Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
. N 6 8 A O I 9 I 5 1 Z . R / N A 4 A / R 6 T T 2 B S U . I . B R L . G I L P E . R A R D C. 60703 023 17/01 T . L B A E A D D T A I I S E 1 N T 3 R E 1 E 1 110/98 N S . E T I S N A A E M Ud. 12/7/2000 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 4794 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N O I Z E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. A S L S I A C V I I D SEZIONE TRIBUTARIA C A E M E Composta dai Sigg.ri Magistrati: R N P U 3 O S I E 0 P Dott. Michele CANTILLO Presidente T R 7 O M C 0 A 6 Dott. Enrico PAPA Consigliere C . N Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere MARZIALE Cons. relatore Dott. Giuseppe Consigliere SOTGIU Dott. Simonetta Ogg. Tributi/IVA/operazioni ha pronunciato la seguente: imponibili/casistica SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi per diritti L.6000 n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta || 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE e difende come per legge;
ricorrente - CANCELLERIA
contro
ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI ABRUZZESI A.T.A., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via 1 8 3 1 Giuseppe RZ 1 Leone XIII n. 464, presso l'avv. Serenella Lattanzi, unitamente all'avv. Maria Piscopo del Foro di Lanciano, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale - nonché sul ricorso proposto da: - A.T.A., in ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI ABRUZZESI persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leone XIII n. 464, presso l'avv. Serenella Lattanzi, unitamente all'avv. Maria Piscopo del Foro di Lanciano, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 31/4/98 de 23 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio dal Relatore Cons. Giuseppe RZ;
□ 2000 R Giuseppe ziale Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Gentili e l'avvocato Piscopo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'assorbimento dell'incidentale. Svolgimento del processo 1 - Con avviso di rettifica notificato il 10 maggio 1996 l'Ufficio IVA di Chieti rettificava la dichiarazione IVA presentata per l'anno 1993 Tabacchicoltori Abruzzesi dalla "Associazione - A.T.A.", contestando: il mancato assoggettamento ad IVA dei servizi prestati per il • collocamento sul mercato dei prodotti forniti dagli associati per i quali aveva percepito un "contributo" pari a L. 2000 al quintale;
l'indebita detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di tali beni. • La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, deducendo che il contributo in questione era, per esplicita disposizione di legge, "esente da ogni imposta" e che quindi la pretesa dell'Amministrazione era illegittima. La Commissione adita, mentre riteneva esenti da imposta i contributi, giudicava fondato l'addebito di indebita detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, sul rilievo che l'Associazione non Giuseppe RZ 3 aveva tenuto contabilità separate per l'attività commerciale e per quella non commerciale.
1.1 La sentenza era appellata sia dall'Associazione (la quale assumeva che l'indebita detrazione non era stata contestata con l'avviso di rettifica) che dall'Ufficio, il quale ribadiva che il "contributo" non era stato versato dagli associati ma dalle aziende trasformatrici e che, pertanto, rappresentava il corrispettivo, versato da terzi, per i servizi prestati dall'Associazione, che andavano conseguentemente considerati, a tutti gli effetti, quali operazioni imponibili. L'Associazione replicava assumendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello incidentale. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello della parte privata, osservando che, una volta negato che i servizi da lei resi ai propri associati avessero carattere imprenditoriale, avrebbe dovuto essere esclusa, sotto ogni riguardo, l'applicazione della disciplina in materia di IVA e che pertanto la decisione impugnata (che aveva riconosciuto fondato la contestazione di indebita detrazione pur escludendo che le prestazioni effettuate in favore degli associati fossero imponibili) era viziata da intima contraddittorietà. Le spese relative al giudizio d'appello erano compensate. Giuseppe RZ 1.2 L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi. L'associazione resiste e propone, a sua volta, ricorso incidentale. Motivi della decisione 2 - Deve premettersi che l'atto di controricorso e ricorso incidentale è stato notificato a mezzo posta e che il relativo plico, come si ricava dalla relata di notifica, è stato spedito il 1° ottobre 1998. Poiché è a tale data che deve aversi riferimento per giudicare del perfezionamento della notificazione effettuata per il tramite del servizio postale (art. 16, quinto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), deve ritenersi che quella in esame è stata tempestiva, posto che il ricorso era stato notificato il 10 luglio 1998 e che, quindi, la decorrenza del termine (di venti giorni) assegnato dall'art. 370 c.p.c. per procedere alla notifica del controricorso era iniziata il successivo 31 luglio. 2.1 - Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. L'intimata ripropone in questa sede, senza formulare alcun specifico motivo di censura della sentenza impugnata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio già sollevata nella precedente fase di giudizio e dichiarata assorbita dalla Giuseppe RZ 5 Commissione tributaria regionale. E, muovendo da tale premessa, deduce che anche il ricorso principale avanzato dalla stessa Amministrazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Il rilievo è palesemente infondato, sia perché le questioni dichiarate assorbite in sede di gravame rimangono impregiudicate, e possono essere quindi riproposte davanti al giudice cui la causa sia rinviata ai sensi degli artt. 383 e 384 c.p.c. (Cass. 1 ottobre 1991, n. 10206; 21 maggio 1999, n. 4954); sia perché, comunque, l'eventuale inammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione nella precedente fase di giudizio, e non rilevata in quella sede, non può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione successivamente avanzato dalla stessa Amministrazione contro la sentenza emessa in quella fase di giudizio, anche in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado era stata impugnata sotto gli stessi profili anche dalla parte privata. Può quindi passarsi all'esame della fondatezza del ricorso principale. -> Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria 3 denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, quinto comma, legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dell'art. 4, quarto comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; nonché vizio di motivazione Giuseppe RZ 6 censura la sentenza impugnata per aver negato che i servizi resi dall'Associazione per il collocamento sul mercato dei prodotti degli associati costituissero operazioni imponibili. 3.1 - La motivazione della sentenza impugnata è certamente inadeguata. Nelle precedenti fasi di giudizio l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto, a fondamento della propria pretesa impositiva, che il "contributo" era stato versato all'Associazione (non dai propri associati, vale a dire dai produttori del tabacco, ma) dalle aziende che avevano acquistato tale prodotto. Tale circostanza di fatto rivestiva indubbiamente carattere decisivo, dal momento che l'art. 9 della legge 674/78, la cui applicabilità nel caso di specie era stata affermata dall'Associazione, dichiara "esenti da ogni imposta" i contributi versati dagli "aderenti alle associazioni ed unioni" di produttori agricoli. La sentenza impugnata si è limitata ad affermare "che ...l'associazione vive dei contributi associativi, di contributi volontari di enti e di una percentuale corrisposta all'atto della collocazione definitiva del prodotto da parte dell'associato, che rappresenta un contributo a titolo compensativo da parte Giuseppe RZ 7 dell'associato per i servizi da parte dell'Associazione". Trattasi, come si vede, di affermazioni del tutto generiche che non contengono alcuna confutazione specifica dell'affermazione fatta in ordine alla provenienza dei pagamenti dei "contributi" e che, come tali, non possono dirsi idonee a fornire una giustificazione adeguata della decisione adottata. E tanto basta ad integrare gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Ogni ulteriore doglianza formulata con il primo motivo è conseguentemente assorbita. 4 Egualmente fondato è il secondo motivo, con il quale l'Amministrazione- denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 ter d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 - censura là sentenza impugnata per aver ritenuto che il riconoscimento dell'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 9, quinto comma, della legge 674/78 avrebbe avuto come "logico corollario" l'annullamento dell'avviso di rettifica anche in relazione all'altro addebito contestato. E' evidente, infatti, che tra i due addebiti non vi era alcun nesso di pregiudizialità, posto che il primo concerneva l'assoggettabilità ad IVA dei corrispettivi percepiti per il collocamento dei prodotti conferiti dagli associati, mentre il secondo riguardava la detraibilità dell'TVA scontata sugli acquisti dei prodotti. Giuseppe RZ Né vale osservare che il secondo addebito non risulterebbe "dalla motivazione dell'avviso di rettifica", essendo evidente che tale questione, che implica un accertamento di fatto, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 5 Con il ricorso incidentale l'Associazione censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente al capo con il quale è stata disposta la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio. La censura è da ritenersi assorbita dall'accoglimento, nei sensi sopra indicati, del ricorso principale, che comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. La liquidazione delle spese del giudizio di merito non potrà non tener conto, infatti, della decisione adottata dal giudice di rinvio. Allo stesso giudice viene demandata la liquidazione delle spese relative a questa fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2000. Giuseppe RZt 9 Il Presidente Riestensore COR y busy art EIL CANCELLIERE C1 M oldo Grens Arnaldo Casano N O I Z A S S A C DEPOSITATO IN CANCEL 16 FEB. Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano E N 6 O I 8 9 Z 1 A / R 5 4 / T . 6 S N 2 I . - G .R E B A .P R I . D L R L A L A A D E . T D E B I U T S A B T N N I E E A 1 S R S I 3 I T E 1 R A . E N T A M Giuseppe RZ 10