Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
La comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive (con elencazione tassativa) la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN AR IS, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie 34, presso l'avv. Luigi Tallarico, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Ryllo del foro di Crotone giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Catanzaro;
e contro
FALLIMENTO di AD PU, in persona del curatore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 573 del 15.06/04.11.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento di AD SE interrompeva il giudizio promosso dal Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro, volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia in via di revocatoria ordinaria, delle donazioni immobiliari effettuate dal SE alla moglie RN AR ND in data 14.12.82 e 2.10.85 rispettivamente. Riassunta la causa dalla curatela, il tribunale di Crotone con sentenza 28.05.96 accoglieva la domanda. Appellava RN AR ND, contestando nel rito e nel merito la sentenza di primo grado e, nella contumacia del Consorzio e della Curatela, con sentenza 15.06/04.11.99 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza impugnata, rigettando l'eccezione di nullità per vizio di costituzione del giudice - sollevata dalla appellante in relazione alla irrituale fissazione dell'udienza di discussione -;
l'eccezione di difetto di autorizzazione del Consorzio - che la Corte superava rilevando che il fallimento del SE aveva determinato la perdita della legittimazione del Consorzio e la prosecuzione, per sostituzione, da parte del curatore -; l'eccezione di irrituale interruzione - perché l'appellante non poteva dolersi della declaratoria di interruzione pronunciata dal Collegio il 13.06 91 a seguito della relativa dichiarazione resa da parte del procuratore dell'attore ed a richiesta del curatore -; l'eccezione di mancata prova della tempestività della ricorso per riassunzione - non avendo la ND sollevato tempestivamente l'eccezione, peraltro anche infondata perché volta a sostenere la nullità della sentenza, anziché l'estinzione del giudizio;
l'irrilevanza delle altre eccezioni di rito e, nel merito, la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, data la rilevante entità della esposizione debitoria del SE, il valore dei beni donati e, quindi, la sussistenza dell'eventus damni, del quale, data la mancanza di una valida giustificazione dei due atti di liberalità (l'obbligazione morale che avrebbe giustificato il primo non era provata) il SE era pienamente consapevole.
La sentenza veniva notificata il 10.04.00 e, con atto notificato il 17.05.00 alla curatela ed il 19.05.00 al Consorzio, RN AR ND proponeva ricorso, affidandolo a tre motivi. Nè la Curatela ne' il Consorzio hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la ricorrente assume che la sentenza d'appello è incorsa in violazione o falsa applicazione dell'art. 300.4 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento, nonché in vizio di motivazione. La perdita della capacità di stare in giudizio della parte contumace deve essere portata a conoscenza delle altre parti nei modi di legge e ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio. Invece, il curatore del fallimento SE si era limitato a dichiarare in giudizio l'evento, senza alcuna rituale notifica al tribunale od alla ND, convenuta contumace. La censura è infondata. Il difetto di interesse ad eccepire la violazione - che il P.G. ha indicato come ragione di rigetto de motivo - rimane assorbita e superata dal rilievo che l'erronea dichiarazione di interruzione perché emessa in assenza dei presupposti non comporta la nullità degli atti successivi, ma solo l'onere, per la parte, di chiedere la integrazione del provvedimento con l'indicazione della data di prosecuzione (Cass. 7710/00;
4013/84;
10350/84). Nel caso, la istanza di prosecuzione proposta dalla curatela - unica legittimata, a seguito del fallimento, ad agire in revocatoria: Cass. 7119/98 - ha eliminato gli effetti dell'interruzione, sanando qualsiasi irregolarità preesistente. L'atto di prosecuzione non deve, poi, essere notificato alle parti contumaci, non rientrando nell'elencazione tassativa dell'art. 292 c.p.c. e non comportando alcuna modifica ai termini della domanda,
già noti alla parte che ha scelto di non costituirsi (Cass. 6159/92). Col secondo motivo, si assume che la sentenza è viziata per falsa applicazione dell'art. 158 c.p.c., in quanto la riassunzione doveva essere effettuata dinanzi al collegio e non davanti al giudice istruttore mentre, nel caso, il giudizio interrotto era stato riassunto dinanzi al G.I. che, anziché rimettere le parti dinanzi al collegio, aveva fissato nuova udienza svoltasi dinanzi a giudice delegato e qualificata come prima udienza. In conseguenza, la decisione del tribunale di Crotone sarebbe nulla per irregolare costituzione dell'organo giudicante, non coincidente con quello dinanzi al quale, per il combinato disposto degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c., il processo interrotto deve riprendere il suo corso. E, se anche è vero che nessuna norma prevede la nullità della riassunzione di un processo, interrotto con ordinanza collegiale, perché l'atto di riassunzione è rivolto al giudice istruttore anziché al collegio, la nullità consegue alla omissione del giudice istruttore, che avrebbe dovuto rimettere immediatamente la causa al collegio.
La censura è infondata. Va premesso che non è invocabile, nel caso in esame, l'art. 50 quater c.p.c. (in vigore dal 2.6.99), perché la disciplina che detta attiene alla ripartizione delle funzioni decisorie tra giudice monocratico e collegio mentre nel processo in esame, condotto secondo il vecchio rito, al g.i. competevano solo funzioni istruttorie ed ordinatorie La riassunzione più esattamente, prosecuzione dinanzi al giudice istruttore, anziché dinanzi al collegio, non è quindi causa di nullità, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario (Cass. 3710/84; S.U. 4394/96; Cass. 8684/99). Del tutto estranea a tale problematica è poi la sentenza delle S.U. 973/98 (citata come precedente, peraltro con l'errata indicazione 9373/98, dalla ricorrente) che si è limitata ad escludere il difetto di giurisdizione per irregolare composizione del Consiglio di Stato, in una ipotesi in cui partecipava al collegio un primo referendario non relatore.
Afferma però la ricorrente che la nullità è comunque insorta perché il giudice istruttore, anziché rimettere immediatamente la causa al collegio, ne ha disposto il rinvio ad altra udienza. La nullità - opinabile, perché non l'afferma ne' la sentenza Cass. 4461/97, citata dalla ricorrente, ne' le già richiamate sentenze
3710/84; 4394/96; 8684/99 - doveva comunque essere dedotta nella prima difesa successiva al verificarsi e non può quindi essere sollevata da una parte che, per propria scelta, è rimasta contumace anche in fase di prosecuzione: per il principio che impone al contumace l'accettazione del processo nello stato in cui si trova, il ritardo nella rimessione della causa al collegio, non rientrando tra le eccezioni rilevabili d'ufficio non può formare motivo di impugnazione, ne' è ravvisabile il pregiudizio che potrebbe aver risentito il contumace dalla ritardata rimessione al collegio. Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c.. La ricorrente, dopo aver premesso che il giudice istruttore dava atto dello smarrimento dell'originale dell'istanza di riassunzione nonostante che tale smarrimento non fosse stato ritualmente dedotto, rilevava che la copia prodotta dal riassumente e depositata solo il 9.11.92 non consentiva di conoscere la provenienza e la conformità all'originale, giustificando quindi la convinzione che il processo non fosse stato mai legittimamente riassunto. La censura è inammissibile perché richiede, da parte del giudice di legittimità, un accertamento in fatto in contrasto con quello compiuto dal giudice della sentenza impugnata: non viene dedotta infatti la violazione di una norma processuale da parte del giudice del gravame, ma l'errata interpretazione di un atto processuale che, ove corretta, condurrebbe ad una diversa decisione di rito.
Non luogo a provvedere sulle spese perché le controparti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003