,28 quintali ed al prezzo di lire 85.000 al quintale, inferiori entrambi a quantitativo e prezzo indicati dal medesimo. In tale contesto, sottolineava che il maggiore quantitativo di olive (per alcune centinaia di quintali), che l' IN aveva indicato come da lui venduto alla società F.LL RA, rivendicandone il pagamento, era frutto di indebita duplicazione di quel che lo stesso IN aveva consegnato al frantoio della società per conto di terzi produttori, regolarmente pagati;
e ciò "verosimilmente approfittando del mancato ritiro dei buoni provvisori di consegna da parte degli addetti al frantoio... conservati e poi utilizzati per tentare di farsi pagare nuovamente il prezzo, dicendo inizialmente che si trattava di quantitativi di sua produzione e, successivamente, di quantitativi acquistati da altri produttori rimasti sconosciuti".
Per la cassazione di tale sentenza, OR IN ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. La società F.LL RA di MA RA e C. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto "raggiunta la prova presuntiva della duplicazione del credito di IN OR nei confronti della società F.LL RA attraverso molteplici indizi, ritenuti precisi, univoci e concordanti i quali -invece- se osservati in maniera appena attenta, si rilevano irrilevanti alcuni, ed altri addirittura contraddittori di per sè stessi, e perfino contraddittori gli uni con gli altri;
tutti, comunque, illogici.". Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di merito abbia trascurato "il valore documentale imprescindibile delle bollette provvisorie e dei talloncini delle pesate, esibite.". Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di merito abbia trascurato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, laddove evidenziavano che esso ricorrente aveva "consegnato" alla controparte 847,78 quintali di olive.
Con il quarto motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto pattuito il prezzo di lire 85.000 al quintale (di olive), in luogo di lire 95.000. La Corte di merito, a dire del ricorrente, avrebbe inopinatamente ritenuto non attendibili le due testimonianze assunte sul punto, per poi porre a fondamento della decisione le allegazioni della controparte, assolutamente indimostrate.
I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno alcun pregio. Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione, le doglianze della ricorrente si risolvono, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, sui punti indicati, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone specifica ed in sè coerente motivazione, come innanzi riassunta, in narrativa.
L'evidenza del rilievo, emergente dalla mera lettura dei motivi di ricorso, in relazione alle ragioni di decisione, segnatamente esposte nella sentenza impugnata, con articolati riferimenti sia alle difese assunte in giudizio dalle parti, sia alle prove acquisite, documentali e testimoniali, e sia all'espletato mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, esime da ogni altra considerazione;
e ciò, anche in ordine al supposto (dal ricorrente) valore di inferenze presuntive alle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, che in grande misura non rivestono un valore siffatto, ovvero con riguardo alla dedotta omissione di esame di materiale probatorio, che deve ritenersi invece esclusa, per quanto la sentenza impugnata ne fa ampio richiamo e per quanto, come questa Corte ha chiarito, il giudice del merito deve sì valutare l'intero materiale probatorio, ma non anche è tenuto ad esaminare in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti (v. ex plurimis da Cass. n. 6752/92 a Cass. n. 3904/00). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 160,00, oltre euro 1.500,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004