CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20614 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AS RK PO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di RK PO AS, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con le seguenti sentenze: a) Corte di appello di Catania del 10/11/2016, irrevocabile il 26/03/2017, per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1 e 4, e 56, 629 cod. pen. (pena complessiva inflitta: sette anni e due mesi di reclusione); b) Corte di appello di Catania del 04/11/2022, irrevocabile il 05/10/2023, per i reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, cod. pen., estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (pena complessiva inflitta: Penale Sent. Sez. 1 Num. 20614 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione); c) Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il 05/10/2023, per i reati di cui agli artt. 56, 81, 110, 416-bis.1 e 629 cod. pen., con riconoscimento della continuazione con il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessiva inflitta: cinque anni e due mesi di reclusione); d) Corte di appello di Catania del 30/11/2023, irrevocabile il 26/11/2024, per i reati di estorsione aggravata in concorso (capi 3 e 4), con riconoscimento della continuazione con il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessiva inflitta: sette anni, due mesi e venti giorni di reclusione). La Corte, ritenuti i predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione, ha individuato il reato più grave nel capo 1) della sentenza sub b), relativo all'art. 416-bis cod. pen., e, partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva in anni diciassette di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre RK PO AS, per mezzo del difensore, avv. Salvatore Pace, che deduce, quale unico motivo, violazione di legge nella determinazione della pena. Deduce che la Corte ha errato nel determinare, quale aumento per il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020, la pena di due anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad un anno e otto mesi per effetto del rito abbreviato, dal momento che, in sede di cognizione, la sentenza sub c) aveva già riconosciuto la continuazione con il medesimo reato, determinando il relativo aumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Alessandro Cimmino, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata adottata - limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione - in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto penale di condanna. Tale principio, applicato al caso in cui in sede di esecuzione si 2 riconosca il vincolo della continuazione tra più reati alcuni dei quali già posti in continuazione in sede di cognizione, comporta che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268735 - 01; Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275187 - 01). La discrezionalità del giudice dell'esecuzione, infatti, «incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, [...], Rv. 281678-01). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a tali principi, poiché ha determinato l'aumento di pena in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020, in misura superiore a quella già fissata dal giudice della cognizione. La sentenza sub c) - Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il 05/10/2023 -, infatti, nel riconoscere la continuazione con detto reato, aveva quantificato il relativo aumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato;
viceversa, l'ordinanza impugnata ha assunto per quel medesimo reato un aumento di due anni e sei mesi di reclusione, ridotti ad un anno e otto mesi per effetto del rito. Ne consegue la violazione del limite segnato dal giudicato, poiché, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, il giudice dell'esecuzione non può rideterminare in misura superiore l'aumento di pena relativo a un reato già giudicato con altra sentenza irrevocabile quando una successiva sentenza di cognizione, nel riconoscere la continuazione con quel fatto, ne abbia già quantificato l'aumento, essendo tale valutazione coperta da giudicato in favore del condannato. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente alla quantificazione della pena in aumento per il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, come determinato dalla medesima Corte con sentenza del 21/04/2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di pena in continuazione per i reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22.06.2020, come determinato dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 21.04.2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Così è deciso, 29/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di RK PO AS, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con le seguenti sentenze: a) Corte di appello di Catania del 10/11/2016, irrevocabile il 26/03/2017, per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1 e 4, e 56, 629 cod. pen. (pena complessiva inflitta: sette anni e due mesi di reclusione); b) Corte di appello di Catania del 04/11/2022, irrevocabile il 05/10/2023, per i reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, cod. pen., estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (pena complessiva inflitta: Penale Sent. Sez. 1 Num. 20614 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione); c) Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il 05/10/2023, per i reati di cui agli artt. 56, 81, 110, 416-bis.1 e 629 cod. pen., con riconoscimento della continuazione con il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessiva inflitta: cinque anni e due mesi di reclusione); d) Corte di appello di Catania del 30/11/2023, irrevocabile il 26/11/2024, per i reati di estorsione aggravata in concorso (capi 3 e 4), con riconoscimento della continuazione con il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessiva inflitta: sette anni, due mesi e venti giorni di reclusione). La Corte, ritenuti i predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione, ha individuato il reato più grave nel capo 1) della sentenza sub b), relativo all'art. 416-bis cod. pen., e, partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva in anni diciassette di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre RK PO AS, per mezzo del difensore, avv. Salvatore Pace, che deduce, quale unico motivo, violazione di legge nella determinazione della pena. Deduce che la Corte ha errato nel determinare, quale aumento per il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020, la pena di due anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad un anno e otto mesi per effetto del rito abbreviato, dal momento che, in sede di cognizione, la sentenza sub c) aveva già riconosciuto la continuazione con il medesimo reato, determinando il relativo aumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Alessandro Cimmino, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata adottata - limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione - in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto penale di condanna. Tale principio, applicato al caso in cui in sede di esecuzione si 2 riconosca il vincolo della continuazione tra più reati alcuni dei quali già posti in continuazione in sede di cognizione, comporta che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268735 - 01; Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275187 - 01). La discrezionalità del giudice dell'esecuzione, infatti, «incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, [...], Rv. 281678-01). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a tali principi, poiché ha determinato l'aumento di pena in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020, in misura superiore a quella già fissata dal giudice della cognizione. La sentenza sub c) - Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il 05/10/2023 -, infatti, nel riconoscere la continuazione con detto reato, aveva quantificato il relativo aumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato;
viceversa, l'ordinanza impugnata ha assunto per quel medesimo reato un aumento di due anni e sei mesi di reclusione, ridotti ad un anno e otto mesi per effetto del rito. Ne consegue la violazione del limite segnato dal giudicato, poiché, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, il giudice dell'esecuzione non può rideterminare in misura superiore l'aumento di pena relativo a un reato già giudicato con altra sentenza irrevocabile quando una successiva sentenza di cognizione, nel riconoscere la continuazione con quel fatto, ne abbia già quantificato l'aumento, essendo tale valutazione coperta da giudicato in favore del condannato. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente alla quantificazione della pena in aumento per il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, come determinato dalla medesima Corte con sentenza del 21/04/2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di pena in continuazione per i reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22.06.2020, come determinato dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 21.04.2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Così è deciso, 29/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4