Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2001, n. 9379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9379 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
0 I 1 T . R A 1 T E I 1 S N . A O T R L R T L S A E D E 8 N 9 O - O I C 3 I S - R L 6 U A L P C REPUBBLICA ITALIANA S E E A D : E A 0 I S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO9379/01 4 R E E P . T S L A LA CORT M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AD CARNEVALE R.G.N. 12673/00 Presidente e Relatore Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 21628 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Ud. 18/05/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente 11/2/20 SENT ENZA sul ricorso proposto da: LIL FUNZIONARIO DI CA to Dr. Filomena Perrons) OMERAGIC IZET, elettivamente domiciliato ROMA VIA EURIALO 9 presso l'avvocato STEFANO TURCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO BIANCHINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 1346 avverso il decreto del Tribunale di LODI, depositato il 05/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2001 dal Presidente Relatore Dott. AD CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe è stato proposto nei confronti del Ministero dell'interno, e non dal prefetto che aveva adottato il provvedimento di espulsione. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (ex plu- rimis, V. sent. 13 ottobre 2000, n. 13653) è costante nell'affermare che l'organo statale passivamente legit- timato al ricorso contro il provvedimento conclusivo del procedimento giurisdizionale di opposizione al de- creto di espulsione adottato dal prefetto nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, del te- sto unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è - in via esclusiva - lo stesso prefet- qualeto che ha emesso il provvedimento di espulsione, unico organo statale ritenuto idoneo a valutare e con- trastare nei ristrettissimi tempi del procedimento 2 le ragioni dell'opposizione; e che tale legittimazione esclusiva permane anche nel giudizio di cassazione, non ravvisandosi alcuna valida ragione per la quale la scelta normativa, inequivocamente risultante dal teno- re letterale dell'art. 13 bis dello stesso testo unico, debba considerarsi limitata al procedimento giurisdi- zionale di merito e non debba, invece, essere estesa all' (eventuale) giudizio di cassazione. In base al richiamato indirizzo giurisprudenziale, la norma contenuta nel citato art. 13 bis del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello stra- niero si pone come derogatoria rispetto a tutte le pre- cedenti norme sulla legittimazione processuale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle (per que- sta ragione inutilmente) invocate dalla difesa della parte ricorrente nella memoria. Conseguentemente, il ricorso - in quanto proposto nei confronti di un organo statale diverso da quello legittimato a resistervi - deve essere dichiarato inam- missibile. Non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero dell'Interno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
3 La Corte Dichiara inammissibile il Roma, 18 maggio 2001 ) IA e n R rro E L L a E P C N a A n C e m ilo N U F F r. IL (D ricorso. Il Presidente estensore louer laurimeванить AD AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Somo s Civila Cancelleria Depositato 11/07/2001 11. O 0 I T 1 R A . 15 T E I 1 S 1 N A . O R T L T L R S E A D E 8 N O 9 O I - C I S 3 - L R 6 U A P C L S E E A : D E IA S 0 R E 4 E P T . S A L M